Seguici su:

Attualità

Guida ai referendum

Pubblicato

il

Domenica 12 giugno, insieme alle elezioni amministrative, si voterà sui temi di giustizia, promossi da Lega e Radicali e ammessi lo scorso 16 febbraio dalla Corte Costituzionale.  

GUIDA DELL’ELETTORE

 QUESITO 1 – RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM: “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “ unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’ art. 23, né possono candidarsi a loro volta?”

 MA COSA VUOL DIRE?

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) viene spesso accusato di essere diviso in correnti, in base all’ appartenenza politica, che andrebbero ad intaccare il processo decisionale nonché a creare una sorta di mini parlamento al suo interno.

SE VINCESSE IL SI.. Verrebbe cancellata la norma che stabilisce che un magistrato, per candidarsi al CSM debba presentare dalle 25 alle 50 firme a proprio sostegno. Lo scopo è quello di esaltare merito e competenze dei magistrati ed evitare scelte invece legate alla posizione politica e non eque.

QUESITO 2 – ESTENDERE AI RAPPRESENTANTI DI UNIVERSITÀ E AVVOCATURA LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMEREIL PROPRIO GIUDIZIO NELLAVALUTAZIONE DEI MAGISTRATI : Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’ articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a)” ; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “ esclusivamente ” e “ relative all’ esercizio delle competenze di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?

 MA COSA VUOL DIRE?

Qui parliamo di Consigli Giudiziari, ovvero organi “ ausiliari” del CSM che hanno il compito di esprimere “ pareri motivati” in diversi ambiti e, tra questi, anche la valutazione dei magistrati. Appartengono a questi consigli sia i magistrati sia i membri cosiddetti “laici” , ovvero avvocati e professori universitari.

 SE VINCESSE IL SI.. Verrebbero inclusi nella valutazione dell’ operato dei magistrati anche avvocati e professori universitari, i cosiddetti membri “laici” , fin ’ ora esclusi.

QUESITO 3 – ABROGAZIONE DELLA FACOLTÀ DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE MISURE CAUTELARI NEI CASI DI POSSIBILE REITERAZIONE DEL REATO: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “ o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’ art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni? Dati alla mano, circa il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in attesa di giudizio. Attualmente la “ custodia cautelare ” in carcere può essere disposta solo nel caso di “ gravi indizi di colpevolezza ” e può essere motivata da diversi pericoli. Vediamo quali

MA COSA VUOL DIRE? – che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato – che la persona indagata fugga – che vengano alterate le prove a carico della persona indagata

 SE VINCESSE IL SI.. Non sarà più valida la motivazione della possibile reiterazione del reato (che il reato venga ripetuto dalla persona indagata). L’ obiettivo è diminuire il rischio che vengano detenute persone che poi verranno giudicate innocenti. ATTENZIONE! Oltre alla detenzione, la più severa misura cautelare che limita la libertà personale, ne esistono anche altre come gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio, l’ obbligo o il divieto di dimora in un luogo, la sospensione della potestà genitoriale, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, l’ obbligo di firma. Questo quesito referendario prevede che nessuna di misure cautelari (ce ne sono ancora altre) potrà essere motivata con il rischio di reiterazione del reato

QUESITO 4 – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDICANTE E INQUIRENTE DEI MAGISTRATI Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.” ; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’ anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.” ; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’ articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.” ; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’ articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.?

 MA COSA VUOL DIRE? Attualmente durante la propria carriera, un magistrato, secondo determinati criteri e per un massimo di 4 volte, può passare dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa. La prima funzione è quella propria dei pubblici ministeri, che si occupano di dirigere le attività investigative dal momento in cui ricevono una notizia di reato e sono quindi la pubblica accusa nei processi. La seconda è quella dei giudici che sono chiamati a decidere e “ giudicare ” dopo avere approfondito il caso e aver ascoltato entrambe le parti in causa. SE VINCESSE IL SI.. Il magistrato sarà chiamato a scegliere la sua funzione all’inizio della carriera e dunque se vuole essere pubblico ministero (funzione requirente) o giudice (funzione giudicante). QUESITO 5 – ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO SULL’ INCANDIDABILITÀDEI POLITICI CONDANNATI Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’ art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)? Dal 2013 chi viene condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e, più in generale, per reati gravi, non può candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, non può partecipare nemmeno alle elezioni regionali e comunali e non può assumere cariche di governo. Ma non è finita qui!

MA COSA VUOL DIRE? Se un deputato o un senatore del Parlamento italiano è condannato definitivamente per un reato grave dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a votare sulla sua decadenza dalla carica o meno. La decadenza, sempre a seguito di condanne definitive, è prevista anche per europarlamentari, membri di governo e amministratori locali. Per quanto concerne quest’ ultimo “ gruppo ” , in alcuni casi, la legge prevede anche la sospensione dell’incarico, dopo una condanna di primo grado, seppur non definitiva. SE VINCESSE IL SI.. Tutte le pratiche precedentemente citate decadrebbero e a decidere sul divieto di ricoprire o meno la carica in questione sarebbe solo il giudice, caso per caso.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Attualità

Seicento scout in città per il Thinking Day

Pubblicato

il

Nel fine settimana 600 Scouts hanno invaso Gela per la celebrazione del Thinking Day e , quindi, per ricordare lord Robert Baden Powell e lady Olave Somers.

Gli scout erano provenienti da Isola delle Femmine, Palermo, Delia, Favara, Mazzarino, Niscemi, Gela 1 e Gela 2 della Sezione Scout di Gela. Insieme hanno riflettuto e gareggiato sul tema della giornata “Il vero successo è la Felicità”. La serata del sabato ha visto l’effettuazione di un grande fuoco da campo dove, tra canti, scene, danze e ombre cinesi, tutti i Gruppi, dai lupetti, scouts e Guide, e Rovers e Scolte, hanno presentato il tema della giornata e creato grande socializzazione e fraternità.

La notte l’hanno trascorsa parte nella Casa Salesiana e parte nella palestra della scuola adiacente al Centro Scout. Hanno portato il saluto il direttore della Casa Salesiana di Gela, don Gianni, il direttore dell’oratorio salesiano don Antonio, la Dirigente dell’istituto scolastico primo comprensivo “Don Bosco” Rosalba Marchisciana. La città di Gela è stata passata al setaccio dai Gruppi per ricercare i punti caratteristici, oggetto di una apposita gara che ha fatto conoscere le bellezze della città alla ricerca del “cuore felice”.

E poi grandi gare giocose nel pomeriggio e la conclusione con la Santa Messa al campo, per i cattolici, celebrata da Don Michelin cappellano della Chiesa San Giovanni Evangelista aiutato dal seminarista Giacomo Pardo, che è proveniente dalla formazione scout. C’è stato un momento spirituale per le altre fedi religiose presenti.

Continua a leggere

Attualità

Le panche erano autorizzate: ecco la prova!

Pubblicato

il

Ha sollevato un vespaio di polemiche l’amaro sfogo di un gruppo di cittadini che si sono visti sottrarre le panchine della legalità.

Reazioni al di sopra di ogni aspettativa rispetto ad una lettera aperta che sembrava una delle tante.

Indagini interne, accuse contro un consigliere comunale che si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Complice una domenica di dolce far niente, Facebook ha raccolto una quantità di commenti e i giornali hanno fatto notizia.

Qualcheduno più esperto ha fatto di più ed ha cercato i documenti. Quelli che tagliano la testa al toro.

Le panche ‘indiziate’ erano state autorizzate al trasferimento nella piazzetta dell’amicizia, checché ne dicano taluni. E questa è la prova

Il documento risale al 2021 quando era presidente Francesco Trainito. Per i residenti di Borgo Valentina lo scippo è servito e adesso la palla passa al sindaco che ha seguito la vicenda (impossibile non farlo oggi…!), e c’era nel 2021 come vicesindaco della giunta Greco.

Torneranno le panche della legalità autorizzate nel 2021, al loro posto? Al sindaco ‘l’ardua sentenza’ come disse il poeta.

Continua a leggere

Attualità

Giorrannello: “chi ha collocato le panchine in quell’area senza autorizzazioni?”

Pubblicato

il

La lettera aperta dei residenti di Borgo Valentina sulle ‘panchine vaganti’, ha aperto una polemica infinita che, nel mondo della politica, finisce, come di consueto, con un invito a farsi da parte.

Il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello del gruppo politico ‘Una buona idea’, che ha seguito la vicenda in prima persona e che è stato additato in quanto ‘reo’ di essere salito a bordo di un mezzo della Ghelas, risponde e fa chiarezza.

“Mi preme intervenire per fare chiarezza rispetto a post ed articoli di giornale che sono stati emessi nelle ultime ore. Lo ritengo doveroso per evitare strumentalizzazioni in quanto, ogni azione è stata effettuata al fine di garantire la corretta gestione del patrimonio comunale.

Alcuni residenti ci hanno più volte segnalato la presenza di soggetti in un’area del complesso residenziale borgo Valentina che disturbavano la quiete pubblica. È stata effettuata una verifica dagli uffici Comunali ed è emersa anche la presenza di panchine di proprietà comunale collocate in un’area privata e, soprattutto, prive delle necessarie autorizzazioni.

Si tratta di panchine che in origine erano state installate nel piazzale di fronte la Chiesa dei Cappuccini, poi temporaneamente rimosse durante il periodo del Covid e che ritorneranno al proprio posto. Tuttavia, la loro ricollocazione è avvenuta in un luogo che, ad oggi, non risulta essere di competenza comunale. Per quanto mi riguarda, desidero precisare che mi sono recato sul posto col mio mezzo personale e che, mi sono limitato a salire, per un breve tratto, sul mezzo della Ghelas esclusivamente per accompagnare gli operatori, che non riuscivano ad individuare l’area ove erano state posizionate le panchine.

Ritengo di non aver commesso alcun abuso o violazione e di aver agito nell’interesse della città. Garantire il corretto posizionamento degli arredi urbani e pubblici, soprattutto a valle di numerose segnalazioni effettuate dai cittadini, credo sia doveroso da parte di chi lavora giornalmente a fianco dell’ amministrazione in maniera del tutto proattiva. La vera domanda da porsi è semmai, chi ha collocato le panchine in quell’area nel 2020 senza le dovute autorizzazioni.

L’impegno, condiviso con l’amministrazione, è quello di installare le panchine in area comunale rispettando tutti gli iter autorizzativi e ridonare i beni ai cittadini.Mi auguro che questa mia dichiarazione possa spegnere ogni polemica e fare chiarezza su quanto realmente accaduto. Assicuro tutti i cittadini, tutti, che il mio operato è finalizzato solo a lavorare per il bene della mia amata città”.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità