Seguici su:

Giudiziaria

Tar riconosce agli studi radiologici e laboratori il diritto a ricevere le prestazioni erogate

Pubblicato

il

Il 2020 è stato caratterizzato (ad eccezione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi e radiologi)  da una riduzione del numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, conseguente alla diminuzione della domanda da parte dei pazienti che, per timore del contagio hanno gradualmente limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con il conseguente incremento delle liste di attesa e della domanda di prestazioni per l’anno 2021 .

Nel 2021, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione delle prestazioni delle strutture pubbliche, impegnate prioritariamente al contrasto all’ emergenza Covid-19, le strutture specialistiche ambulatoriali private hanno contribuito – erogando numeroso prestazioni ambulatoriali – a ridurre le liste d’attesa e a fronteggiare richieste di cure dei pazienti No-Covid-19.
Alla luce di queste circostanze, l’Assessorato della Salute con Decreti Assessoriali ha, tra l’altro, previsto di assegnare agli studi radiologici e ai laboratori di analisi  –  per gli anni 2020 e 2021 – un budget pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico (ossia al budget assegnato negli anni precedenti).
Il Sindacato Branche a Visita  – con ricorso proposto innanzi al TAR Palermo – ha contestato i provvedimenti di determinazione degli aggregati di spesa e di individuazione dei criteri per l’assegnazione dei budget.
Tali provvedimenti sono stati impugnati anche laddove – con riferimento agli anni 2020-2021 – non prevedono l’erogazione della cosiddetta indennità di funzione (ossia una misura volta al ristoro delle strutture ambulatoriali  e pari al budget 2019).
Con il  ricorso, il Sindacato Branche a Visita ha in particolare sostenuto che, nel determinare l’aggregato di spesa, l’Assessorato avrebbe dovuto prevedere esclusivamente le risorse  necessarie a pagare (a tutte le strutture) la suddetta indennità di funzione e non le maggiori prestazioni erogate.
I titolari di numerosi laboratori di analisi e studi radiologici delle provincie di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani si sono opposti a tale ricorso con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino.
Con apposito atto di intervento in giudizio, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per un vizio di notifica e per il difetto di legittimazione di SBV.
Inoltre, con l’atto di intervento, è stato rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da SBV (nella parte relativi ai budget 2020 e 2021)  finirebbe, da un lato,  per penalizzare irragionevolmente le strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa e hanno fatto fronte al minor numero di prestazione erogate dal settore pubblico; dall’altro lato finirebbe per favorire le strutture che  – per ragiono non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 – hanno prestato un numero esiguo di prestazioni.
Il T.A.R. Palermo, Prima Sezione – Presidente dott. Salvatore Veneziano, Relatore dott.ssa Anna Pignataro – “in disparte le preliminari questioni in rito”-  ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale
Il TAR Palermo ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Per effetto della suddetta pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per l’assegnazione (da parte delle ASP) ai laboratori di analisi e agli studi radiologici del budget spettante per il  2020 e il 2021

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

Pubblicato

il

Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

Continua a leggere

Giudiziaria

Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

Pubblicato

il

Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

Continua a leggere

Giudiziaria

Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato

il

Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità