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Giudiziaria

Negato il ricovero ad un malato di mente: Comune commissariato

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Agrigento- Questa è una storia di malasanità e di burocrazia lenta e distratta: quella di un paziente affetto da malattia mentale a cui è stato negato il ricovero.

L’uomo ha chiesto al Comune di essere ricoverato presso la Comunità alloggio per disabili psichici Società Coop. Sociale “Humanitas et Salus” di Santa Elisabetta e il pagamento della retta di ricovero a carico dell’Ente. La richiesta e’ stata respinta dal Comune di Agrigento per mancanza di fondi in bilancio.

Il cittadino con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, è ricorso al Tar che ha accolto il ricorso ed ha riconosciuto il diritto di S.V. ad essere immediatamente inserito presso la Comunità alloggio per disabili psichici richiesta.

Nonostante cio’ il Comune di Agrigento ha formalizzato il ricovero. Quindi un nuovo sollecito all’Amministrazione comunale a dare esecuzione alla sentenza del Tar . E il Comune non ha risposto.   

Nuovo ricorso innanzi al Tar per ottenere l’esecuzione della sentenza.  

La difesa di S.V., a fronte della mancata esecuzione ha domandato al Giudice di assegnare un termine al Comune di Agrigento entro il quale avere la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della penalità di mora, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione.    

Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso proposto dal paziente ed ha ordinato all’Amministrazione Comunale di provvedere entro 60 giorni al ricovero.

Ha nominato Commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nel caso in cui la sentenza non venisse eseguita oltre a condannare il Comune al pagamento di mora in misura pari a 20 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese processuali.  

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Giudiziaria

Il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Palermo – Le Associazioni Ambientaliste contestano il calendario venatorio della Regione Siciliana 2024-2025, il TAR Palermo dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso e per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo.

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. del 17 luglio 2024 ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune Associazioni Ambientaliste, capitanate da Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana, hanno impugnato il predetto D.A. innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

Nel giudizio si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’UN.A.VE.S, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

Detti legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

Peraltro, tali difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal T.A.R. Palermo con la sentenza n. 388/2024.  

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuava solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, rigettava la domanda cautelare proposta dalla Associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024, le Associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente  alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del TAR ed invece insistevano sulla accoglimento del motivo di ricorso relativo asserita illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018. 

Ebbene, con sentenza del 07.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito alla apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

Mentre, in merito alla doglianza relativa all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il Giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura per cui le Associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, ed inoltre, ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’ISPRA era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli, che assentivano  all’apertura anticipata della caccia di alcune specie quali: la torta, beccaccia e cinghiale, in quanto ciò non avrebbe influito su tale popolazione faunistica regionale, per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024 -2025 avrebbe dovuto ritenersi legittime e dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

Pertanto, per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Giudiziaria

Tar: non si costruisce vicino la Scala dei turchi

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Palermo – Non potrà essere costruito un altro stabilimento balneare nella zona della Scala dei Turchi, patrimonio UNESCO per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità. Questa è la sentenza del Tar di Palermo avverso la richiesta di un’azienda agrigentina.

Tutto è iniziato nel 2019, la Società. A.M. sas richiedeva al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare.

 Al fine di contestare il rilascio del citato permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la società P.G.M. Srl., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 mt dagli altri stabilimenti balneari.Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dalla A. M. sas, la quale proponeva un ricorso innanzi al TAR-Palermo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino e la società P.G.M. srl, con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.

 Nel giudizio, l’Avv. Rubino rilevava la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 mt rispetto al preesistente stabilimento della P.G.M. srl e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento che

ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 m tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”. 

Inoltre, l’Avv. Rubino evidenziava l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M. sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.

Nelle more del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente, anche in ragione delle difese esperite dalle parti resistenti, desisteva dall’azione proposta e, conseguentemente, con sentenza del 30 dicembre 2024, Il TAR-Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto. Per effetto della predetta sentenza, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità

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Giudiziaria

La Cassazione annulla la proroga del carcere duro per Giovanni Riina

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Roma – La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il regime del carcere duro per Giovanni Riina, figlio ergastolano del capo dei capi.

Giovanni Riina è in carcere al 41bis da 22 anni. Per i giudici della suprema corte si tratta di “motivazione apparente”. Accolto dunque il ricorso dei difensori di Riina jr che hanno sostenuto come il decreto del tribunale di sorveglianza “non contiene alcuna rinnovata valutazione sulla pericolosità del Riina”.

Sulla vicenda il deputato europeo M5s Giuseppe Antoci ha sottolineato: “come non si può revocare il carcere duro ai mafiosi per un vizio di forma per un percorso argomentativo non adeguatamente ricco svolto dai giudici di merito. In questo modo si consente a un esponente di spicco di Cosa Nostra di riallacciare i contatti con l’esterno”.

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