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Giudiziaria

Il Tar di Palermo ha respinto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2024/2025

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Palermo – Il Tar di Palermo ha respinto la domanda cautelare di sospensione del calendario venatorio 2024/2025 della Regione Siciliana proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste.

Con Decreto del 17 luglio 2024 l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio della stagione 2024-2025 e, con calendario ha autorizzato l’apertura anticipata della stagione venatoria (“preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 per alcune specie selvatiche di ucelli e, l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per le altre specie animali cacciabili.

Lamentando un asserito stato di crisi e di emergenza ambientale, ecologica e climatica della Regione Siciliana, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia hanno impugnato il decreto n. 52/GAB del 17 luglio 2024, avanti al Tar -Palermo, chiedendone, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti.

Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’Avv. to Alfio Barbagallo, la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia- Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 56 cpa.

Gli Avv.ti Rubino e Valenza, con l’atto di intervento, hanno eccepito come, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.Inoltre, detti legali hanno rilevato l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare.

Con decreto del 10 settembre scorso, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente Tar -Palermo, Sez. III, ha respinto la richiesta di adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti ex art. 56 c.p.a. avanza dalle Associazioni ricorrenti, ed ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio per la data 25 settembre 2024. Durante la fase cautelare collegiale in particolare gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno ribadito l’infondatezza della pretesa cautelare richiesta dalle associazioni ambientaliste, ed altresì, hanno rilevato come, all’opposto di quanto asserito dalle predette associazioni, il parere Ispra reso in ordine al calendario venatorio avrebbe dovuto considerarsi un atto obbligatorio ma non vincolante per il potere di indirizzo esercitato dalla Regione, ed inoltre, le previsioni dettate nel calendario venatorio 2024/2025 con cui è stata anticipata l’apertura della caccia per alcune specie selvatiche, avrebbero dovuto considerarsi ad ogni modo in linea con il quadro normativo europeo dettato dalla direttiva 147/2009/CE.

Con ordinanza del 27 settembre scorso, condividendo le tesi difensive sollevate dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Tar -Palermo ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla associazioni ambientaliste ed ha osservato come le previsioni del calendario venatorio delineate dall’Assessorato regionale, seppur in alcuni casi si discostano dal parere Ispra, devono considerarsi ragionevoli e in linea con il quadro normativo di riferimento, ed ha altresì fissato l’udienza di trattazione di merito del ricorso per la data del 4 dicembre 2024.

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Giudiziaria

Tar: le farmacie possono erogare prestazioni del Ssn solo nei locali istituzionali

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Palermo – Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa –  i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). 

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino che, nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, ha rilevato come i provvedimenti fossero illegittimi, visto che nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti, il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che  la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”. 

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi –  che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. 

Per effetto delle sentenze, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni distaccati dalla farmacia.

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Giudiziaria

Tre arresti della Polizia per condanne definitive

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Tre provvedimenti emessi dalla magistratura, sono stati eseguiti a Gela e a Caltanissetta dalla Polizia.

A Gela un quarantaquatrenne è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 8 mesi per tentato furto; un ottantenne, condannato per omicidio stradale, deve scontare la pena di un anno e 6 mesi di reclusione. Nel Capoluogo, un giovane di 30 anni, è stato tratto in arresto dovendo espiare la pena definitiva a 2 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo è stato condotto al carcere di Caltanissetta; gli altri due, ammessi al beneficio delle misure alternative, sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare.

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Giudiziaria

Condanne definitive, due arresti

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La Polizia di Gela ha dato esecuzione a due provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettante persone condannate all’espiazione di pene definitive.

Un settantenne e è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 2 anni e 12 giorni di reclusione per i reati di atti sessuali e violenza sessuale con minorenne, commessi nel 2022; un sessantenne è stato, invece, arrestato dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e 4 mesi per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, reato commesso tra il 2019 e 2020. Dopo gli adempimenti di rito entrambi gli arrestati sono stati condotti, il primo in carcere e il secondo nel proprio domicilio, ammesso al beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare.

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