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Giudiziaria

Il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Palermo – Le Associazioni Ambientaliste contestano il calendario venatorio della Regione Siciliana 2024-2025, il TAR Palermo dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso e per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo.

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. del 17 luglio 2024 ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune Associazioni Ambientaliste, capitanate da Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana, hanno impugnato il predetto D.A. innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

Nel giudizio si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’UN.A.VE.S, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

Detti legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

Peraltro, tali difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal T.A.R. Palermo con la sentenza n. 388/2024.  

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuava solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, rigettava la domanda cautelare proposta dalla Associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024, le Associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente  alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del TAR ed invece insistevano sulla accoglimento del motivo di ricorso relativo asserita illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018. 

Ebbene, con sentenza del 07.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito alla apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

Mentre, in merito alla doglianza relativa all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il Giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura per cui le Associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, ed inoltre, ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’ISPRA era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli, che assentivano  all’apertura anticipata della caccia di alcune specie quali: la torta, beccaccia e cinghiale, in quanto ciò non avrebbe influito su tale popolazione faunistica regionale, per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024 -2025 avrebbe dovuto ritenersi legittime e dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

Pertanto, per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Giudiziaria

Prosciolto ex presidente della provincia di Agrigento e amministratori

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Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento  relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo,  la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),

“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che  gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti,  hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.

I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

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Il CGA condanna la Regione per un pensionamento illegittimo

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Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio. 

Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario  dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo  del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance. 

Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.

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Demolita la tomba abusiva dopo un contenzioso di 20 anni

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Villalba – In un’Italia in cui i diritti si acquisiscono con la prassi ed i precedenti e dove la pratica sanatoria ha la meglio sui piani regolatori, un piccolo comune nisseno riesce a far valere la sua autorità ed a ottenere la demolizione di una costruzione abusiva.

Tutto comincia da quando S.L., originario di Villalba, eredito’ la tomba di famiglia sita all’interno del cimitero comunale di Villalba e scopri’ che la Sig.ra L. M. N., in violazione della concessione edilizia rilasciata, aveva edificato un manufatto abusivo, che pregiudicava la fruizione della propria tomba. 

Il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia, ordinando la demolizione del manufatto abusivo e, successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione, il Comune acquisiva al patrimonio dell’Ente l’opera abusiva in questione. 

Ne nacque un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo con cui veniva contestata l’ordinanza di demolizione, ma, nelle more del giudizio, le parti in causa definivano transattivamente il contenzioso, non demolendo il manufatto abusivo. A questo punto, il Sig. S.L., con rituale atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo, ma tale istanza rimaneva priva di riscontro. Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, S.L., proponeva ricorso innanzi al TAR- Palermo, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ente comunale sull’istanza proposta e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.

Il giudizio si concludeva innanzi al CGA, che accoglieva il ricorso proposto dall’avv. Rubino, condannando il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal proprio assistito. Nondimeno, il Comune di Villalba rigettava l’istanza proposta, assumendo l’impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, in ragione della deliberazione della Giunta Comunale, con cui era definita la transazione tra il Comune e la Sig. L.M.N.    Avverso tale provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato dal Comune in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.    

Inoltre, l’avv. Rubino rilevava altresì che la Delibera della Giunta, con la quale era stata definita la transazione, non era opponibile al proprio assistito, ed altresì, che tale atto non era idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, poiché solo il Consiglio Comunale e non la Giunta, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, per altro solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva, circostanze non sussistenti nel caso. Ebbene, con sentenza del 08.08.2023 il TAR-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, accoglieva il ricorso proposto ed annullava il provvedimento impugnato e condannava l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali.

 Infine, finalmente dopo circa venti anni, per l’effetto della pronuncia, il Comune di Villalba, in riedizione del proprio potere, ha concluso l’iter amministrativo volto alla demolizione del manufatto abusivo in questione ed ha proceduto alla sua demolizione.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
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