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Giudiziaria

Odontoiatri: il TAR condanna l’ASP di Agrigento e l’Assessorato alla Salute al risarcimento per ritardo

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Palermo – Alcune strutture odontoiatriche già accreditate, aventi sede, rispettivamente, ad Agrigento, Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Calamonaci, Canicattì e Ravanusa, non ottenevano dall’ASPdi Agrigento la contrattualizzazione per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per conto del sistema sanitario regionale. 

Conseguentemente, ritenendo illegittimo il rifiuto opposto dall’ASP di Agrigento,dette strutture odontoiatriche, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo chiedendo l’annullamento dei rispettivi provvedimenti di diniego e l’accertamento dell’obbligo della ASP di Agrigento a procedere alla contrattualizzazione ed all’assegnazione del relativo budget.

Nel corso del giudizio, i predetti legali rilevavano l’erroneità degli assunti posti a base dei provvedimenti di diniego opposti dall’ASP, secondo cui non si sarebbe dovuto procedere a nuove contrattualizzazioni essendo già presenti per la branca di odontoiatria in provincia di Agrigento ben 42 strutture odontoiatriche e, dunque, non avrebbe dovuto considerarsi sussistente l’esigenza di nuove strutture. 

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia sostenevano in giudizio che le strutture accreditate che ne avevano fatto richiesta avrebbero dovuto essere contrattualizzate senza ulteriori limitazioni o differimenti, non potendo protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito”.

Nelle more del giudizio l’ASP di Agrigento, in ragione delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, rivedeva i propri provvedimenti e procedeva alla relativa contrattualizzazione delle strutture odontoiatriche che erano insorte innanzi al TAR -Palermo.

A seguito della avvenuta contrattualizzazione, le predette strutture, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponevano sempre innanzi al TAR-Palermo un’ulteriore azione volta al risarcimento dei danni patiti a seguito del ritardo nella contrattualizzazione.

Con sentenza del 20 maggio 2024, il TAR-Palermo, ritenendo provata la condotta colposa dell’ASP di Agrigento ed il conseguente danno prodotto nella sfera giuridica delle strutture ricorrenti, ha accolto il ricorso propostodagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, condannando l’ASP al pagamento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Analoga vicenda ha accomunato anche alcune strutture odontoiatriche, già accreditate,della Provincia di Palermo e di Trapani, le quali,  sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia,  hanno proposto un ricorso avanti al TAR –Palermo per ottenere il risarcimento dei danni subiti e cagionati dalle illegittime disposizioni in materia di contrattualizzazione di strutture accreditate e non ancora contrattualizzate, contenute nel D.A. 1658/2013  dell’Assessorato alla Salute, successivamente, annullato dal TAR-Palermo.

In particolare, i predetti difensori deducevano in giudizio come dovevano considerarsi sussistenti i presupposti per ottenere la tutela risarcitoria, in quanto, nel caso di specie, il danno patito dalle strutture odontoiatriche era connesso al ritardo nella contrattualizzazione e nell’assegnazione del budgeted avrebbe dovuto considerarsi pari al budget, che le strutture ricorrenti avrebbero certamente conseguito in assenza dell’illegittimo decreto assessoriale.

Ebbene, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, con sentenza 31 maggio 2024, il TAR-Palermo, ha accolto il ricorsoed ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria in merito alle somme non percepite per l’anno 2013, le quali dovranno essere risarcite dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale.

Pertanto, per l’effetto di tali pronunce del TAR-Palermo le strutture odontoiatriche già accreditate della Provincia di Agrigento, di Palermo e di Trapani hanno avuto risarciti i danni conseguenti alla ritardata contrattualizzazione.

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Giudiziaria

Puo’ avere armi anche se ha parenti pregiudicati

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Il CGARS ha annullato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Palermo in ragione di parentele con soggetti gravati da pregiudizi penali per fatti di mafia.

Sin dal 1983 i G.B., di Belmonte Mezzagno (PA), di 60 anni, è stato titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi legittimato a detenere armi e munizioni. Nel 2016, a seguito della proposta formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, la Prefettura di Palermo decretava nei confronti di G.B. il divieto di detenere armi, munizioni .

Il divieto e’ stato adottato per un vincolo di parentela con soggetti pregiudicati per fatti di mafia.

Contro questo provvedimento G.B., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha avviato un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza hanno rilevato in giudizio l’illegittimità del divieto disposto dalla Prefettura di Palermo adottato esclusivamente in ragione del mero vincolo di parentela con persone pregiudicate per mafia.In particolare, a sostegno della illegittimità del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, i legali evidenziavano l’insussistenza di alcuna convivenza o diretta frequentazione tra il proprio assistito ed i soggetti pregiudicati indicati dall’Autorità di Polizia, quindi il divieto avrebbe dovuto ritenersi contrario alle norme del T.U.L.P.S., nonché adottato in difetto di una compiuta attività istruttoria ed in presenza di una carente motivazioneEd ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza, dimostravano in giudizio che il proprio assistito non risultava convivente con i soggetti pregiudicati in questione e che con gli stessi non sussisteva alcuna frequentazione, sicché il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto rappresentare un indice di una capacità di abuso delle armi.

Con sentenza del 15 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il CGARS ha osservato che: “la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l’amministrazione valutare e rapportare l’incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi” e che, nel caso di specie, peraltro, non è stata rilevata alcuna frequentazione diretta con i soggetti ritenuti pregiudicati. Pertanto, con la predetta sentenza il CGARS ha accolto il ricorso proposto da G.B. annullando il provvedimento prefettizio e, conseguentemente, G.B. potrà continuare a detenere le armi, le munizioni e gli esplodenti.

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Giudiziaria

Non c’è stalking: il Tar sospende ammonimento

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Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente A.G..

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti.Non condividendo il detto ammonimento, R.M. conferiva mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di proporre ricorso innanzi al competente T.A.R.

I legali hanno censurato il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.

Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.

A seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito dello Stalking, ed ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.

Per effetto dell’ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento

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Il Tribunale di Messina condanna l’Inail al riconoscimento della malattia professionale

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Roma – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’INAIL a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia (Me), affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare.

Il lavoratore è stato impiegato per 30 anni in attività di manutenzione, sia come artigiano che come dipendente, di ditte appaltatrici nelle centrali Enel, tra le quali quelle di San Filippo del Mela, Termini Imerese, Augusta, Priolo, Portoempedocle. La centrale ubicata nella Valle del Mela, come quello di Milazzo, è Sito di Interesse Nazionale (SIN) proprio per l’alto inquinamento, e l’uomo è stato esposto in modo diretto, perchè aveva in dotazione guanti anticalore in amianto, ed in modo indiretto per la contaminazione ambientale dovuta all’enorme utilizzo della fibra killer nelle coibentazioni e nel rivestimento degli impianti.

Nel 2018 aveva presentato domanda all’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale che gli viene negata costringendolo ad adire le vie giudiziarie assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il Tribunale, a seguito dell’accertamento medico legale che ha confermato il nesso causale della malattia con l’esposizione alla fibra killer durante l’attività lavorativa, ha condannato l’ente anche ad indennizzare l’uomo con 10mila euro per il danno biologico.

“Dopo questa condanna adesso agiremo per il risarcimento del danno e nei confronti di INPS per ottenere la maggiorazione della pensione” – annuncia Bonanni, che ricorda che “l’ONA in Sicilia, solo di mesoteliomi, e cioè la patologia sentinella, ha censito circa 1.850 casi dal 1998 a oggi e che l’indice di mortalità di questa neoplasia è pari al 93% nei primi cinque anni con circa 1.720 decessi, a cui vanno aggiunti 3.500 per tumore del polmone e ulteriori 1000 per le altre malattie asbesto correlate, per un totale di oltre 6.200 morti.

Numeri drammatici, che si ripetono ogni anno, senza che si riesca a far fronte al problema”.Tra i territori siciliani più esposti al fenomeno, c’è sicuramente Biancavilla, in provincia di Catania, legato alla una miniera in cui è presente la fluoro-edenite, tra i minerali di amianto che, essendo stata recentemente classificata a livello geologico, non è ancora stata annoverata nelle liste Inail e non è stata inserita nella definizione che la legge italiana dà ai minerali di amianto. L’esposizione dannosa a questo minerale della popolazione locale ha causato mesoteliomi, asbestosi e altre malattie. Tra le altre zone ad alto rischio ambientale in Sicilia ci sono quelle di Augusta-Priolo, nella provincia di Siracusa, Gela nella provincia di Caltanissetta, e Milazzo nella provincia di Messina, dove sono presenti importanti poli industriali operanti principalmente nel settore petrolchimico.

In particolare a Gela si sono verificati casi di tumore del sangue al colon, asbestosi da amianto e malformazioni alla nascita per cui negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di monitoraggio dello stato di salute e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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