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Giudiziaria

La vicepresidente dell’Ars, Lantieri, conserva il seggio

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Il dott. Colianni -candidato alla carica di Deputato Regionale con la lista “Noi con la Sicilia – Popolari Autonomisti” e primo dei non eletti nel collegio di Enna – ha proposto innanzi al TAR Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l’annullamento della proclamazione dell’On.le Lantieri e la propria proclamazione in luogo di quest’ultima.

In particolare, con il ricorso, il dott. Colianni ha sostenuto che l’avv. Occhipinti – uno dei due candidati della lista Forza Italia – all’atto della candidatura si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione UREGA (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna

Tale circostanza, sempre secondo la tesi del dott. Colianni, avrebbe determinato l’alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte della dott.ssa Lantieri, in quanto i voti ottenuti dall’avv. Occhipinti sarebbero confluiti nella lista Forza Italia, con la quale concorreva proprio la dott.ssa Lantieri (successivamente eletta vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana).

Nel giudizio si è, conseguentemente, costituita la dott.ssa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

Inoltre, al fine di resistere al ricorso proposto dal dott. Colianni, si è costituita l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’avv. Occhipinti con il patrocinio dell’Avv. Marco Perna

Gli avvocati Rubino e Impiduglia, con apposita memoria, hanno chiesto al Tar Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, perchè infondato.

Il Tar ha rigettato il ricorso rilevando che l’avv. Occhipinti  – nella qualità di Presidente della Commissione UREGA – “non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente “con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale…” avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale”.

Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che “Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”

Il Tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi 7500 euro oltre accessori di legge.

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Giudiziaria

Disabile grave riottiene il diritto all’indennità

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Ragusa – Invalido al cento per cento e con grave disabilità aveva subìto anche il sopruso di vedere sfumare l’indennità sancita dalla Legge 104. Accade spesso da quando le maglie si sono strette sui casi di disabilità, ma quella del minore è palese, eppure era stata messa in stand by. Adesso l’ha riottenuta.

A.M.e’ stato riconosciuto invalido civile dalla commissione medica di Ragusa nel 2016.

Con verbale della commissione medica di Ragusa dell’8 giugno 2022, è stata riconosciuta la disabilità grave ex art 3 comma 3 legge 104/92 e nel mese di ottobre è stato richiesto il riconoscimento del relativo beneficio economico, ma la commissione medica , a seguito di visita del 17/ 06/23 ha dichiarato A.M. non invalido ed ha richiesto la restituzione delle somme versate pari ad E.2.551,20.

I genitori del minore A.M. si sono rivolti al legale gelese Antonino Santagati che ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, che , a seguito di consulenza medica ha riconosceva A.M. invalido civile con grave disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92 con diritto di ricevere l’indennità di frequenza che gli era stata revocata.

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Giudiziaria

Un’azienda di Gela si aggiudica il servizio di cattura, ricovero di cani randagi a Caltagirone

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Catania – Legittima l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di cattura, mantenimento di cani randagi disposta in favore di un canile di Gela per il canile di Caltagirone.

Questa la sentenza pronunciata dal Tar di Catania: la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi nella propria struttura.

Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento per la durata di un anno del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune. Nell’ambito della procedura hanno presentato le offerte: la società V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava un ribasso dello 0,27% sul prezzo a base d’asta, sia la società D.V. srl., con sede legale in Gela, che presentava un’offerta al ribasso del 2,10%, aggiudicandosi così l’appalto. Ritendo illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore della società gelese, la società V. srl U. proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Catania chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione dell’appalto e dei successivi atti di gara adottati dal Comune di Caltagirone, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.

A sostegno del ricorso proposto, la società ricorrente sosteneva che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura. Avverso l’ azione si sono costituiti in giudizio, sia la società gelese aggiudicatrice, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone difeso dall’Avv. Giovanni De Nigris.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato l’infondatezza del ricorso, eccependo in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone ed oggetto della procedura di appalto in questione.

I legali, inoltre, deducevano in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che il bando di gara prevedeva ai fini della partecipazione unicamente di dimostrare la capacità tecnico-professionale sul servizio effettuato negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e che, pertanto, la disponibilità di una quantità di posti sufficienti ad ospitare i cani oggetto del bando di gara doveva ritenersi un requisito di esecuzione del servizio, il quale avrebbe potuto certamente conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

La sentenza del 04.10.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Catania ha osservato che, in base alla normativa di riferimento ed al bando gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando, non costituiva un requisito di partecipazione al momento della presentazione della domanda, bensì un “requisito di esecuzione”, ovvero una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte. Con la predetta pronuncia inoltre il TAR-Catania ha ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V.srl U., condannandola anche alla refusione delle spese di lite in favore della società D.V. srl.

Per effetto della pronuncia la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, l’esecuzione del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi presso la propria struttura.

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Giudiziaria

Processo Montante: la sentenza il 30 ottobre

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Roma – Rinviata al 30 ottobre la decisione della Corte di Cassazione per Antonello Montante, l’ex leader di Sicindustria condannato in appello dal Tribunale di Caltanissetta, a 8 anni di reclusione con rito abbreviato, per avere creato – secondo l’accusa – una rete di dossieraggio e di spionaggio per conoscere le indagini a suo carico. Lo ha deciso il presidente della Sesta sezione davanti alla quale sono stati discussi anche i ricorsi del capo della security di Confindustria Diego Di Simone condannato a 5 anni e il sostituto commissario Marco De Angelis condannato a 3 anni e 3 mesi. La procura generale della Cassazione aveva chiesto il rigetto dei ricorsi e la rivalutazione della pena della condanna in appello che potrebbe portare per Montante a uno sconto di qualche mese. Per gli altri due imputati rigetto totale dei ricorsi. Ha presentato ricorso anche il generale Gianfranco Ardizzone assolto in appello, con un reato dichiarato prescritto.

L’ex presidente storico di Confindustria Sicilia e paladino dell’antimafia, secondo le accuse mosse nei suoi confronti, avrebbe creato un sistema di spionaggio e ricatti tale da condizionare gli indirizzi della politica siciliana. Nelle motivazioni della sentenza di appello i giudici di Caltanissetta  hanno spiegato che “molte intercettazioni descrivono la ‘fama’ acquisita da Montante presso soggetti imputati, indagati o estranei ai fatti oggetto dell’indagine. Se ne ricava prova del fatto che in quegli ambienti e in contesti per nulla occulti o riservati erano note non solo la sua capacita’ di influenza nelle più alte sfere degli ambienti istituzionali ed economici non tanto del territorio, ma della Regione e del Paese.

Ed era nota anche la sua complessa rete informativa”.  Un altro maxi processo si celebra contestualmente al Tribunale di Caltanissetta : contra di due filoni investigativi riuniti e che riguardano il presunto sistema che Montante  avrebbe organizzato utilizzando il favore di esponenti delle forze dell’ordine, rappresentati della politica e imprenditori. Iniziato con 30 imputati, il procedimento ne conta 26,  in quanto i termini della prescrizione dei reati sta cancellando, con il trascorrere del tempo, le risultanze dell’inchiesta portata avanti  dalla Squadra mobile di Caltanissetta e coordinata dalla Procura distrettuale.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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