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Giudiziaria

Il Tar accoglie la richiesta per l’ accesso ai fondi dopo la pandemia

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Palermo – Per favorire la ripresa economica  post pandemica delle attività imprenditoriali la Regione Siciliana  con avviso pubblico, disposto con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle finanze e del credito n. 82 del 22.2.22, definiva le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa a valere sul fondo “Emergenza Imprese Sicilia” (Fondo E/O “FEIS”), costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

L’avviso prevedeva che avrebbero potuto accedere al fondo le imprese o le società che, in ragione dell’emergenza epidemiologica, avevano realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore ad almeno il 30% del fatturato relativo all’anno 2019; i prestiti avrebbero potuto essere concessi per il rifinanziamento di esposizioni esistenti nella misura massima dell’80%, ed inoltre, venivano previsti finanziamenti a tasso zero per prestiti il cui importo non risultava superiore alla soglia di euro 2.300.000, nonché un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.  

La ICCREA BANCA S.P.A. fu individuata quale intermediario finanziario tenuto a valutare l’ammissibilità delle istanze presentate dalle imprese.

Per accedere al Fondo, la società K. s.r.l., operante da ben 25 anni nel settore cinematografico della Città di Palermo, con apposita istanza chiedeva un finanziamento a tasso zero con preammortamento a 24 mesi, pari ad euro 2.203.882,31 a valere sul fondo emergenza imprese obbiettivo tematico 3 – POR FESR SICILIA 2014 – 2020.

La Banca ICCREA, con nota del giugno del 2023, respingeva l’istanza presentata dalla società K.srl, sulla base dell’asserito convincimento che l’operazione finanziaria richiesta dalla predetta società avrebbe dovuto considerarsi troppo rischiosa.  

Conseguentemente, avverso il provvedimento di diniego della Banca ICCREA, la società K. srl, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR-Palermo.

In particolare, detti legali rilevavano in giudizio come le motivazioni poste a base del provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA fossero erronee, illogiche ed infondate, in quanto, l’ammissione alla misura richiesta dalla K. srl, avrebbe di fatto comportato la sostituzione delle pregresse esposizioni debitorie con un nuovo finanziamento, a condizioni decisamente più vantaggiose per la società, determinando, nell’immediato, un notevole risparmio annuo sugli oneri finanziari dovuti.

Inoltre, a riprova dell’insussistenza del paventato rischio di default supposto dalla banca istruttrice, i citati legali deducevano e documentavano in giudizio che la società K. srl è un’impresa, affidabile e solvibile, non avendo alcuna esposizione debitoria scaduta.

Sempre gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano come peraltro l’avviso pubblico prevedeva espressamente la possibilità di chiedere prestiti per il rifinanziamento di esposizioni preesistenti, proprio per migliorare la solidità delle imprese che avevano visto diventare più gravosa la propria esposizione debitoria a causa dell’emergenza epidemiologica; dunque, la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. srl doveva considerarsi conforme alle disposizioni prescritte dal bando e, di contro, il diniego opposto dalla Banca ICCREA palesemente illegittimo.

Con provvedimento del 18 ottobre 2023 il TAR-Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società K. srl, disponendo una verificazione volta ad accertare se la decisione assunta dalla Banca ICCREA fosse congrua e coerente con i principi economici – finanziari della materia, incaricando il Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Infine, con recente sentenza, il TAR-Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Alfieri, ha osservato come a seguito della verificazione disposta fosse emerso che la società K. srl rientra tra le prime cinque imprese siciliane ed altresì che nel 2021 il “valore della produzione” è il più elevato nel confronto con gli altri competitors; conseguentemente, il TAR ha affermato che le motivazioni del diniego opposto dalla banca ICCREA non sono coerenti con i dati economico- finanziari della K. srl, specie se rapportati al settore di riferimento, ponendosi in contraddittorietà con le finalità sottese al finanziamento, volto a favorire e sostenere la ripresa economica delle attività imprenditoriali post emergenza COVID-19.

Con la sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dagli avv.ti Rubino ed Alfieri, il TAR-Palermo ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA, la quale, adesso dovrà riesaminare la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. Srl e corrispondere le spese giudiziali in favore della società ricorrente.

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

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Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

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Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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