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Giudiziaria

Il Cga accoglie l’istanza contro il provvedimento di sospensione dell’attività di una discarica

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L’Assessorato Regionale dell’Energia dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a seguito dell’intervenuto sequestro penale di un impianto di trattamento di rifiuti speciali sito a Licata ha disposto la sospensione dell’autorizzazione regionale fino alla durata del sequestro.

Il titolare dell’impianto, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo rilevando con il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione regionale, in pendenza di sequestro, fosse stato adottato in violazione della causa tipica e sulla scorta di un’istruttoria errata.

In particolare gli Avv.ti Rubino e Airo’, hanno chiarito che la normativa di riferimento, prevede una procedura sanzionatoria amministrativa del tutto indipendente da quella penale prevista dal titolo VI della parte quarta del T.U. Ambiente e non è prevista  un’ipotesi di sospensione automatica delle autorizzazioni in ragione di un provvedimento di sequestro penale.

In accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, il CGA ha accolto la domanda cautelare ritenendo che:<< Essendo, in atto, la struttura oggetto esclusivo degli accertamenti della competente Procura della Repubblica, le esigenze cautelari possono essere tutelate consentendo a parte ricorrente di svolgere la propria attività nei i limiti imposti dal provvedimento di sequestro adottato dal Pubblico ministero e secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Procura della Repubblica.

A tal fine i provvedimenti impugnati devono, nelle more, essere sospesi fino a

quando perduri il sequestro disposto in sede penale.

All’esito di un eventuale dissequestro la competente P.A. nell’ambito delle materie

di propria competenza ed in forza della propria discrezionalità, valuterà se permangono profili tali da adottare atti inibitori, fondati su autonome esigenze>>.

Per effetto del pronunciamento del CGA, la Ditta titolare dell’impianto sito a Licata potrà continuare la propria attività secondo le indicazioni della Procura della Repubblica e sulla base delle autorizzazioni ottenute in sede penale.

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Giudiziaria

Demolita la tomba abusiva dopo un contenzioso di 20 anni

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Villalba – In un’Italia in cui i diritti si acquisiscono con la prassi ed i precedenti e dove la pratica sanatoria ha la meglio sui piani regolatori, un piccolo comune nisseno riesce a far valere la sua autorità ed a ottenere la demolizione di una costruzione abusiva.

Tutto comincia da quando S.L., originario di Villalba, eredito’ la tomba di famiglia sita all’interno del cimitero comunale di Villalba e scopri’ che la Sig.ra L. M. N., in violazione della concessione edilizia rilasciata, aveva edificato un manufatto abusivo, che pregiudicava la fruizione della propria tomba. 

Il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia, ordinando la demolizione del manufatto abusivo e, successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione, il Comune acquisiva al patrimonio dell’Ente l’opera abusiva in questione. 

Ne nacque un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo con cui veniva contestata l’ordinanza di demolizione, ma, nelle more del giudizio, le parti in causa definivano transattivamente il contenzioso, non demolendo il manufatto abusivo. A questo punto, il Sig. S.L., con rituale atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo, ma tale istanza rimaneva priva di riscontro. Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, S.L., proponeva ricorso innanzi al TAR- Palermo, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ente comunale sull’istanza proposta e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.

Il giudizio si concludeva innanzi al CGA, che accoglieva il ricorso proposto dall’avv. Rubino, condannando il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal proprio assistito. Nondimeno, il Comune di Villalba rigettava l’istanza proposta, assumendo l’impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, in ragione della deliberazione della Giunta Comunale, con cui era definita la transazione tra il Comune e la Sig. L.M.N.    Avverso tale provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato dal Comune in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.    

Inoltre, l’avv. Rubino rilevava altresì che la Delibera della Giunta, con la quale era stata definita la transazione, non era opponibile al proprio assistito, ed altresì, che tale atto non era idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, poiché solo il Consiglio Comunale e non la Giunta, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, per altro solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva, circostanze non sussistenti nel caso. Ebbene, con sentenza del 08.08.2023 il TAR-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, accoglieva il ricorso proposto ed annullava il provvedimento impugnato e condannava l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali.

 Infine, finalmente dopo circa venti anni, per l’effetto della pronuncia, il Comune di Villalba, in riedizione del proprio potere, ha concluso l’iter amministrativo volto alla demolizione del manufatto abusivo in questione ed ha proceduto alla sua demolizione.

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Giudiziaria

Non poteva vedere il figlio ed ha subito un ammonimento: il Tar gli dà ragione

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Palermo – Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento a seguito di un dissidio tra ex conviventi, in quanto la mamma non garantiva al padre il diritto di visita al figlio minore. Non condividendo l’ammonimento, R.M. proponeva un ricorso innanzi al competente Tar assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, stante l’insussistenza dei presupposti che lo avrebbero potuto legittimare.

Il Tar Palermo disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara, poste a fondamento dell’ammonimento e, successivamente, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza ed a seguito di quanto emerso dall’adempimento dell’ordine istruttorio, sospendeva gli effetti dell’ammonimento in ragione della idoneità del provvedimento ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.Infine, con sentenza del 7 marzo scorso il Tar ha accolto il ricorso proposto dagli avv.ti Rubino e Piazza, annullando l’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento. In particolare, il Tar, come evidenziato dagli avv.ti Rubino e Piazza, ha rilevato l’insussistenza delle condotte persecutorie riferite dalla presunta vittima e che gli unici atteggiamenti asseritamente vessatori del ricorrente in danno del padre della ex convivente non concretizzavano alcuna seria offesa, né denotavano un reale atteggiamento minaccioso.

Al contempo, il Tar ha osservato che la richiesta di vedere il proprio figlio e di passare del tempo con lui, pur se non regolamentata da alcun provvedimento giudiziale, quantomeno giustificava l’atteggiamento nervoso del ricorrente. Per effetto della sentenza adesso il papà del minore potrà legittimamente vedere e passare del tempo con il figlio minore, senza temere il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

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Giudiziaria

Tar: gli studi radiologici non devono cambiare le attrezzature ogni 10 anni

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Palermo – L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con decreto n. 20 del 9 gennaio 2024 ha disposto che tutte le strutture radiologiche, sia di piccole o medie dimensioni, al fine di conseguire o mantenere l’accreditamento debbano utilizzare delle attrezzature che rispettino un requisito di anzianità di esercizio non superiore a 10 anni, calcolato dalla data di primo collaudo.

Lo standard temporale introduceva un requisito fisso, applicabile a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature, dalla concreta utilizzazione dei macchinari, senza effettuare alcuna valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura e alla branca di riferimento.

Questo requisito ha creato un grave pregiudizio nei confronti dei titolari di strutture radiologiche che si sono trovati di fronte alla possibilità di dover sostituire macchinari perfettamente funzionanti con attrezzature nuove. Attrezzature del genere, oltre ad essere non semplici da reperire, hanno un costo non indifferente per le strutture radiologiche, che di fronte ad una situazione del genere rischiavano non solo di non poter sostenere delle spese così onerose, ma di perdere l’accreditamento. A fronte di un obbligo come questo, dunque, era in gioco la sopravvivenza delle strutture stesse. 

Per queste ragioni diverse società titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, della Provincia di Agrigento e di altre Province della Sicilia, che da anni erogano prestazioni radiologiche per il SSR, hanno agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Segnatamente, con apposito ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, i suddetti difensori hanno sostenuto che il requisito di anzianità, introdotto in assenza di qualsivoglia attività istruttoria volta a determinare l’effettiva obsolescenza delle attrezzature, fosse irragionevole, non proporzionato e non adeguato.

Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso e annullato la previsione, evidenziando come dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato si evincesse che “l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili” e che qualsiasi valutazione delle apparecchiature debba tener conto di innumerevoli fattori come il tempo di utilizzo, eventuali aggiornamenti eseguiti ed essere correlata ad una valutazione dell’efficacia, cioè sulla capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte. 

Per effetto della sentenza le strutture radiologiche non saranno obbligate a sostituire le attrezzature che, pur avendo superato 10 anni di attività, risultano essere ancora perfettamente funzionanti.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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