Dopo la pubblicazione del Decreto Salva Casa il dott.Enzo Cirignotta, commercialista ed esponente di Forza Italia, ha inviato una lettera al sindaco chiedendogli di attivare uno sportello di assistenza e consulenza ai proprietari di immobili anche avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali e usando le royalties petrolifere per coprire eventuali spese.
Ma andiamo alla descrizione della Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) con le attese modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024.
Obiettivo del decreto è quello di rilanciare le compravendite immobiliari, bloccate a causa di piccole irregolarità formali che spesso spuntano fuori proprio nel momento di rogitare, ridurre il consumo del suolo, recuperare il patrimonio edilizio esistente, aiutare i Comuni a districarsi con le pratiche di sanatoria e di demolizione, favorire il mercato delle locazioni consentendo l’abitabilità di immobili oggi non in regola e facilitando i cambi di destinazione d’uso. E soprattutto svecchiare un Testo unico sull’edilizia (dpr n. 380/2001) risalente a più di 20 anni fa che non è più in grado di dare risposte immediate alle necessità del patrimonio edilizio italiano.
Uno dei passaggi cardine del provvedimento è quello di consentire la sanatoria delle piccole difformità, interessando di fatto numerosi immobili.
Come si richiede la nuova sanatoria del Decreto Salva Casa? In primis ricordiamo che la richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
Con particolare riferimento ai profili procedurali, il comma 6 dell’articolo 36-bis ha introdotto il meccanismo del silenzio assenso, nella fattispecie:
- sulla richiesta di permesso in sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
- per le segnalazioni di inizio attività, si applica il termine di trenta giorni;
- in caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i predetti termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
Decorsi i predetti termini, scatta il silenzio-assenso ed eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci.
Inoltre si prevede che in questi casi l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione di cui all’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 104/2010.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia.
Questa la descrizione dettagliata che il dott. Cirignotta presenta nella lettera al sindaco.
“Dopo la pubblicazione in G.U. e l’entrata in vigore del ddl di conversione – evidenzia -si aprirà la partita più delicata, quella dell’attuazione pratica che almeno in una fase iniziale rappresenterà uno stress test per gli uffici comunali, costretti in tempi record ad adeguare la modulistica alle novità del dl.Per consentire ai tantissimi proprietari di immobili di districarsi tra i meandri del nuovo testo, che rappresenta una straordinaria opportunità di riqualificazione del patrimonio edilizio”
Enzo Cirignotta chiede al sindaco di valutare l’attivazione nel Comune di Gela di uno Sportello di informazione, assistenza e consulenza sul Decreto Salva Casa, anche attraverso protocolli di intesa stipulati con gli Ordini Professionali di riferimento, prelevando le eventuali risorse finanziarie necessarie dalle royalties petrolifere.