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Giudiziaria

La gravidanza non é un ostacolo per l’accesso al lavoro

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Caltanissetta – Quache mese fa l’Asp di Caltanissetta ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui bandiva n. 192 posti di Dirigente Medico – varie discipline – da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena, tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di Dirigente Medico di Oftalmologia.

La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.  

La Dott.ssa I.L., originaria di Canicattì, di 30 anni, specializzanda in Oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai Dirigenti Medici di Oftalmologia, specificando nella propria istanza che la stessa, al momento di presentazione della domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo 2023.

Tuttavia, l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale, per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, e non includeva la stessa tra i soggetti ammessi al concorso, le cui prove venivano fissate per il mese di maggio 2023.

Avverso la delibera, la Dott.ssa I.L., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, presentava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.   

A mezzo del ricorso straordinario, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano l’illegittimità del provvedimento di esclusione della Dott.ssa I.L., in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal corso perché in gravidanza.   

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano come il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disponesse il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, ed inoltre, rilevavano come ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54 conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione, così il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi  palesemente illegittimo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale – in merito all’affare consultivo, ha ritenuto che nulla impedisce a tale Organo di definire immediatamente nel merito una questione, dove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora, sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, entrando nel merito della controversia ha richiamato diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed ha chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia e rilevando la palese illegittimità dell’atto impugnato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta che aveva disposto l’illegittima esclusione della Dott.ssa I.L. dalla procedura concorsuale. Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la Dott.ssa I.L.- che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali della procedura – verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.

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Giudiziaria

Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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Deteneva un fucile a canne mozze, giovane gelese dai domiciliari in carcere

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La Polizia di Gela hanno arrestato un giovane di 25 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela per il reato di detenzione di un fucile a canne mozze e ricettazione.

Il ragazzo, condannato con sentenza definitiva, deve scontare la pena residua di un anno, 6 mesi e 13 giorni di reclusione. Era già stato arrestato nell’agosto del 2023 poiché all’interno della sua abitazione deteneva illegalmente un fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, carico e pronto all’uso, provento di furto. L’arrestato, che stava scontando l’originaria pena a 2 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare, a causa di diverse violazioni – è stato segnalato per ben due volte per evasione – ha indotto il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ad emettere il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, sostituita con la detenzione in carcere.

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