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Giudiziaria

Il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Palermo – Le Associazioni Ambientaliste contestano il calendario venatorio della Regione Siciliana 2024-2025, il TAR Palermo dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso e per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo.

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. del 17 luglio 2024 ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune Associazioni Ambientaliste, capitanate da Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana, hanno impugnato il predetto D.A. innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

Nel giudizio si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’UN.A.VE.S, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

Detti legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

Peraltro, tali difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal T.A.R. Palermo con la sentenza n. 388/2024.  

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuava solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, rigettava la domanda cautelare proposta dalla Associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024, le Associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente  alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del TAR ed invece insistevano sulla accoglimento del motivo di ricorso relativo asserita illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018. 

Ebbene, con sentenza del 07.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito alla apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

Mentre, in merito alla doglianza relativa all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il Giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura per cui le Associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, ed inoltre, ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’ISPRA era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli, che assentivano  all’apertura anticipata della caccia di alcune specie quali: la torta, beccaccia e cinghiale, in quanto ciò non avrebbe influito su tale popolazione faunistica regionale, per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024 -2025 avrebbe dovuto ritenersi legittime e dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

Pertanto, per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Giudiziaria

Tar: gli studi radiologici non devono cambiare le attrezzature ogni 10 anni

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Palermo – L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con decreto n. 20 del 9 gennaio 2024 ha disposto che tutte le strutture radiologiche, sia di piccole o medie dimensioni, al fine di conseguire o mantenere l’accreditamento debbano utilizzare delle attrezzature che rispettino un requisito di anzianità di esercizio non superiore a 10 anni, calcolato dalla data di primo collaudo.

Lo standard temporale introduceva un requisito fisso, applicabile a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature, dalla concreta utilizzazione dei macchinari, senza effettuare alcuna valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura e alla branca di riferimento.

Questo requisito ha creato un grave pregiudizio nei confronti dei titolari di strutture radiologiche che si sono trovati di fronte alla possibilità di dover sostituire macchinari perfettamente funzionanti con attrezzature nuove. Attrezzature del genere, oltre ad essere non semplici da reperire, hanno un costo non indifferente per le strutture radiologiche, che di fronte ad una situazione del genere rischiavano non solo di non poter sostenere delle spese così onerose, ma di perdere l’accreditamento. A fronte di un obbligo come questo, dunque, era in gioco la sopravvivenza delle strutture stesse. 

Per queste ragioni diverse società titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, della Provincia di Agrigento e di altre Province della Sicilia, che da anni erogano prestazioni radiologiche per il SSR, hanno agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Segnatamente, con apposito ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, i suddetti difensori hanno sostenuto che il requisito di anzianità, introdotto in assenza di qualsivoglia attività istruttoria volta a determinare l’effettiva obsolescenza delle attrezzature, fosse irragionevole, non proporzionato e non adeguato.

Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso e annullato la previsione, evidenziando come dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato si evincesse che “l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili” e che qualsiasi valutazione delle apparecchiature debba tener conto di innumerevoli fattori come il tempo di utilizzo, eventuali aggiornamenti eseguiti ed essere correlata ad una valutazione dell’efficacia, cioè sulla capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte. 

Per effetto della sentenza le strutture radiologiche non saranno obbligate a sostituire le attrezzature che, pur avendo superato 10 anni di attività, risultano essere ancora perfettamente funzionanti.

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Giudiziaria

Omicidio Dezio: condanna definitiva a 12 anni e 8 mesi

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Vittoria – I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno rintracciato ed arrestato un cinquantunenne del posto, condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Giuseppe Dezio, avvenuto nel 2016.

I fatti risalgono al 2 febbraio di quell’anno, quando l’agricoltore di Vittoria Giuseppe Dezio venne ucciso da una coltellata alla gola nel corso di una lite, scoppiata in campagna per ragioni legate al passaggio lungo una strada interpoderale.

Inizialmente il padre dell’ arrestato aveva dichiarato di aver agito da solo, per difendere i suoi figli, ma i giudici, già in primo grado, non avevano ritenuto credibile la sua versione.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, avevano portato alla condanna del responsabile a 22 anni da parte della la Corte di Assise di Siracusa, pena ridotta dalla Corte di Assise di Appello di Catania a 14 anni di reclusione, con l’assoluzione del padre da subito.

Il 29 gennaio il ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione è stato rigettato, rendendo definitiva la condanna a 14 anni, e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania ha emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti del condannato.

I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, ricevuto il provvedimento giudiziario, si sono immediatamente attivati per eseguirlo e hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, per notificarlo.

Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato tradotto nella Casa Circondariale di Ragusa dove, computata la custodia cautelare cui era stato già sottoposto, dovrà scontare la pena residua di 12 anni ed 8 mesi di reclusione.

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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