Il 3 marzo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre quesiti referendari. Due hanno come obiettivo il disarmo e uno la salute pubblica, intesi come beni comuni da governare nell’interesse delle generazioni future.
La raccolta delle firme su tutti i tre quesiti è iniziata il 22 aprile. Durerà tre mesi e dovrà raggiungere 500mila firme valide da presentare alla Corte di Cassazione e poi a quella Costituzionale, al fine di poter celebrare il referendum.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gela che intendono aderire e sottoscrivere l’iniziativa, possono recarsi presso gli uffici del comune – ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17, muniti di carta di identità in corso di validità.
Ne ha dato notizia il funzionario dell’Ufficio Elettorale Rita Psaila.
I quesiti referendari
1 – Questione sanitaria
«Volete voi abrogare l’Art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), comma 13, D.lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), limitatamente alle parole “e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale”?»
2 – Armi all’Ucraina
«Volete voi che sia abrogato l’Art. 1 del Dl 2 dicembre 2022 n. 185, convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023: “È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei terminie con le modalità ivi stabilite?»
3 – Export bellico
«Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 09 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere” limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»
Caccia
«Volete voi che sia abrogato l’art. 19-ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?
«Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”?».