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Giudiziaria

L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “I diritti del debitore” un aiuto al debitore incolpevole

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Agrigento – Liquidando ai propri creditori poco più di 128.000 euro, potranno liberarsi definitivamente di debiti per oltre 508.000 euro ed evitare la vendita all’asta della loro abitazione, tornando, dopo sette anni e mezzo, ad una vita normale.

Protagonisti di questa vicenda una coppia di coniugi agrigentini su cui il destino si è accanito, a tratti anche crudelmente, a cui il Tribunale di Agrigento, giudice la dott.ssa Silvia Capitano, ha omologato il “Piano del Consumatore” (Legge n.3/2012 ora confluito nel Codice della Crisi) riconoscendo alla coppia lo stato di sovra-indebitamento incolpevole.

Il “Piano del consumatore” (ora denominato Ristrutturazione dei debiti del consumatore) è una domanda procedura presentata al Tribunale di residenza che permette a un debitore in difficoltà, per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, di vedersi ridurre l’ammontare dei debiti a quanto può veramente pagare. Ciò che il debitore non può pagare verrà cancellato a fine della procedura (esdebitazione).

I coniugi agrigentini, rappresentanti dagli avvocati Carmelo Bruno e Giuseppe Sciascia Cannizzaro, si sono rivolti all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (OCC) “I diritti del debitore”, autorizzato dal Ministero di Giustizia ad operare per i Tribunali di Agrigento, Sciacca, Enna e Caltanissetta, ed è stato nominato quale Gestore designato il dottor Giuseppe Antonio Lentini.

«Nel caso dei due coniugi agrigentini – spiega Stella Vella, referente dell’OCC “I diritti del debitore” – il sovraindebitamento è un fatto naturale, o meglio una evoluzione razionale di una serie di eventi che hanno caratterizzato, da un tempo troppo lungo, i due coniugi, prima come singoli e poi come coppia. Nella loro storia si ravvede, innanzitutto, la volontà di risolvere i problemi di salute via via sopraggiunti, ma quello che ha sconvolto la famiglia, con un tracollo finanziario, è stato il verificarsi di una tragedia. La causa dell’indebitamento dei coniugi non è attribuibile ad uno stile di vita al di sopra delle loro possibilità ma ad un accanimento di eventi severi che hanno interessato la coppia».

A determinate condizioni i “sovraindebitati”, prima che i singoli creditori, possano svolgere azioni di recupero quali decreti ingiuntivi e/o pignoramenti dello stipendio, possono accedere ad una delle procedure previste dal Codice della Crisi, rivolgendosi ad un OCC, per una soluzione definitiva della propria posizione debitoria, senza ricorrere a usurai o a gesti estremi. «La casistica delle procedure gestite – spiega ancora Stella Vella – mette in evidenza una presa di coscienza del problema da parte dei debitori, soprattutto, in presenza di procedure esecutive immobiliari e pignoramenti vari, anche in questi casi “la legge sul sovra indebitamento” è una soluzione riuscendo anche a salvare le case all’asta, se sono presenti, infatti, i requisiti si può ritornare a vivere senza il peso dei debiti e avere un ruolo attivo nella società,  nel rispetto della legalità».

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Giudiziaria

Il Tar di Palermo ha respinto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2024/2025

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Palermo – Il Tar di Palermo ha respinto la domanda cautelare di sospensione del calendario venatorio 2024/2025 della Regione Siciliana proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste.

Con Decreto del 17 luglio 2024 l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio della stagione 2024-2025 e, con calendario ha autorizzato l’apertura anticipata della stagione venatoria (“preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 per alcune specie selvatiche di ucelli e, l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per le altre specie animali cacciabili.

Lamentando un asserito stato di crisi e di emergenza ambientale, ecologica e climatica della Regione Siciliana, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia hanno impugnato il decreto n. 52/GAB del 17 luglio 2024, avanti al Tar -Palermo, chiedendone, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti.

Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’Avv. to Alfio Barbagallo, la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia- Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 56 cpa.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza, con l’atto di intervento, hanno eccepito come, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.Inoltre, detti legali hanno rilevato l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare.

Con decreto del 10 settembre scorso, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente Tar -Palermo, Sez. III, ha respinto la richiesta di adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti ex art. 56 c.p.a. avanza dalle Associazioni ricorrenti, ed ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio per la data 25 settembre 2024. Durante la fase cautelare collegiale in particolare gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno ribadito l’infondatezza della pretesa cautelare richiesta dalle associazioni ambientaliste, ed altresì, hanno rilevato come, all’opposto di quanto asserito dalle predette associazioni, il parere Ispra reso in ordine al calendario venatorio avrebbe dovuto considerarsi un atto obbligatorio ma non vincolante per il potere di indirizzo esercitato dalla Regione, ed inoltre, le previsioni dettate nel calendario venatorio 2024/2025 con cui è stata anticipata l’apertura della caccia per alcune specie selvatiche, avrebbero dovuto considerarsi ad ogni modo in linea con il quadro normativo europeo dettato dalla direttiva 147/2009/CE.

Con ordinanza del 27 settembre scorso, condividendo le tesi difensive sollevate dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Tar -Palermo ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla associazioni ambientaliste ed ha osservato come le previsioni del calendario venatorio delineate dall’Assessorato regionale, seppur in alcuni casi si discostano dal parere Ispra, devono considerarsi ragionevoli e in linea con il quadro normativo di riferimento, ed ha altresì fissato l’udienza di trattazione di merito del ricorso per la data del 4 dicembre 2024.

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Il Tar da’ l’assenso ai lavori per l’osservatorio astronomico

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Nel mese di luglio 2024 la Legambiente Sicilia, in testa ad un gruppo di associazioni ambientaliste, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti rilasciati dal SUAP Madonie Associato nel maggio 2023 e dall’Ente Parco delle Madonie nel maggio 2024, per la realizzazione  dell’osservatorio Astronomico sulla sommità del Monte Mufara, sito che ricade all’interno del Parco delle Madonie.

Il progetto consiste nella realizzazione del telescopio Flyeye, la prima unità di una rete globale di telescopi per il monitoraggio degli oggetti, potenzialmente pericolosi, vicini alla Terra.

Con decreto cautelare del 4 settembre 2024, il Presidente del Tar Palermo, in assenza di contraddittorio, ha sospeso provvisoriamente i provvedimenti impugnati nelle more della trattazione della domanda cautelare fissata per l’udienza del successivo 24 settembre 2024.

A questo punto, al fine di far valere la legittimità del proprio operato l’Ente Parco delle Madonie ha conferito incarico all’Avv. Girolamo Rubino, quale legale di propria fiducia.

In vista dell’udienza per la trattazione della domanda cautelare, l’Avv. Rubino, tra l’altro, ha eccepito preliminarmente la tardività e l’inammissibilità del ricorso poiché il vero e proprio provvedimento autorizzatorio rilasciato dal SUAP madonita, era stato rilasciato nel maggio 2023 e la Legambiente ne era venuta certamente a conoscenza almeno nel mese di novembre dello stesso anno.

Allo stesso tempo, il difensore dell’Ente Parco ha rilevato che contrariamente alle tesi delle associazioni ambientaliste, il progetto dell’osservatorio astronomico risulta compatibile con i vincoli vigenti all’interno del Parco delle Madonie ove è espressamente consentita la realizzazione di strutture destinate alla ricerca scientifica.

Nel giudizio si sono costituite anche la So.svi.ma s.p.a, che gestisce il SUAP Madonie Associato, l’Amministrazione regionale e l’Agenzia Spaziale Italiana, le quali anch’esse hanno sollevato l’eccezione di tardività del ricorso.

Il Tar Palermo, in accoglimento delle tesi e delle eccezioni dell’Avv. Girolamo Rubino in rappresentanza dell’Ente Parco delle Madonie e delle altre Amministrazioni intervenute in giudizio ha respinto la domanda cautelare delle associazioni ambientaliste.

La Prima Sezione del Tar Palermo, presieduta dal Presidente Salvatore Veneziano, relatrice il Consigliere Maria Cappellano ha rilevato che:ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare – e a prescindere dagli ulteriori profili in rito eccepiti – la consistenza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione del SUAP del 23 maggio 2023 preclude l’esame del fumus boni iuris, in quanto:

– le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale provvedimento conclusivo, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso (v. art. 20 l.r. n. 7/2019), quantomeno dall’invio degli atti di diffida (gli ultimi, in atti, di novembre 2023 e di gennaio 2024);

– il (pure censurato) nulla osta reso espressamente dall’Ente Parco … non appare idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione.

Per effetto dell’ordinanza del Tar Palermo i lavori per la realizzazione dell’osservatorio potranno essere avviati regolarmente.

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Estorsione per conto della “famiglia” Cammarata di Riesi, arresti

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Arresti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, per estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso. L’attività investigativa, condotta sotto la direzione della Procura Distrettuale nissena dal Reparto Operativo di Caltanissetta assieme alle Stazioni di Riesi e Butera, era stata avviata nel 2018 a seguito della denuncia di un imprenditore, cui era stato imposto il pagamento di 30.000 euro da corrispondere alla consorteria mafiosa “Cammarata”, operante nel mandamento di Riesi. In quella circostanza, i Carabinieri traevano in arresto, nel corso della consegna della prima tranche di 3.000 euro, Salvatore Cammarata. Le successive attività investigative consentivano di accertare la responsabilità di ulteriori sodali dello stesso gruppo criminale, tra i quali, in particolare, emergevano la figura apicale della moglie e la figlia del capo mandamento riesino, Francesco Cammarata, attualmente ristretto in regime del 41 bis, le quali, in costanza di detenzione dell’esponente di vertice, conducevano direttamente gli affari illeciti della famiglia mafiosa. Gli odierni arresti giungono a esito del rigetto dei ricorsi proposti in Cassazione avverso le condanne comminate nei diversi gradi di giudizio, che quindi divengono definitive nei confronti di Teresa Cammarata e Giuseppe Cammarata, figli di Francesco; condannati entrambi alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, e nei confronti di Orazio Migliore, ritenuto attiguo al sodalizio, condannato alle pena di 8 anni di reclusione; attivamente ricercato un quarto soggetto, destinatario di analogo provvedimento di esecuzione pena.

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