Niente querela, il ladro è libero: la legge Cartabia “perdona”. I furti di energia elettrica che di recente si sono moltiplicati, approdano al Tribunale di Gela ma i giudici non possono procedere d’ ufficio in quanto le aziende fornitrici non presentano querele di parte. Le somme derivanti dal furto gravano su ignari utenti titolari di contratti per immobili che si trovano nelle immediate vicinanze e il furto resta senza procedimento ne’ pena.
La discussa riforma firmata dall’ex ministra della Giustizia produce i suoi effetti. La riforma dell’ex governo Draghi ha introdotto questa novità: tutta una serie di delitti contro il patrimonio e contro la persona – tra cui il furto aggravato – che prima erano perseguibili d’ufficio, ora sono stati catalogati come “procedibili a querela”, purché la pena minima per quel reato non sia superiore a 2 anni. Dunque, serve necessariamente la denuncia della vittima.
E la cosa non è sempre scontata, perché dietro un reato subito ci sono sudditanze psicologiche, minacce, paure di ritorsioni nei confronti di familiari e persone care. Il furto aggravato, ad esempio, è procedibile d’ufficio solo se la persona offesa non sia incapace per età o malattia o per alcune limitate eccezioni, come quando si rubano cose pignorate oppure materiale metallico ai danni di gestori di servizi come energia elettrica e ferrovie. Il classico furto di rame.
In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l’ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale 446.
Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa, tale opzione – inaugurata per la prima volta con la legge 24 novembre 1981, n. 689, proseguita con la legge 25 giugno 1999 n. 205 e da ultimo ribadita col d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – è emblematica della tendenza ad una privatizzazione 447(o patrimonializzazione 448) della tutela penale e denota l’importanza crescente della “funzione selettiva” della “querela-selezione” (o “querela-opportunità”) 449, intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione di fatto 450 in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court appaia una scelta troppo radicale 451; in altri termini, la querela diventa lo strumento politicocriminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena in concreto, in coerenza con la sua natura di extrema ratio, con il contenimento del sovraccarico giudiziario 452. Nell’ambito degli interventi volti al contenimento.