Il sen. Lorefice ha presentato una interrogatione ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. –
“Archimede S.r.l. opera all’interno del porto industriale di Gela (Caltanissetta), quale appaltatrice del servizio di guardia ai fuochi per conto della raffineria – scrive il sen. –
il 1° ottobre 2019 il dipendente della società nonché rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, S.C., in servizio come “capobarca” presso la motobarca “Liberante”, si è rifiutato di aspirare e versare in appositi bidoni l’acqua di sentina per poi scaricarla in mare, prassi operativa adottata spesso dalla società;
l’opposizione del dipendente nell’eseguire l’ordine impartito è derivata dall’assoluta mancanza delle condizioni di sicurezza nonché dalla necessità di preservare sé stesso dalla responsabilità penale qualora avesse sversato l’acqua in mare;
nel gennaio 2020, la società Archimede, a seguito del diniego del proprio dipendente, ne ha disposto il licenziamento, adducendo come motivazione il non aver eseguito gli ordini impartiti dai due capi turno in forza alla società;
successivamente, a seguito dell’opposizione dell’interessato alla destituzione dall’incarico di lavoro, il Tribunale di Gela, con sentenza n. 154/2022 del 6 giugno 2022, ha dichiarato che “il licenziamento in esame debba considerarsi illegittimo, in quanto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo ex artt 2119 c.c. e 3 della legge 604/66”;
il rifiuto del dipendente ad ottemperare agli ordini del datore di lavoro era determinato da ragioni sia attinenti alla mancanza di condizioni tali da garantire la propria incolumità, e probabilmente, anche dal non voler incorrere nella violazione dell’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che dispone: “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito”;
al riguardo è opportuno rilevare che la suprema Corte ha ritenuto che “nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha – in linea di principio – la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute” (Cassazione civile, sezione lavoro, 18 maggio 2006, n. 11664);
la società Archimede, concessionaria terminalista, con i mezzi di fuggita disponibili denominati “Liberante” e “Archimede”, non garantisce mezzi navali idonei a consentire il pronto allontanamento dal pontile principale del porto isola di Gela, così come previsto all’art. 1 dell’ordinanza n. 29/2012 emanata in data 6 novembre 2012 dalla Capitaneria di porto di Gela, che dispone: “Per consentire la pronta evacuazione dal pontile principale del porto isola di Gela, attesa la presenza lungo l’intero pontile di linee di carico mantenute costantemente piene di prodotti chimici nocivi, petrolchimici di natura infiammabile e gassosi sotto pressione; la società concessionaria terminalista dovrà garantire due mezzi navali idonei a consentire la pronta fuggita dal suddetto pontile, di cui uno, con caratteristiche di notevole manovrabilità e velocità, tale da agevolare l’immediata evacuazione dell’area, l’altro, con capacità di avvicinamento ad un eventuale incendio al fine di rendere praticabile l’accesso alle vie di fuga”. Tale fatto ha determinato una denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Gela,
si chiede di sapere quali iniziative siano state assunte e quali si intenda adottare al fine di assicurare che su tutto il territorio venga realizzata dalle autorità preposte un’efficiente ed efficace vigilanza e controllo delle condizioni di salute e sicurezza”.