Il Prefetto di Caltanissetta ha diramato ai Comuni della provincia la direttiva dell’Assessore delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, on. Alessandro Aricò e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi, avente ad oggetto lo snellimento delle procedure finalizzate al rilascio dell’autorizzazione all’attingimento prevista dall’art. 56 del Regio Decreto n. 1775/1933.
In particolare, con questa direttiva l’Assessorato regionale ha rappresentato che, stante il perdurare dello stato di emergenza che impone l’adozione di tutte quelle iniziative che possono in qualche modo contribuire a fronteggiare l’attuale crisi idrica, chiunque abbia presentato richiesta di nuove licenze di attingimento ai sensi dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, finalizzata al mantenimento delle attività agricole, zootecniche e di trasformazione delle relative produzioni, nelle more del rilascio del provvedimento abilitativo da parte degli Uffici Provinciali del Genio Civile, può esercitare l’attività di attingimento delle risorse idriche da corsi d’acqua, sorgenti superficiali e da pozzi successivamente alla presentazione della relativa istanza all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio.
Al riguardo, la richiesta dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito e dall’attestazione di avvenuto pagamento del canone minimo previsto dall’art. 35 del suddetto R.D. e fatto salvo eventuale conguaglio, da una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’ottenimento del titolo richiesto.
L’Assessorato regionale ha reso noto, altresì, che acquisita l’istanza, gli Uffici Regionali del Genio Civile, rilasceranno entro cinque giorni, previa verifica della completezza della documentazione prodotta, attestazione di avvenuta presentazione con valenza abilitativa alla attività di attingimento e, fatta salva eventuale determinazione conclusiva negativa, in prosecuzione definiranno la procedura autorizzativa nei termini di legge, rilasciando il provvedimento conclusivo entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
La direttiva citata, che come detto semplifica la procedura ordinaria disciplinata dalla normativa, riveste carattere emergenziale e dovrà ritenersi vigente fino al permanere del riconosciuto stato di severità idrica.
Peraltro, si rammenta che potranno beneficiarne le istanze inoltrate esclusivamente per usi agricolo e/o zootecnico e/o di trasformazione dei relativi prodotti, con approvvigionamento di acque da corsi d’acqua, sorgenti e da pozzi, anche già autorizzati e attualmente sigillati e/o convertiti ad uso domestico, ancorché rientranti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica, che dovrà intendersi limitato a quantitativi minimi sufficienti al mantenimento degli allevamenti e all’irrigazione di soccorso, garantendo, in ogni caso, per i corsi d’acqua il minimo deflusso vitale, laddove definito, e una portata continua massima di prelievo, da ciascun pozzo, non superiore ad 1 lt/s.