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Giudiziaria

Il Tar annulla la revoca del decreto di Guardia volontaria del coordinatore Wwf

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Palermo – Con due recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale si chiude la vicenda iniziata nel 2021 quando la Questura di Caltanissetta chiese al Prefetto di revocare il titolo di polizia ad Ennio Bonfanti, coordinatore delle Guardie WWF dell’Isola, a seguito di esposti e segnalazioni di cacciatori sanzionati dal noto esponente ambientaliste.

Con le sentenze nn. 2146/24 e 2147/24 il Tribunale Amministrativo regionale (TAR) di Palermo ha accolto i ricorsi di WWF Italia difeso dagli avvocati Claudio Linzola, del foro di Milano, ed Antonella Bonanno, del foro di Palermo, annullando i decreti della Prefettura di Caltanissetta che disponevano la revoca delle nomine di Guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza venatoria e zoofila di Ennio Bonfanti, Coordinatore regionale delle Guardie WWF in Sicilia.

La vicenda nasce nel 2021 quando alcuni cacciatori della provincia di Catania – tra cui soggetti che avevano subìto sanzioni dalle Guardie WWF e dai Carabinieri per violazioni alle norme sulla caccia -unitamente alle associazioni venatorie di appartenenza, inviarono esposti a numerose Autorità, con aspre critiche e esplicite accuse nei confronti delle Guardie volontarie WWF e del coordinatore Bonfanti. Questi esposti furono recepiti dalla Questura di Caltanissetta che chiese al Prefetto di revocare al Bonfanti i titoli di polizia posseduti, impedendo così di svolgere l’attività di vigilanza volontaria.

Il TAR ha dunque ritenuto fondati i motivi dei ricorsi del WWF Italia. I giudici amministrativi hanno infatti ravvisato come la decisione della Prefettura (e quindi della Questura) fosse viziata da “eccesso di potere”. La Prefettura infatti “non risulta aver debitamente preso in considerazione alcune rilevanti circostanze” essendosi limitata a fondare i provvedimenti di revoca su accuse riferite a fatti risalenti nel tempo dai quali non emerge alcun vizio dell’attività di controllo esercitata dal Bonfanti violando, altresì, il principio di proporzionalità avendo applicato la misura più severa possibile suggerita dalla Questura. Il Ministero dell’Interno dovrà quindi procedere a “reintegrare” Bonfanti nelle sue funzioni di agente volontario di vigilanza venatoria e zoofila e di pubblico ufficiale addetto all’accertamento delle infrazioni alle leggi sulla caccia e la protezione degli animali.

«Siamo molto soddisfatti della decisione del TAR – dichiara Giampaolo Oddi, Coordinatore Nazionale della Vigilanza volontaria WWF Italia -. Questa pronuncia ristabilisce l’onorabilità delle nostre guardie e in particolare del nostro Coordinatore Ennio Bonfanti, che con impegno e sacrifici da anni dedica giorni e notti per tutelare la biodiversità di cui la Sicilia è ricca, ma che quotidianamente è sottoposta a pressioni e atti criminali. Si chiude una pagina buia, durante la quale abbiamo assistito addirittura all’esultanza di alcune parti del mondo venatorio siciliano che evidentemente vede nella vigilanza non uno strumento di garanzia di tutti ma un nemico da sconfiggere. Ringraziamo le istituzioni pubbliche, come i Carabinieri Forestali che, nonostante questa incredibile situazione, hanno continuato a collaborare con noi. Auspichiamo che i cittadini tutti sostengano sempre più chi si batte a tutela dei beni comuni e che questi tentativi di delegittimazione possano cessare».

«Il WWF è presente in Provincia di Caltanissetta da oltre quarant’anni e nel tempo è diventato un punto di riferimento nel territorio per chiunque si occupi di tutela dell’ambiente, della natura e della biodiversità, non solo in fase di repressione ma anche di formazione e sensibilizzazione della collettività – ricorda Pietro Ciulla, Delegato del WWF Italia per la Sicilia -. Un ruolo fondamentale in questo campo è rivestito proprio dal locale Nucleo Guardie volontarie, che ha all’attivo decine di operazioni portate a termine ogni anno nel campo della lotta – preventiva e di contrasto – al bracconaggio, al traffico di specie protette, agli illeciti urbanistici, ai reati ambientali ecc., in costante collaborazione con le Procure della Repubblica di Caltanissetta e Gela. E’ proprio a causa di questo impegno e di questi risultati che spesso ci troviamo a subire attacchi che però, grazie alla vicinanza di cittadini e istituzioni, non ci fermeranno».

Nei prossimi giorni i responsabili nazionali e locali dell’Associazione ambientalista avvieranno una fitta serie di incontri ed interlocuzioni con le Autorità e le Istituzioni locali competenti in materia, al fine di ristabilire un rapporto costruttivo e di fiducia reciproca, così da consentire al WWF Italia, alle sue articolazioni territoriali ed alle Guardie volontarie di Caltanissetta di operare liberamente per la promozione della legalità ambientale, la vigilanza ed il presidio del territorio, in ossequio alla riforma costituzionale del 2022 che ha inserito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Le Guardie giurate WWF svolgono funzioni di vigilanza ambientale – venatoria – zoofila con la qualifica di “Pubblici Ufficiali” o di “Agenti di Polizia Giudiziaria”, secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste; perseguono i numerosi reati che si compiono in Sicilia ai danni dell’ambiente e degli animali: dall’uccisione di specie protette al bracconaggio, dagli abusi edilizi all’abbandono di rifiuti, dal maltrattamento degli animali al commercio illegale di fauna e flora, dall’inquinamento di fiumi e mari, alla pesca illegale, dalle attività industriali inquinanti, agli scarichi abusivi, agli incendi.

Sono munite di decreto di nomina rilasciato dalla Prefettura, che costituisce titolo di polizia a norma del T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza). Sono volontari che non percepiscono alcuna contribuzione e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Persone spesso scomode, perché ritenute rigorose nel contrastare i peggiori delitti contro gli animali, l’ambiente e la salute pubblica, le Guardie volontarie del WWF svolgono un’importante funzione di controllo e presidio del territorio mettendosi in prima linea anche contro soggetti che abitualmente si dedicano ad attività delittuose. Nella propria attività, le Guardie WWF operano in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con le Forze di Polizia; in particolare, da diversi anni è in vigore uno specifico protocollo di intesa a livello nazionale tra l’Arma dei Carabinieri ed il WWF, per la collaborazione nelle attività in materia di legalità e tutela del patrimonio naturale. L’Arma dei Carabinieri, nell’esercizio delle sue funzioni di sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, potrà avvalersi del supporto della rete territoriale del WWF Italia, che potrà a sua volta segnalare ai Comandi dell’Arma situazioni che necessitino di approfondimento e/o di intervento.

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Giudiziaria

Il Tar sospende la demolizione di un parco giochi

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Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.

Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.

Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.

Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.

Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.

Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina

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Giudiziaria

Prosciolto ex presidente della provincia di Agrigento e amministratori

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Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento  relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo,  la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),

“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che  gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti,  hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.

I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

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Giudiziaria

Il CGA condanna la Regione per un pensionamento illegittimo

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Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio. 

Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario  dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo  del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance. 

Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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