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Giudiziaria

Non c’è stalking: il Tar sospende ammonimento

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Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente A.G..

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti.Non condividendo il detto ammonimento, R.M. conferiva mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di proporre ricorso innanzi al competente T.A.R.

I legali hanno censurato il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.

Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.

A seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito dello Stalking, ed ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.

Per effetto dell’ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento

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Giudiziaria

Il Tribunale di Messina condanna l’Inail al riconoscimento della malattia professionale

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Roma – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’INAIL a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia (Me), affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare.

Il lavoratore è stato impiegato per 30 anni in attività di manutenzione, sia come artigiano che come dipendente, di ditte appaltatrici nelle centrali Enel, tra le quali quelle di San Filippo del Mela, Termini Imerese, Augusta, Priolo, Portoempedocle. La centrale ubicata nella Valle del Mela, come quello di Milazzo, è Sito di Interesse Nazionale (SIN) proprio per l’alto inquinamento, e l’uomo è stato esposto in modo diretto, perchè aveva in dotazione guanti anticalore in amianto, ed in modo indiretto per la contaminazione ambientale dovuta all’enorme utilizzo della fibra killer nelle coibentazioni e nel rivestimento degli impianti.

Nel 2018 aveva presentato domanda all’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale che gli viene negata costringendolo ad adire le vie giudiziarie assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il Tribunale, a seguito dell’accertamento medico legale che ha confermato il nesso causale della malattia con l’esposizione alla fibra killer durante l’attività lavorativa, ha condannato l’ente anche ad indennizzare l’uomo con 10mila euro per il danno biologico.

“Dopo questa condanna adesso agiremo per il risarcimento del danno e nei confronti di INPS per ottenere la maggiorazione della pensione” – annuncia Bonanni, che ricorda che “l’ONA in Sicilia, solo di mesoteliomi, e cioè la patologia sentinella, ha censito circa 1.850 casi dal 1998 a oggi e che l’indice di mortalità di questa neoplasia è pari al 93% nei primi cinque anni con circa 1.720 decessi, a cui vanno aggiunti 3.500 per tumore del polmone e ulteriori 1000 per le altre malattie asbesto correlate, per un totale di oltre 6.200 morti.

Numeri drammatici, che si ripetono ogni anno, senza che si riesca a far fronte al problema”.Tra i territori siciliani più esposti al fenomeno, c’è sicuramente Biancavilla, in provincia di Catania, legato alla una miniera in cui è presente la fluoro-edenite, tra i minerali di amianto che, essendo stata recentemente classificata a livello geologico, non è ancora stata annoverata nelle liste Inail e non è stata inserita nella definizione che la legge italiana dà ai minerali di amianto. L’esposizione dannosa a questo minerale della popolazione locale ha causato mesoteliomi, asbestosi e altre malattie. Tra le altre zone ad alto rischio ambientale in Sicilia ci sono quelle di Augusta-Priolo, nella provincia di Siracusa, Gela nella provincia di Caltanissetta, e Milazzo nella provincia di Messina, dove sono presenti importanti poli industriali operanti principalmente nel settore petrolchimico.

In particolare a Gela si sono verificati casi di tumore del sangue al colon, asbestosi da amianto e malformazioni alla nascita per cui negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di monitoraggio dello stato di salute e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.

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Giudiziaria

Disabile grave riottiene il diritto all’indennità

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Ragusa – Invalido al cento per cento e con grave disabilità aveva subìto anche il sopruso di vedere sfumare l’indennità sancita dalla Legge 104. Accade spesso da quando le maglie si sono strette sui casi di disabilità, ma quella del minore è palese, eppure era stata messa in stand by. Adesso l’ha riottenuta.

A.M.e’ stato riconosciuto invalido civile dalla commissione medica di Ragusa nel 2016.

Con verbale della commissione medica di Ragusa dell’8 giugno 2022, è stata riconosciuta la disabilità grave ex art 3 comma 3 legge 104/92 e nel mese di ottobre è stato richiesto il riconoscimento del relativo beneficio economico, ma la commissione medica , a seguito di visita del 17/ 06/23 ha dichiarato A.M. non invalido ed ha richiesto la restituzione delle somme versate pari ad E.2.551,20.

I genitori del minore A.M. si sono rivolti al legale gelese Antonino Santagati che ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, che , a seguito di consulenza medica ha riconosceva A.M. invalido civile con grave disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92 con diritto di ricevere l’indennità di frequenza che gli era stata revocata.

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Giudiziaria

Un’azienda di Gela si aggiudica il servizio di cattura, ricovero di cani randagi a Caltagirone

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Catania – Legittima l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di cattura, mantenimento di cani randagi disposta in favore di un canile di Gela per il canile di Caltagirone.

Questa la sentenza pronunciata dal Tar di Catania: la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi nella propria struttura.

Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento per la durata di un anno del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune. Nell’ambito della procedura hanno presentato le offerte: la società V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava un ribasso dello 0,27% sul prezzo a base d’asta, sia la società D.V. srl., con sede legale in Gela, che presentava un’offerta al ribasso del 2,10%, aggiudicandosi così l’appalto. Ritendo illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore della società gelese, la società V. srl U. proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Catania chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione dell’appalto e dei successivi atti di gara adottati dal Comune di Caltagirone, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.

A sostegno del ricorso proposto, la società ricorrente sosteneva che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura. Avverso l’ azione si sono costituiti in giudizio, sia la società gelese aggiudicatrice, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone difeso dall’Avv. Giovanni De Nigris.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato l’infondatezza del ricorso, eccependo in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone ed oggetto della procedura di appalto in questione.

I legali, inoltre, deducevano in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che il bando di gara prevedeva ai fini della partecipazione unicamente di dimostrare la capacità tecnico-professionale sul servizio effettuato negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e che, pertanto, la disponibilità di una quantità di posti sufficienti ad ospitare i cani oggetto del bando di gara doveva ritenersi un requisito di esecuzione del servizio, il quale avrebbe potuto certamente conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

La sentenza del 04.10.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Catania ha osservato che, in base alla normativa di riferimento ed al bando gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando, non costituiva un requisito di partecipazione al momento della presentazione della domanda, bensì un “requisito di esecuzione”, ovvero una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte. Con la predetta pronuncia inoltre il TAR-Catania ha ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V.srl U., condannandola anche alla refusione delle spese di lite in favore della società D.V. srl.

Per effetto della pronuncia la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, l’esecuzione del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi presso la propria struttura.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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