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Giudiziaria

“Mi manda la Stidda”: in Lombardia condannati due gelesi per tentata estorsione e incendio doloso

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Due muratori gelesi di 42 e 55 anni (residenti a Busto Arsizio e a San Donato Milanese), sono stati condannati, in primo grado, dal Tribunale di Lodi rispettivamente a due anni e mezzo per tentata estorsione e a cinque anni per incendio doloso. Cinque anni di reclusione anche per un 51enne di Melegnano, anche lui muratore. Il processo ha fatto luce sui due incendi del 27 maggio e del 4 giugno 2019 nei cantieri di via Trieste e di via Gogol ai danni di un’impresa edile di San Giuliano Milanese e per un tentativo di estorsione da 150mila euro nei confronti del suo titolare. In quelle occasioni, un autocarro era stato distrutto dal fuoco, un altro aveva subito ingenti danni ed era andato in fiamme anche un container adibito a ufficio e contenente attrezzature e documentazione. Furono i carabinieri del Ris a trovare Dna e impronte di due degli indiziati tra i reperti sequestrati dopo gli incendi. La richiesta estorsiva, avvenuta presso la sede legale della società di costruzioni, aveva preceduto di alcune settimane gli incendi nei cantieri ed era seguita a un incendio degli stessi uffici di cui non sono stati invece individuati gli eventuali responsabili, e sarebbe stata accompagnata dalla frase “mi manna a Stidda”. Le indagini della Procura di Lodi hanno, però, escluso la matrice mafiosa degli episodi e anche rapporti tra il costruttore e la criminalità organizzata. Il movente ritenuto più probabile dalla pubblica accusa sarebbe invece una richiesta di aiuto finanziario da parte di un altro imprenditore edile, che era rimasta inascoltata. Ma, per carenza di indizi sufficienti, non sono stati perseguiti né quell’imprenditore né i soggetti che, stando a ipotesi investigative, potrebbero aver fatto da tramite tra di lui e i presunti autori dei reati commessi.

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Giudiziaria

Il Tar sospende la demolizione di un parco giochi

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Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.

Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.

Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.

Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.

Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.

Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina

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Giudiziaria

Prosciolto ex presidente della provincia di Agrigento e amministratori

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Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento  relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo,  la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),

“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che  gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti,  hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.

I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

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Giudiziaria

Il CGA condanna la Regione per un pensionamento illegittimo

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Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio. 

Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario  dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo  del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance. 

Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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