Una compagnia di volo internazionale, è stata condannata dal Giudice di Pace di Gela al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e morali “da vacanza rovinata”. Il provvedimento scaturisce dalla presentazione del ricorso presentato dall’Avvocato Alessandro Famà.
Nella sua sentenza , il giudice ha rilevato che “ugualmente va rigettata l’eccezione di incompetenza del giudice adito e ciò perché sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 3561/20, depositata il 13 febbraio, dove la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice italiano tenendo conto del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio e del luogo “dove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”, fornendo altresì un’interpretazione sulla nozione di luogo nel caso di acquisto on line di biglietti di trasporto internazionale. Nella pronuncia, la Corte di Cassazione non ha accolto la tesi del vettore aereo secondo la quale sarebbe competente il giudice del luogo in cui ha sede legale la compagnia aerea, perché, al momento dell’acquisto online, i passeggeri avevano accettato la giurisdizione del giudice indicato come competente attraverso il sistema “point and click”. In realtà, senza spuntare l’indicata casella non sarebbe stato possibile acquistare il biglietto. La Suprema Corte così ha ritenuto non applicabile il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, ma della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e, in particolare, l’articolo 33 in base al quale l’attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”. Malgrado il contratto concluso contenga una clausola di proroga della giurisdizione, per la Suprema Corte la giurisdizione deve essere radicata in Italia sia “in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo dove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”. In caso di acquisti online, infatti, in forza della pronuncia della Cassazione n. 18257 del 2019, il luogo dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, proprio a causa del “disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale”, coincide con il domicilio degli acquirenti perché nel domicilio i passeggeri hanno saputo dell’accettazione della proposta formulata con invio telematico e pagamento dell’importo dovuto per l’acquisto dei biglietti. L’eccezione di difetto di giurisdizione va così rigettata e di conseguenza anche quella di incompetenza territoriale poiché la Corte nella richiamata sentenza fa riferimento al domicilio degli acquirenti che è a Gela e dunque la competenza si radica a Gela presso l’Ufficio del Giudice di Pace dove il giudizio è stato correttamente instaurato. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. È stato provato in giudizio che la passeggera concludeva con la società convenuta un contratto di trasporto perfezionatosi con il pagamento del relativo biglietto aereo per il volo da Catania destinazione Milano Malpensa in partenza il 22 giugno 2022 e che il volo veniva cancellato prima della partenza. In particolare è stato provato che giunta in aeroporto, la donna si imbarcava solo alle ore 11,15 per Milano Malpensa, perdendo così la coincidenza con il volo delle ore 11,15 da Milano Malpensa a Lisbona, sede della vacanza programmata.
La passeggera, dopo avere regolarmente presentato reclamo, rimasto inevaso, chiedeva la corresponsione della compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno patrimoniale legato alla perdita della coincidenza per Lisbona, alle spese sostenute per l’hotel a Lisbona e il danno da vacanza rovinata collegato allo stress per non avere potuto godere pienamente dei benefici della vacanza a causa dei disservizi subiti dal ritardo di oltre 4 ore del volo prenotato, richiamando sia la normativa interna dell’inadempimento contrattuale che l’art. 7 del regolamento europeo n. 261/2004 che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria pari a 250 euro. La domanda di compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004 deve trovare accoglimento perché la compagnia convenuta non solo non ha fornito prova idonea a confutare le affermazioni della donna, ma ha preferito rimanere contumace nel presente giudizio, così come va accolta la domanda di risarcimento danni secondo l’art. 1218 codice civile che prevedendo una responsabilità contrattuale in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, statuisce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
La passeggera ha provato sia il ritardo del volo che le altre voci di danno. La giurisprudenza in casi analoghi di ritardo del volo è concorde nel riconoscere sia la compensazione pecuniaria che il risarcimento dei danni patiti siano essi patrimoniali che morali”.