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Giudiziaria

Sentenza storica sull’obbligo vaccinale del giudice Vaccaro

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Arriva un sentenza storica sul tema obbligo vaccinale e porta la firma del giudice Veronica Vaccaro che per 12 anni ha prestato servizio al Tribunale di Gela ed adesso opera a Velletri.

Il giudice ha creato un precedente ed ha smantellato il teorema del “non ti vaccini, fai morire” dell’allora premier Draghi che impose il green pass. La sentenza n. 1493 del 24 ottobre 2024 della Dr.ssa Veronica Vaccaro,  giudice del Tribunale di Velletri ha annullato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una dipendente del settore sanitario per non essersi sottoposta al vaccino Covid in violazione degli artt. 32 e 4 Cost, degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, condannando il datore di lavoro alla restituzione delle retribuzioni per tutto il periodo di sospensione.

La donna asseriva che la normativa introdotta nel 2021 fosse sostanzialmente incostituzionale.

 Questa la decisione del giudice Veronica Vaccaro che ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha evidenziato alcuni elementi che non passano inosservati, come il fatto che il “siero” sia “inefficace”.

L’analisi tecnico-scientifica seguita dal Tribunale è nata dalla distinzione tra prevenzione della malattia e prevenzione dell’infezione, ricordando come “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2. In questo caso si sono adottati vaccini specifici autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2”.

A tale risultato si è giunti attraverso l’analisi dei documenti ufficiali di EMA, di AIFA e delle schede tecniche dei vaccini (ove non si prevede tra le indicazioni terapeutiche la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2), in base ai quali essi potevano -e possono- essere utilizzati a carico del SSN per la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non per la prevenzione della trasmissione del virus Sars Cov-2.

Ed infatti ad oggi nel nostro paese non esistono  medicinali/vaccini con indicazioni in scheda tecnica che prevedano la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2, per cui l’utilizzo di tali farmaci per la prevenzione del virus è stato fatto OFF LABEL (ossia l’impiego di medicinali per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata in scheda tecnica), ma senza alcuna autorizzazione preventiva a tale tipo di utilizzo.

Inoltre, i vaccini “non potevano essere somministrati sui guariti”, poiché questi ultimi non venivano mai citati nelle relative schede tecniche come possibili destinatari della vaccinazione. Ragion per cui la sospensione è illegittima, in quanto la norma del 2021, il cosiddetto obbligo vaccinale esteso progressivamente a tutte le categorie, si basava su “finalità che sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per l’inefficacia dei vaccini a prevenire la trasmissione dell’infezione”.

L’azienda è adesso obbligata a risarcire la sanitaria perché la sospensione è avvenuta in base a una normativa in contrasto con gli articoli 4 e 32 della Costituzione, con gli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e con l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

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Giudiziaria

Luca Parrinello: riparte la battaglia legale

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La prospettiva di libertà è durata solo due anni per Luca Parrinello. Torna l’incubo.

Vi ricordate Luca Parrinello, il disabile protagonista di una lunga battaglia legale per ottenere la semplice libertà di uscire di casa?

La sua storia è diventata un caso di cui hanno parlato le testate giornalistiche più importanti. Quanta rabbia hanno suscitato le immagini degli agenti che rimuovevano la passerella che gli permetteva di uscire agevolmente di casa…Ebbene ci risiamo!

La proprietaria del locale sito al piano terra, ha citato in giudizio i genitori di Luca, proprietari dell’appartamento in cui vive con la moglie ed i loro due figli minori. Ha chiesto al Tribunale di rimuovere l’ascensore in quando lederebbe la distanza stabilita dalla legge rispetto alla sua proprietà e perché impedirebbe la visuale.  

Ed oggi è avvenuto il sopralluogo del CTU nominato dal Giudice del Tribunale di Gela.

In pratica tutto da rifare. Nuova ‘carta bollata’ da usare per vantare il diritto alla mobilità.

Luca dal 2006 è costretto a vivere su una sedia a rotelle, a seguito di un incidente che lo ha privato dell’uso delle gambe. Dal 19 marzo del 2015 è rimasto recluso in casa, da quando cioè è stata abbattuta la passerella, non conforme ai dettami della legge, che gli garantiva l’accesso e l’uscita direttamente dalla sua camera da letto. Una passerella costruita in parte dallo stesso Luca a seguito di un iniziale accordo verbale con la proprietaria di casa. Non ci sono altre vie d’accesso per lui. Una trentina di gradini, senza scivoli, dal portone conducono all’uscio di casa lo separano dal mondo. Eppure ha il mare infinito davanti il suo balcone…. L’accordo con la vicina di casa è venuto meno e Luca si è visto costretto a smontare quella passerella che per lui rappresentava la libertà.  E l’infinito ha avuto un confine.

Nel 2017 ha ottenuto il permesso per poter costruire un ascensore all’esterno dell’immobile in cui vive, al lungomare. Il permesso, gli era stato consegnato personalmente dall’allora sindaco di Gela Domenico Messinese.

Ricomincia la battaglia legale per i suoi avvocati Rosario Lumia ed Orazio Rinelli che di questa storia hanno fatto una crociata e lo seguiranno ancora in questo giudizio civile. Oggi Luca ha 40 anni, con tanta esperienza alle spalle, dolore e rabbia ma anche tanta grinta per ricominciare a lottare per il diritto alla libertà ed al movimento.

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Aperta e rinviata l’udienza sulla incompatibilità della consigliera Cosentino

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Si è celebrata oggi la prima udienza sul ricorso presentato da Paolo Cafà esponente del laboratorio politico PeR  (nella cui lista si è piazzato primo alle Amministrative)   che solleva l’incompatibilità tra l’attività lavorativa alla Impianti Srr società controllata dal Comune  e  la carica di consigliere di Grazia Cosentino.

Oggi Paolo Cafà nelle vesti di avvocato ha discusso il suo ricorso davanti al Tribunale in composizione collegiale.

L’ing. Cosentino era  difesa dagli avv. Cavaleri e Fidone  che hanno chiesto dei termini per note  difensive. Si attende l’ordinanza con  la data della nuova udienza in cui ci sarà la discussione finale e poi la camera   di consiglio per la sentenza. I nuovi termini non potranno essere superiori a venti giorni

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Giudiziaria

Stessa norma diversa applicazione…

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Ragusa – Due forme di applicazione della norma differenti: ad un disabile viene riconosciuta la patologia e il sostegno economico ed ad un’altra no. Ma la battaglia continua sul fronte legale visto il precedente. Ma andiamo con ordine. A seguito di ricorso, presentato al giudice del lavoro del tribunale di Ragusa, dagli avv.ti Antonio e Luigi Santagati del Foro di Gela, l’ASP di Ragusa ha riconosciuto il diritto di M.C. di ottenere il beneficio, previsto per la disabilità gravissima,  dalla legge regionale n.4/ 2017 (c.d. legge Crocetta) che,in precedenza, le  aveva negato .

Tuttavia, ancora una volta, la stessa ASP ha rifiutato di concedere lo stesso  beneficio ad A.D.,   minore affetta da Sondrome di Dawn, disturbo dello  spettro autistico, di terzo grado, previsto dall’art.3,comma 2 ( lettera “g”) della legge regionale  n.4/2017,  che determina   la disabilità gravissima ed il conseguimento della relativa indennità. 

I genitori di A.D.   si sono rivolti allo studio legale degli avvocati Antonio e Luigi Santagati i quali hanno già depositato il ricorso al Giudice del lavoro e sono fiduciosi di poter far conseguire ad A.D.  Un giusto diritto, negato dall’ASP di Ragusa, ma previsto dalla legge regionale n.4/ 2017,  voluta dal concittadino gelese , On.le Rosario Crocetta.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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