Alla vigilia del voto del senato circa l’approvazione del ddlZan sulla omofobia, ieri si è tenuto un interessante incontro organizzato dalla lega salvinipremier della provincia di Caltanissetta. Erano presenti tante persone in buona parte giovani. “Abbiamo spiegato la proposta di legge – dice il deputato Alessandro Pagano . Tutti hanno capito il carattere liberticida e totalitario. L’obiettivo della legge è dare super poteri alla lobby lgbt, realizzare una rivoluzione antropologica e distruggere la famiglia tradizionale, ultimo corpo intermedio della nostra società”.
Nell’articolo 1 della ddl Zan contro l’omotransfobia e la misoginia si stabilisce in premessa che: per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
L’articolo 2 della legge modifica l’articolo 604 bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
L’articolo 604 bis recita: “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il ddl si limita ad aggiungere in coda “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientatamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.
L’articolo 3 fa una modifica identica all’articolo 604 ter del Codice Penale, integrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’articolo 4 è la cosiddetta clausola di salvaguardia. Il ddl precisa: “Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
L’articolo 5 allinea altre norme di legge alla stessa fattispecie. Prevede anche la sospensione condizionale della pena che può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.
L’articolo 6 modifica l’articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa: nella valutazione si terrà conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
L’articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l’omotransfobia il 17 maggio