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Giudiziaria

Tribunale di Caltanissetta: legittima la nomina di Primario del Reparto di Radiologia dell’Ospedale Sant’ Elia

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Con Avviso pubblico n. 1915 del 15.11.2019 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta indiceva una procedura di selezione per l’attribuzione quinquennale dell’incarico di Direzione di struttura Complessa (U.O.C.) di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta.

A tele selezione prendevano parte diversi candidati, tra cui il Dr. S.D.A. e il Dr. G.M.V., ambedue medici dipendenti dell’Ospedale in questione.

A seguito dell’espletamento dell’iter procedurale volto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo di Direzione di Struttura Complessa (U.O.C.) di Radiologia, la Commissione esaminatrice, dopo aver effettuato un accurato esame comparativo dei curricula ed aver svolto i colloqui orali, stilava l’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di Primario.

In detto elenco il Dott. S.D.A. risultava il primo classificato con un punteggio di 83,1 punti, mentre, al secondo posto della graduatoria si classificava il Dott. G.M.V. con un punteggio pari a 81 punti.

A fronte delle risultanze della graduatoria, il Direttore Generale dell’Asp nissena, facendo proprie le operazioni della Commissione esaminatrice, nel novembre del 2021, con delibera n. 3028, procedeva ad attribuire l’incarico quinquennale di Primario del Reparto di Radiologia del P.O. S. Elia al Dr. S.D.A., considerando quest’ultimo la figura più affine all’esigenze della realtà ospedaliera nissena.

Avverso tale delibera ricorreva in via cautelare, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, il Dr. G.M.V., sostenendo l’illegittimità delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice, nonché la lesività e l’illegittimità degli atti e delle delibere di nomina con cui era stato attribuito l’incarico di Primario al Dr. S.D.A..

Conseguentemente, per resistere alla suddetta azione si costituiva in giudizio sia il Dott. S.D.A con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta con il patrocinio dell’Avv. Rosario Dell’Oglio.

Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia rilevavano come il ricorso proposto dal Dr. G.M.V. fosse del tutto infondato, non essendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di legge del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

Gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia in giudizio rilevavano ancora la regolarità dell’intera procedura selettiva, svoltasi in aderenza e nel rispetto dei criteri fissati dal bando e dalla legge e la legittimità della delibera di conferimento dell’incarico di Primario, erroneamente ed ingiustamente impugnata dal Dr. G.M.V.

Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione del Giudice del Lavoro, condividendo le argomentazioni degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia, con ordinanza pubblicata in data 21.11.2022, ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Dr. G.M.V., condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite sostenute dal Dr. S.D.A. e dall’Asp di Caltanissetta.

Pertanto, per effetto della decisione del Tribunale nisseno, il Dr. S.D.A. potrà continuare ad espletare le funzioni di Primario del Reparto di Radiologia dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

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Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

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Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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