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Giudiziaria

Il Cefpas condannato a rimborsare le spese legali ad un revisore

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Caltanissetta – Il CEFPAS e’ stato condannato a rimborsare le spese legali ad un proprio revisore.

Il Dr. G.G., originario di Palermo, allora dipendente della Regione Siciliana, nel 2016 veniva nominato componente del Collegio dei Revisori del Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Nel 2019 il Direttore del CEFPAS depositava presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un esposto contro i componenti del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Dr. G.G., assumendo l’illegittimità dei rimborsi spese richiesti dai Revisori del CEFPAS in ragione della funzione svolta.

A seguito dell’esposto, veniva dunque avviato un procedimento penale a carico dei componenti del Collegio dei Revisori del CEFPAS che veniva definito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, il quale, rilevando l’infondatezza della notizia di reato, emetteva un’ordinanza di archiviazione.

A questo punto, il Dr. G.G., essendo stato assolto con formula assolutoria ed in ragione del fatto che il procedimento penale in questione era scaturito da fatti riconducibili alla funzione di Revisore del CEFPAS (Ente strumentale della Regione Siciliana) richiedeva allo stesso CEFPAS, in virtù della specifica normativa regionale, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del detto procedimento penale.

La richiesta tuttavia veniva negata dal direttore del CEFPAS, il quale assumeva la non rimborsabilità delle spese sostenute dal revisore, ritenendo insussistenti i presupposti per il rimborso e contestando anche la quantificazione del rimborso richiesto.

Dopo avere esperito il tentativo di mediazione, anch’esso risultato infruttuoso stante il rifiuto di partecipare alla mediazione da parte del CEFPAS, il dr. G.G. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava innanzi al competente Tribunale di Caltanissetta un procedimento semplificato introdotto a seguito della riforma Cartabia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del suddetto procedimento penale, nonché la condanna del CEFPAS al pagamento delle predette spese.

A sostegno dell’azione promossa gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 145/80 e dell’art.24 della L.R. 30/2000, a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, pertanto, la richiesta di rimborso formulata dal Dr. G.G. avrebbe dovuto ritenersi pienamente fondata.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza deducevano in giudizio come, nel caso di specie, dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per potere accordare al proprio assistito il richiesto beneficio, ovvero: 1) era stato ingiustamente convenuto in giudizio per fatti connessi alla funzione di componente del Collegio dei Revisori del CEFPAS; 2) era stato pienamente assolto dal procedimento penale in questione. 

Inoltre, i difensori, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore del CEFPAS, rilevano altresì la quantificazione del rimborso delle spese processuali risultava conforme alle vigenti tariffe forensi.  

Con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale civile di Caltanissetta, condividendo integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, e per l’effetto, ha dichiarato il diritto del Dr. G.G al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale. 

Per effetto della sentanza il CEFPAS è stato condannato al pagamento sia delle somme dovute a titolo di rimborso spese legali del suddetto procedimento penale, sia delle spese giudiziali del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.

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Giudiziaria

Frode fiscale con ramificazioni all’estero: sentenza con condanne e arresti

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Caltanissetta – Si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta per tutti gli imputati il processo, celebrato d’innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione
collegiale, per frode fiscale realizzata – nel contesto del mercato della
compravendita e della distribuzione di pneumatici – dall’associazione a delinquere, con ramificazioni sul territorio nazionale ed estero (Repubblica Ceca), costituita dagli imputati per favorire fiscalmente la società “Olpneus S.r.l.” di San Cataldo (CL).


L’attività di indagine, conclusasi nel 2022, coordinata dalla Procura di Repubblica di
Caltanissetta e svolta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal N.O.R.M.
dei Carabinieri Caltanissetta, ha permesso di disvelare come l’organizzazione criminale,
stabilmente costituita tra gli imputati, avesse ramificazioni anche sul territorio della
Repubblica Ceca, ove venivano creati fittizi soggetti giuridici, necessari per la realizzazione delle frodi perpetrate dagli indagati.


Lo schema fraudolento utilizzato ha assunto le caratteristiche tipiche della c.d. “frode
carosello”, nella quale, con ruoli e posizioni diverse, i vari operatori commerciali coinvolti
ottengono, a vario titolo, un indebito risparmio di imposta. Segnatamente, il sodalizio simulava una serie consecutiva di vendite di prodotti, in realtà mai usciti dai magazzini della prima società venditrice, che coinvolgevano le società ceche e società italiane “interposte”, poi rivelatesi delle mere “cartiere”. Così facendo, sfruttando il regime “di sospensione di imposta”, la prima società venditrice otteneva detrazioni di imposta, sia IVA che IRES, non spettanti.

Il credito IVA, infatti, nasce da una serie di operazioni inesistenti, certificate
da fatture false, consistenti in compravendita di prodotti, di fatto, mai movimentati i cui volumi di affari venivano quantificati in circa 8 milioni di euro, con relative imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto – in sede cautelare – di specifico sequestro preventivo, anche per equivalente.


I reati, a vario titolo contestati agli imputati ed oggetto della sentenza di applicazione pena
su richiesta delle parti, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In relazione ai menzionati reati, venivano applicate a Lirio Orlando , rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, e Oto Santuori la pena di 1 anno, 10 mesi e 10
giorni di reclusione, a Luigi Ragazzo la pena di 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione, ad Alessandro Rasola la pena di 8 mesi di reclusione, a Emanuele Santuori , Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro e Carlo Ballarino la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.


Anche alla società “Olpneus S.r.l.” venivano applicate le sanzioni – di 40.000 euro e del
divieto temporaneo di pubblicizzare beni o servizi per 4 mesi e 10 giorni – previste, in
relazione alla fattispecie di cui agli artt. 5, 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
231/2001, per la responsabilità amministrativa degli enti.
Uno degli imputati (KANYA Andriy) era già stato condannato con sentenza del G.i.p. di
Caltanissetta in sede di giudizio abbreviato.

Al rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, Lirio Orlando , e al principale consulente
fiscale della medesima società, Marcella Di Maggio, nell’ambito di un parallelo
procedimento – nato dalla medesima indagine – erano già state applicate, rispettivamente,
una pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione, nei confronti del primo uomo, e una di 7 mesi
di reclusione, in relazione al reato di “false comunicazioni sociali”.
Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società
responsabile, aderendo alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza in sede di
constatazione e, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento,
ha provveduto a versare in favore dell’Erario l’intera somma evasa quantificata,
comprensiva degli interessi e delle sanzioni, in circa 2,5 milioni di euro.

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Giudiziaria

Condannato in contumacia, ottiene la nullità

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Singolare avventura giudiziaria per un giovane gelese emigrato da anni in Canada. La sua avventura comincia nel momento in cui chiede il rinnovo del permesso di soggiorno: le autorità gli riferiscono che sussiste un fatto ostativo segnalato dalla Questura di Brindisi.

Il giovane non comprende le ragioni del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui approfondisce la vicenda rivolgendosi ad un legale il quale scopre che il problema risiede nel fatto che esiste una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi, oramai definitiva, e per la quale non è stata avanzata istanza di concessione di misure alternative alla detenzione e dunque, in caso di rientro in Italia, il giovane verrebbe immediatamente arrestato e condotto in carcere per espiare la pena di otto mesi.
A quel punto, quindi, il difensore, l’avvocato Giuseppe Smecca, consulta il fascicolo del Tribunale di Brindisi e scopre che il processo si è svolto in contumacia non per scelta del suo assistito, bensì in quanto ignaro che vi fosse un procedimento penale a suo carico poiché già in Canada ancor prima dell’inizio del processo.


Il difensore, quindi, presenta istanza di rescissione del giudicato presso la Corte di Appello di Lecce, competente per territorio, esponendo che il condannato non aveva ricevuto alcunché appunto perché all’estero, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali, sentenza inclusa, ma la Corte rigetta la richiesta, per cui il difensore propone ricorso per Cassazione la quale accoglie il ricorso avanzato appunto condividendo le motivazioni a supporto, ovvero nullità di tutti gli atti processuali, e così annulla il provvedimento di rigetto adottato dalla Corte di Appello di Lecce la quale, dunque, dovrà nuovamente pronunciarsi, in composizione diversa, sulla richiesta di rescissione del giudicato il prossimo mese di novembre.

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Giudiziaria

Il Tar accoglie la richiesta per l’ accesso ai fondi dopo la pandemia

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Palermo – Per favorire la ripresa economica  post pandemica delle attività imprenditoriali la Regione Siciliana  con avviso pubblico, disposto con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle finanze e del credito n. 82 del 22.2.22, definiva le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa a valere sul fondo “Emergenza Imprese Sicilia” (Fondo E/O “FEIS”), costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

L’avviso prevedeva che avrebbero potuto accedere al fondo le imprese o le società che, in ragione dell’emergenza epidemiologica, avevano realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore ad almeno il 30% del fatturato relativo all’anno 2019; i prestiti avrebbero potuto essere concessi per il rifinanziamento di esposizioni esistenti nella misura massima dell’80%, ed inoltre, venivano previsti finanziamenti a tasso zero per prestiti il cui importo non risultava superiore alla soglia di euro 2.300.000, nonché un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.  

La ICCREA BANCA S.P.A. fu individuata quale intermediario finanziario tenuto a valutare l’ammissibilità delle istanze presentate dalle imprese.

Per accedere al Fondo, la società K. s.r.l., operante da ben 25 anni nel settore cinematografico della Città di Palermo, con apposita istanza chiedeva un finanziamento a tasso zero con preammortamento a 24 mesi, pari ad euro 2.203.882,31 a valere sul fondo emergenza imprese obbiettivo tematico 3 – POR FESR SICILIA 2014 – 2020.

La Banca ICCREA, con nota del giugno del 2023, respingeva l’istanza presentata dalla società K.srl, sulla base dell’asserito convincimento che l’operazione finanziaria richiesta dalla predetta società avrebbe dovuto considerarsi troppo rischiosa.  

Conseguentemente, avverso il provvedimento di diniego della Banca ICCREA, la società K. srl, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR-Palermo.

In particolare, detti legali rilevavano in giudizio come le motivazioni poste a base del provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA fossero erronee, illogiche ed infondate, in quanto, l’ammissione alla misura richiesta dalla K. srl, avrebbe di fatto comportato la sostituzione delle pregresse esposizioni debitorie con un nuovo finanziamento, a condizioni decisamente più vantaggiose per la società, determinando, nell’immediato, un notevole risparmio annuo sugli oneri finanziari dovuti.

Inoltre, a riprova dell’insussistenza del paventato rischio di default supposto dalla banca istruttrice, i citati legali deducevano e documentavano in giudizio che la società K. srl è un’impresa, affidabile e solvibile, non avendo alcuna esposizione debitoria scaduta.

Sempre gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano come peraltro l’avviso pubblico prevedeva espressamente la possibilità di chiedere prestiti per il rifinanziamento di esposizioni preesistenti, proprio per migliorare la solidità delle imprese che avevano visto diventare più gravosa la propria esposizione debitoria a causa dell’emergenza epidemiologica; dunque, la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. srl doveva considerarsi conforme alle disposizioni prescritte dal bando e, di contro, il diniego opposto dalla Banca ICCREA palesemente illegittimo.

Con provvedimento del 18 ottobre 2023 il TAR-Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società K. srl, disponendo una verificazione volta ad accertare se la decisione assunta dalla Banca ICCREA fosse congrua e coerente con i principi economici – finanziari della materia, incaricando il Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Infine, con recente sentenza, il TAR-Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Alfieri, ha osservato come a seguito della verificazione disposta fosse emerso che la società K. srl rientra tra le prime cinque imprese siciliane ed altresì che nel 2021 il “valore della produzione” è il più elevato nel confronto con gli altri competitors; conseguentemente, il TAR ha affermato che le motivazioni del diniego opposto dalla banca ICCREA non sono coerenti con i dati economico- finanziari della K. srl, specie se rapportati al settore di riferimento, ponendosi in contraddittorietà con le finalità sottese al finanziamento, volto a favorire e sostenere la ripresa economica delle attività imprenditoriali post emergenza COVID-19.

Con la sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dagli avv.ti Rubino ed Alfieri, il TAR-Palermo ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla Banca ICCREA, la quale, adesso dovrà riesaminare la richiesta di finanziamento avanzata dalla K. Srl e corrispondere le spese giudiziali in favore della società ricorrente.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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