L’avv.Paolo Cafà troverà una strada tutta in salita per poter sedere sui banchi del consiglio comunale di Gela. Non dovrà solo aspettare che Grazia Cosentino decida se presentare o meno Appello alla sentenza che la dichiara incompatibile e quindi la da decadere dalla carica di consigliere.
Totò Incardona candidato nello schieramento Alleanza per Gela di Totò Scerra, presenterà ricorso per ottenere lui quel seggio come consigliere con i maggiori resti.Ha già contattato un importante studio legale con esperti in materia elettorale.
Questi i principi che inducono Incardona a presentare ricorso:l’Ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana ha espresso, correttamente, nel 2009 un parere abbracciando la tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 5%: i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 5% esauriscono la loro funzione essenziale di espressione della volontà del cittadino elettore semplicemente nel momento in cui vengono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono, non continuando pertanto ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali concernenti, positivamente, solo liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti. Computare tali voti comporterebbe una sorta di “riutilizzazione” di voti, non utili per i diretti destinatari, che verrebbero tuttavia ad incidere (indirettamente ed involontariamente) nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza; tale conclusione interpretativa troverebbe sostegno nella esplicita formulazione del secondo periodo del comma 3 bis dell’art. 4 della l.r. 35/1997 che prevede che “Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi” (apparirebbe quindi inequivocabile la volontà del legislatore di escludere già dalla determinazione del quoziente elettorale i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi). Se l’esclusione dei voti conseguiti da tali liste avviene in via preliminare se ne dovrebbe desumere che gli stessi non assumerebbero più alcun rilievo nel procedimento elettorale e, conseguentemente, nel computo dei voti finalizzato all’attribuzione del premio di maggioranza; risulterebbe, invero, irrazionale un sistema che, non ammettendo di concorrere alla formazione del quoziente elettorale e di partecipare alla suddivisione dei seggi, recuperasse i medesimi voti esclusi ai soli fini della determinazione della maggioranza assoluta dei seggi, concedendo alle liste cui è preclusa la partecipazione, di concorrere a determinare le quote della rappresentanza consilia