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Giudiziaria

Il C.G.A. per la Regione Siciliana conferma condanna dell’Arma dei Carabinieri

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I.M. originario di Casabona (CZ), di 59 anni , nella qualità di Luogotenente in servizio al NORM di Canicattì, in data 6 marzo 2008, a seguito di una determinazione del Comando Legione Carabinieri Sicilia veniva nominato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì e contestualmente gli veniva riconosciuto il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio presso la Caserma che avrebbe diretto.

In ragione di ciò, veniva attribuito al Comandante dei Carabinieri un alloggio che, tuttavia, versava in un chiaro stato di abbandono e che, pertanto, necessitava di opere di ristrutturazione.

A fronte dell’oggettivo stato di incuria in cui si trovava l’alloggio attribuitogli, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì si vedeva costretto a dover ricercare personalmente un alloggio, nonostante la sussistenza del diritto in capo allo stesso a risedere nell’alloggio di servizio.

Si precisa, inoltre, come, più volte e in diverse occasioni, il Comandante dei Carabinieri avesse invitato il Comando Regionale dei Carabinieri Sicilia a procedere all’assegnazione di un alloggio di servizio presso il territorio di Canicattì, prevendo, altresì, che i costi di locazione fossero a carico dell’Amministrazione.

Ebbene, a distanza di 8 anni dal sorgere del diritto all’assegnazione, l’Amministrazione, segnatamente in data 1 gennaio 2016, con un proprio atto revocava la precedente concessione di alloggio e provvedeva ad attribuire al Comandante un alloggio fuori caserma sito nel territorio di Canicattì.

Sicché, solamente in data 3 marzo 2016 il Comandante dei Carabinieri conseguiva finalmente la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ossia dal 6 marzo 2008.

Pertanto, quest’ultimo, richiedeva all’Arma il ristoro delle spese di locazione sostenute dalla data del 6 marzo 2008 fino al giorno dell’effettiva assegnazione dell’alloggio di servizio.

A fonte dell’inerzia dell’Amministrazione, il Comandante dei Carabinieri, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia- Palermo chiedendo il riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei Carabinieri al relativo risarcimento.

In giudizio, l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza del diritto al godimento dell’alloggio di servizio in capo al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canicattì, evidenziando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Arma, la quale da un canto aveva assegnato un alloggio non fruibile in quanto in totale stato di abbandono e da un altro canto la stessa Arma non si era attivata per ricercare ed assegnare un alloggio “fuori caserma” al Comandante dei Carabinieri.

Per tali ragioni l’Avv. Rubino dimostrava la fondatezza della pretesa risarcitoria vantata dal proprio assistito contro il Comando Regione Carabinieri Sicilia e volta ad ottenere la condanna dell’Arma al pagamento delle somme sostenute a titolo di locazione.

Il T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza dell’1 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso proposto dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Canicattì, con il patrocinio dell’avv. Rubino, ha riconosciuto il dovere dell’Arma di garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio ed ha condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta.

Avverso tale decisione il Comando Legione Carabinieri Sicilia proponeva appello, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti.

Nel giudizio di appello proposto dall’Arma si è dunque costituito il militare con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, confutando le doglianze dell’Arma dei Carabinieri secondo cui il diritto all’assegnazione agli alloggi di servizio sussisterebbe unicamente nell’ipotesi in cui detti alloggi fossero “esistenti”.

Invero, gli Avv.ti Rubino e Piazza dimostravano in giudizio non solo che l’alloggio fosse esistente, ma che lo stesso non poteva essere occupato dal Comandante per cause imputabili esclusivamente all’Arma, dal momento che l’immobile versava in totale stato di abbandono non essendo state effettuate le necessarie opere di ristrutturazione.

In fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2022, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ed infine con sentenza del 4 gennaio 2023 ha respinto l’appello proposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, confermando la sentenza resa dal T.A.R., e condannando l’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.

A questo punto, l’Arma dei Carabinieri dovrà offrire al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’esecuzione coattiva della sentenza

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Giudiziaria

Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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Deteneva un fucile a canne mozze, giovane gelese dai domiciliari in carcere

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La Polizia di Gela hanno arrestato un giovane di 25 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela per il reato di detenzione di un fucile a canne mozze e ricettazione.

Il ragazzo, condannato con sentenza definitiva, deve scontare la pena residua di un anno, 6 mesi e 13 giorni di reclusione. Era già stato arrestato nell’agosto del 2023 poiché all’interno della sua abitazione deteneva illegalmente un fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, carico e pronto all’uso, provento di furto. L’arrestato, che stava scontando l’originaria pena a 2 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare, a causa di diverse violazioni – è stato segnalato per ben due volte per evasione – ha indotto il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ad emettere il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, sostituita con la detenzione in carcere.

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Incontro di maggioranza,sempre la stessa musica

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Gira e rigira gli argomenti sono sempre quelli: il bilancio stabilmente riequilibrato in primis, la Ghelas da salvare, i cantieri da aprire, i finanziamenti da non perdere, l’unione dei Comuni da far decollare. Tra i temi che non dipendono direttamente dal Comune ci sono la sanità al collasso e i musei chiusi. Anche nell’incontro di maggioranza la musica è stata questa.

Stessa musica per il rimpastino che serve a mantenere impegni presi dal sindaco in campagna elettorale. Un giorno sembra imminente, l’indomani sembra rinviato di molto e poi rinviato ma di poco. Questo – che lo nascondano o no poco importa- è segno di difficoltà politiche e problemi interno che fino ad un certo punto sindaco e maggioranza potranno dire che non esistono. L’unica certezza in tutta questa storia è che per i cittadini il 2025 sarà un anno di lacrime e sangue.

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