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Giudiziaria

Il Tar annulla la revoca del decreto di Guardia volontaria del coordinatore Wwf

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Palermo – Con due recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale si chiude la vicenda iniziata nel 2021 quando la Questura di Caltanissetta chiese al Prefetto di revocare il titolo di polizia ad Ennio Bonfanti, coordinatore delle Guardie WWF dell’Isola, a seguito di esposti e segnalazioni di cacciatori sanzionati dal noto esponente ambientaliste.

Con le sentenze nn. 2146/24 e 2147/24 il Tribunale Amministrativo regionale (TAR) di Palermo ha accolto i ricorsi di WWF Italia difeso dagli avvocati Claudio Linzola, del foro di Milano, ed Antonella Bonanno, del foro di Palermo, annullando i decreti della Prefettura di Caltanissetta che disponevano la revoca delle nomine di Guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza venatoria e zoofila di Ennio Bonfanti, Coordinatore regionale delle Guardie WWF in Sicilia.

La vicenda nasce nel 2021 quando alcuni cacciatori della provincia di Catania – tra cui soggetti che avevano subìto sanzioni dalle Guardie WWF e dai Carabinieri per violazioni alle norme sulla caccia -unitamente alle associazioni venatorie di appartenenza, inviarono esposti a numerose Autorità, con aspre critiche e esplicite accuse nei confronti delle Guardie volontarie WWF e del coordinatore Bonfanti. Questi esposti furono recepiti dalla Questura di Caltanissetta che chiese al Prefetto di revocare al Bonfanti i titoli di polizia posseduti, impedendo così di svolgere l’attività di vigilanza volontaria.

Il TAR ha dunque ritenuto fondati i motivi dei ricorsi del WWF Italia. I giudici amministrativi hanno infatti ravvisato come la decisione della Prefettura (e quindi della Questura) fosse viziata da “eccesso di potere”. La Prefettura infatti “non risulta aver debitamente preso in considerazione alcune rilevanti circostanze” essendosi limitata a fondare i provvedimenti di revoca su accuse riferite a fatti risalenti nel tempo dai quali non emerge alcun vizio dell’attività di controllo esercitata dal Bonfanti violando, altresì, il principio di proporzionalità avendo applicato la misura più severa possibile suggerita dalla Questura. Il Ministero dell’Interno dovrà quindi procedere a “reintegrare” Bonfanti nelle sue funzioni di agente volontario di vigilanza venatoria e zoofila e di pubblico ufficiale addetto all’accertamento delle infrazioni alle leggi sulla caccia e la protezione degli animali.

«Siamo molto soddisfatti della decisione del TAR – dichiara Giampaolo Oddi, Coordinatore Nazionale della Vigilanza volontaria WWF Italia -. Questa pronuncia ristabilisce l’onorabilità delle nostre guardie e in particolare del nostro Coordinatore Ennio Bonfanti, che con impegno e sacrifici da anni dedica giorni e notti per tutelare la biodiversità di cui la Sicilia è ricca, ma che quotidianamente è sottoposta a pressioni e atti criminali. Si chiude una pagina buia, durante la quale abbiamo assistito addirittura all’esultanza di alcune parti del mondo venatorio siciliano che evidentemente vede nella vigilanza non uno strumento di garanzia di tutti ma un nemico da sconfiggere. Ringraziamo le istituzioni pubbliche, come i Carabinieri Forestali che, nonostante questa incredibile situazione, hanno continuato a collaborare con noi. Auspichiamo che i cittadini tutti sostengano sempre più chi si batte a tutela dei beni comuni e che questi tentativi di delegittimazione possano cessare».

«Il WWF è presente in Provincia di Caltanissetta da oltre quarant’anni e nel tempo è diventato un punto di riferimento nel territorio per chiunque si occupi di tutela dell’ambiente, della natura e della biodiversità, non solo in fase di repressione ma anche di formazione e sensibilizzazione della collettività – ricorda Pietro Ciulla, Delegato del WWF Italia per la Sicilia -. Un ruolo fondamentale in questo campo è rivestito proprio dal locale Nucleo Guardie volontarie, che ha all’attivo decine di operazioni portate a termine ogni anno nel campo della lotta – preventiva e di contrasto – al bracconaggio, al traffico di specie protette, agli illeciti urbanistici, ai reati ambientali ecc., in costante collaborazione con le Procure della Repubblica di Caltanissetta e Gela. E’ proprio a causa di questo impegno e di questi risultati che spesso ci troviamo a subire attacchi che però, grazie alla vicinanza di cittadini e istituzioni, non ci fermeranno».

Nei prossimi giorni i responsabili nazionali e locali dell’Associazione ambientalista avvieranno una fitta serie di incontri ed interlocuzioni con le Autorità e le Istituzioni locali competenti in materia, al fine di ristabilire un rapporto costruttivo e di fiducia reciproca, così da consentire al WWF Italia, alle sue articolazioni territoriali ed alle Guardie volontarie di Caltanissetta di operare liberamente per la promozione della legalità ambientale, la vigilanza ed il presidio del territorio, in ossequio alla riforma costituzionale del 2022 che ha inserito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Le Guardie giurate WWF svolgono funzioni di vigilanza ambientale – venatoria – zoofila con la qualifica di “Pubblici Ufficiali” o di “Agenti di Polizia Giudiziaria”, secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste; perseguono i numerosi reati che si compiono in Sicilia ai danni dell’ambiente e degli animali: dall’uccisione di specie protette al bracconaggio, dagli abusi edilizi all’abbandono di rifiuti, dal maltrattamento degli animali al commercio illegale di fauna e flora, dall’inquinamento di fiumi e mari, alla pesca illegale, dalle attività industriali inquinanti, agli scarichi abusivi, agli incendi.

Sono munite di decreto di nomina rilasciato dalla Prefettura, che costituisce titolo di polizia a norma del T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza). Sono volontari che non percepiscono alcuna contribuzione e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Persone spesso scomode, perché ritenute rigorose nel contrastare i peggiori delitti contro gli animali, l’ambiente e la salute pubblica, le Guardie volontarie del WWF svolgono un’importante funzione di controllo e presidio del territorio mettendosi in prima linea anche contro soggetti che abitualmente si dedicano ad attività delittuose. Nella propria attività, le Guardie WWF operano in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con le Forze di Polizia; in particolare, da diversi anni è in vigore uno specifico protocollo di intesa a livello nazionale tra l’Arma dei Carabinieri ed il WWF, per la collaborazione nelle attività in materia di legalità e tutela del patrimonio naturale. L’Arma dei Carabinieri, nell’esercizio delle sue funzioni di sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, potrà avvalersi del supporto della rete territoriale del WWF Italia, che potrà a sua volta segnalare ai Comandi dell’Arma situazioni che necessitino di approfondimento e/o di intervento.

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Giudiziaria

Incontro di maggioranza,sempre la stessa musica

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Gira e rigira gli argomenti sono sempre quelli: il bilancio stabilmente riequilibrato in primis, la Ghelas da salvare, i cantieri da aprire, i finanziamenti da non perdere, l’unione dei Comuni da far decollare. Tra i temi che non dipendono direttamente dal Comune ci sono la sanità al collasso e i musei chiusi. Anche nell’incontro di maggioranza la musica è stata questa.

Stessa musica per il rimpastino che serve a mantenere impegni presi dal sindaco in campagna elettorale. Un giorno sembra imminente, l’indomani sembra rinviato di molto e poi rinviato ma di poco. Questo – che lo nascondano o no poco importa- è segno di difficoltà politiche e problemi interno che fino ad un certo punto sindaco e maggioranza potranno dire che non esistono. L’unica certezza in tutta questa storia è che per i cittadini il 2025 sarà un anno di lacrime e sangue.

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Giudiziaria

Il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Palermo – Le Associazioni Ambientaliste contestano il calendario venatorio della Regione Siciliana 2024-2025, il TAR Palermo dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso e per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo.

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. del 17 luglio 2024 ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune Associazioni Ambientaliste, capitanate da Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana, hanno impugnato il predetto D.A. innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

Nel giudizio si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’UN.A.VE.S, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

Detti legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

Peraltro, tali difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal T.A.R. Palermo con la sentenza n. 388/2024.  

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuava solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, rigettava la domanda cautelare proposta dalla Associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024, le Associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente  alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del TAR ed invece insistevano sulla accoglimento del motivo di ricorso relativo asserita illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018. 

Ebbene, con sentenza del 07.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito alla apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

Mentre, in merito alla doglianza relativa all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il Giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura per cui le Associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, ed inoltre, ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’ISPRA era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli, che assentivano  all’apertura anticipata della caccia di alcune specie quali: la torta, beccaccia e cinghiale, in quanto ciò non avrebbe influito su tale popolazione faunistica regionale, per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024 -2025 avrebbe dovuto ritenersi legittime e dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

Pertanto, per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Tar: non si costruisce vicino la Scala dei turchi

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Palermo – Non potrà essere costruito un altro stabilimento balneare nella zona della Scala dei Turchi, patrimonio UNESCO per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità. Questa è la sentenza del Tar di Palermo avverso la richiesta di un’azienda agrigentina.

Tutto è iniziato nel 2019, la Società. A.M. sas richiedeva al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare.

 Al fine di contestare il rilascio del citato permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la società P.G.M. Srl., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 mt dagli altri stabilimenti balneari.Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dalla A. M. sas, la quale proponeva un ricorso innanzi al TAR-Palermo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino e la società P.G.M. srl, con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.

 Nel giudizio, l’Avv. Rubino rilevava la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 mt rispetto al preesistente stabilimento della P.G.M. srl e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento che

ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 m tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”. 

Inoltre, l’Avv. Rubino evidenziava l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M. sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.

Nelle more del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente, anche in ragione delle difese esperite dalle parti resistenti, desisteva dall’azione proposta e, conseguentemente, con sentenza del 30 dicembre 2024, Il TAR-Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto. Per effetto della predetta sentenza, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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