Seguici su:

Giudiziaria

Odontoiatri: il TAR condanna l’ASP di Agrigento e l’Assessorato alla Salute al risarcimento per ritardo

Pubblicato

il

Palermo – Alcune strutture odontoiatriche già accreditate, aventi sede, rispettivamente, ad Agrigento, Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Calamonaci, Canicattì e Ravanusa, non ottenevano dall’ASPdi Agrigento la contrattualizzazione per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per conto del sistema sanitario regionale. 

Conseguentemente, ritenendo illegittimo il rifiuto opposto dall’ASP di Agrigento,dette strutture odontoiatriche, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo chiedendo l’annullamento dei rispettivi provvedimenti di diniego e l’accertamento dell’obbligo della ASP di Agrigento a procedere alla contrattualizzazione ed all’assegnazione del relativo budget.

Nel corso del giudizio, i predetti legali rilevavano l’erroneità degli assunti posti a base dei provvedimenti di diniego opposti dall’ASP, secondo cui non si sarebbe dovuto procedere a nuove contrattualizzazioni essendo già presenti per la branca di odontoiatria in provincia di Agrigento ben 42 strutture odontoiatriche e, dunque, non avrebbe dovuto considerarsi sussistente l’esigenza di nuove strutture. 

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia sostenevano in giudizio che le strutture accreditate che ne avevano fatto richiesta avrebbero dovuto essere contrattualizzate senza ulteriori limitazioni o differimenti, non potendo protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito”.

Nelle more del giudizio l’ASP di Agrigento, in ragione delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, rivedeva i propri provvedimenti e procedeva alla relativa contrattualizzazione delle strutture odontoiatriche che erano insorte innanzi al TAR -Palermo.

A seguito della avvenuta contrattualizzazione, le predette strutture, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponevano sempre innanzi al TAR-Palermo un’ulteriore azione volta al risarcimento dei danni patiti a seguito del ritardo nella contrattualizzazione.

Con sentenza del 20 maggio 2024, il TAR-Palermo, ritenendo provata la condotta colposa dell’ASP di Agrigento ed il conseguente danno prodotto nella sfera giuridica delle strutture ricorrenti, ha accolto il ricorso propostodagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, condannando l’ASP al pagamento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Analoga vicenda ha accomunato anche alcune strutture odontoiatriche, già accreditate,della Provincia di Palermo e di Trapani, le quali,  sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia,  hanno proposto un ricorso avanti al TAR –Palermo per ottenere il risarcimento dei danni subiti e cagionati dalle illegittime disposizioni in materia di contrattualizzazione di strutture accreditate e non ancora contrattualizzate, contenute nel D.A. 1658/2013  dell’Assessorato alla Salute, successivamente, annullato dal TAR-Palermo.

In particolare, i predetti difensori deducevano in giudizio come dovevano considerarsi sussistenti i presupposti per ottenere la tutela risarcitoria, in quanto, nel caso di specie, il danno patito dalle strutture odontoiatriche era connesso al ritardo nella contrattualizzazione e nell’assegnazione del budgeted avrebbe dovuto considerarsi pari al budget, che le strutture ricorrenti avrebbero certamente conseguito in assenza dell’illegittimo decreto assessoriale.

Ebbene, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, con sentenza 31 maggio 2024, il TAR-Palermo, ha accolto il ricorsoed ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria in merito alle somme non percepite per l’anno 2013, le quali dovranno essere risarcite dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale.

Pertanto, per l’effetto di tali pronunce del TAR-Palermo le strutture odontoiatriche già accreditate della Provincia di Agrigento, di Palermo e di Trapani hanno avuto risarciti i danni conseguenti alla ritardata contrattualizzazione.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

Pubblicato

il

Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

Continua a leggere

Giudiziaria

Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

Pubblicato

il

Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

Continua a leggere

Giudiziaria

Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato

il

Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità