Seguici su:

Giudiziaria

L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “I diritti del debitore” un aiuto al debitore incolpevole

Pubblicato

il

Agrigento – Liquidando ai propri creditori poco più di 128.000 euro, potranno liberarsi definitivamente di debiti per oltre 508.000 euro ed evitare la vendita all’asta della loro abitazione, tornando, dopo sette anni e mezzo, ad una vita normale.

Protagonisti di questa vicenda una coppia di coniugi agrigentini su cui il destino si è accanito, a tratti anche crudelmente, a cui il Tribunale di Agrigento, giudice la dott.ssa Silvia Capitano, ha omologato il “Piano del Consumatore” (Legge n.3/2012 ora confluito nel Codice della Crisi) riconoscendo alla coppia lo stato di sovra-indebitamento incolpevole.

Il “Piano del consumatore” (ora denominato Ristrutturazione dei debiti del consumatore) è una domanda procedura presentata al Tribunale di residenza che permette a un debitore in difficoltà, per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, di vedersi ridurre l’ammontare dei debiti a quanto può veramente pagare. Ciò che il debitore non può pagare verrà cancellato a fine della procedura (esdebitazione).

I coniugi agrigentini, rappresentanti dagli avvocati Carmelo Bruno e Giuseppe Sciascia Cannizzaro, si sono rivolti all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (OCC) “I diritti del debitore”, autorizzato dal Ministero di Giustizia ad operare per i Tribunali di Agrigento, Sciacca, Enna e Caltanissetta, ed è stato nominato quale Gestore designato il dottor Giuseppe Antonio Lentini.

«Nel caso dei due coniugi agrigentini – spiega Stella Vella, referente dell’OCC “I diritti del debitore” – il sovraindebitamento è un fatto naturale, o meglio una evoluzione razionale di una serie di eventi che hanno caratterizzato, da un tempo troppo lungo, i due coniugi, prima come singoli e poi come coppia. Nella loro storia si ravvede, innanzitutto, la volontà di risolvere i problemi di salute via via sopraggiunti, ma quello che ha sconvolto la famiglia, con un tracollo finanziario, è stato il verificarsi di una tragedia. La causa dell’indebitamento dei coniugi non è attribuibile ad uno stile di vita al di sopra delle loro possibilità ma ad un accanimento di eventi severi che hanno interessato la coppia».

A determinate condizioni i “sovraindebitati”, prima che i singoli creditori, possano svolgere azioni di recupero quali decreti ingiuntivi e/o pignoramenti dello stipendio, possono accedere ad una delle procedure previste dal Codice della Crisi, rivolgendosi ad un OCC, per una soluzione definitiva della propria posizione debitoria, senza ricorrere a usurai o a gesti estremi. «La casistica delle procedure gestite – spiega ancora Stella Vella – mette in evidenza una presa di coscienza del problema da parte dei debitori, soprattutto, in presenza di procedure esecutive immobiliari e pignoramenti vari, anche in questi casi “la legge sul sovra indebitamento” è una soluzione riuscendo anche a salvare le case all’asta, se sono presenti, infatti, i requisiti si può ritornare a vivere senza il peso dei debiti e avere un ruolo attivo nella società,  nel rispetto della legalità».

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Non poteva vedere il figlio ed ha subito un ammonimento: il Tar gli dà ragione

Pubblicato

il

Palermo – Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento a seguito di un dissidio tra ex conviventi, in quanto la mamma non garantiva al padre il diritto di visita al figlio minore. Non condividendo l’ammonimento, R.M. proponeva un ricorso innanzi al competente Tar assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, stante l’insussistenza dei presupposti che lo avrebbero potuto legittimare.

Il Tar Palermo disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara, poste a fondamento dell’ammonimento e, successivamente, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza ed a seguito di quanto emerso dall’adempimento dell’ordine istruttorio, sospendeva gli effetti dell’ammonimento in ragione della idoneità del provvedimento ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.Infine, con sentenza del 7 marzo scorso il Tar ha accolto il ricorso proposto dagli avv.ti Rubino e Piazza, annullando l’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento. In particolare, il Tar, come evidenziato dagli avv.ti Rubino e Piazza, ha rilevato l’insussistenza delle condotte persecutorie riferite dalla presunta vittima e che gli unici atteggiamenti asseritamente vessatori del ricorrente in danno del padre della ex convivente non concretizzavano alcuna seria offesa, né denotavano un reale atteggiamento minaccioso.

Al contempo, il Tar ha osservato che la richiesta di vedere il proprio figlio e di passare del tempo con lui, pur se non regolamentata da alcun provvedimento giudiziale, quantomeno giustificava l’atteggiamento nervoso del ricorrente. Per effetto della sentenza adesso il papà del minore potrà legittimamente vedere e passare del tempo con il figlio minore, senza temere il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Continua a leggere

Giudiziaria

Tar: gli studi radiologici non devono cambiare le attrezzature ogni 10 anni

Pubblicato

il

Palermo – L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con decreto n. 20 del 9 gennaio 2024 ha disposto che tutte le strutture radiologiche, sia di piccole o medie dimensioni, al fine di conseguire o mantenere l’accreditamento debbano utilizzare delle attrezzature che rispettino un requisito di anzianità di esercizio non superiore a 10 anni, calcolato dalla data di primo collaudo.

Lo standard temporale introduceva un requisito fisso, applicabile a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature, dalla concreta utilizzazione dei macchinari, senza effettuare alcuna valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura e alla branca di riferimento.

Questo requisito ha creato un grave pregiudizio nei confronti dei titolari di strutture radiologiche che si sono trovati di fronte alla possibilità di dover sostituire macchinari perfettamente funzionanti con attrezzature nuove. Attrezzature del genere, oltre ad essere non semplici da reperire, hanno un costo non indifferente per le strutture radiologiche, che di fronte ad una situazione del genere rischiavano non solo di non poter sostenere delle spese così onerose, ma di perdere l’accreditamento. A fronte di un obbligo come questo, dunque, era in gioco la sopravvivenza delle strutture stesse. 

Per queste ragioni diverse società titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, della Provincia di Agrigento e di altre Province della Sicilia, che da anni erogano prestazioni radiologiche per il SSR, hanno agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Segnatamente, con apposito ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, i suddetti difensori hanno sostenuto che il requisito di anzianità, introdotto in assenza di qualsivoglia attività istruttoria volta a determinare l’effettiva obsolescenza delle attrezzature, fosse irragionevole, non proporzionato e non adeguato.

Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso e annullato la previsione, evidenziando come dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato si evincesse che “l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili” e che qualsiasi valutazione delle apparecchiature debba tener conto di innumerevoli fattori come il tempo di utilizzo, eventuali aggiornamenti eseguiti ed essere correlata ad una valutazione dell’efficacia, cioè sulla capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte. 

Per effetto della sentenza le strutture radiologiche non saranno obbligate a sostituire le attrezzature che, pur avendo superato 10 anni di attività, risultano essere ancora perfettamente funzionanti.

Continua a leggere

Giudiziaria

Omicidio Dezio: condanna definitiva a 12 anni e 8 mesi

Pubblicato

il

Vittoria – I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno rintracciato ed arrestato un cinquantunenne del posto, condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Giuseppe Dezio, avvenuto nel 2016.

I fatti risalgono al 2 febbraio di quell’anno, quando l’agricoltore di Vittoria Giuseppe Dezio venne ucciso da una coltellata alla gola nel corso di una lite, scoppiata in campagna per ragioni legate al passaggio lungo una strada interpoderale.

Inizialmente il padre dell’ arrestato aveva dichiarato di aver agito da solo, per difendere i suoi figli, ma i giudici, già in primo grado, non avevano ritenuto credibile la sua versione.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, avevano portato alla condanna del responsabile a 22 anni da parte della la Corte di Assise di Siracusa, pena ridotta dalla Corte di Assise di Appello di Catania a 14 anni di reclusione, con l’assoluzione del padre da subito.

Il 29 gennaio il ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione è stato rigettato, rendendo definitiva la condanna a 14 anni, e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania ha emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti del condannato.

I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, ricevuto il provvedimento giudiziario, si sono immediatamente attivati per eseguirlo e hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, per notificarlo.

Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato tradotto nella Casa Circondariale di Ragusa dove, computata la custodia cautelare cui era stato già sottoposto, dovrà scontare la pena residua di 12 anni ed 8 mesi di reclusione.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità