Seguici su:

Giudiziaria

Frode fiscale con ramificazioni all’estero: sentenza con condanne e arresti

Pubblicato

il

Caltanissetta – Si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta per tutti gli imputati il processo, celebrato d’innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione
collegiale, per frode fiscale realizzata – nel contesto del mercato della
compravendita e della distribuzione di pneumatici – dall’associazione a delinquere, con ramificazioni sul territorio nazionale ed estero (Repubblica Ceca), costituita dagli imputati per favorire fiscalmente la società “Olpneus S.r.l.” di San Cataldo (CL).


L’attività di indagine, conclusasi nel 2022, coordinata dalla Procura di Repubblica di
Caltanissetta e svolta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal N.O.R.M.
dei Carabinieri Caltanissetta, ha permesso di disvelare come l’organizzazione criminale,
stabilmente costituita tra gli imputati, avesse ramificazioni anche sul territorio della
Repubblica Ceca, ove venivano creati fittizi soggetti giuridici, necessari per la realizzazione delle frodi perpetrate dagli indagati.


Lo schema fraudolento utilizzato ha assunto le caratteristiche tipiche della c.d. “frode
carosello”, nella quale, con ruoli e posizioni diverse, i vari operatori commerciali coinvolti
ottengono, a vario titolo, un indebito risparmio di imposta. Segnatamente, il sodalizio simulava una serie consecutiva di vendite di prodotti, in realtà mai usciti dai magazzini della prima società venditrice, che coinvolgevano le società ceche e società italiane “interposte”, poi rivelatesi delle mere “cartiere”. Così facendo, sfruttando il regime “di sospensione di imposta”, la prima società venditrice otteneva detrazioni di imposta, sia IVA che IRES, non spettanti.

Il credito IVA, infatti, nasce da una serie di operazioni inesistenti, certificate
da fatture false, consistenti in compravendita di prodotti, di fatto, mai movimentati i cui volumi di affari venivano quantificati in circa 8 milioni di euro, con relative imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto – in sede cautelare – di specifico sequestro preventivo, anche per equivalente.


I reati, a vario titolo contestati agli imputati ed oggetto della sentenza di applicazione pena
su richiesta delle parti, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In relazione ai menzionati reati, venivano applicate a Lirio Orlando , rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, e Oto Santuori la pena di 1 anno, 10 mesi e 10
giorni di reclusione, a Luigi Ragazzo la pena di 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione, ad Alessandro Rasola la pena di 8 mesi di reclusione, a Emanuele Santuori , Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro e Carlo Ballarino la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.


Anche alla società “Olpneus S.r.l.” venivano applicate le sanzioni – di 40.000 euro e del
divieto temporaneo di pubblicizzare beni o servizi per 4 mesi e 10 giorni – previste, in
relazione alla fattispecie di cui agli artt. 5, 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
231/2001, per la responsabilità amministrativa degli enti.
Uno degli imputati (KANYA Andriy) era già stato condannato con sentenza del G.i.p. di
Caltanissetta in sede di giudizio abbreviato.

Al rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, Lirio Orlando , e al principale consulente
fiscale della medesima società, Marcella Di Maggio, nell’ambito di un parallelo
procedimento – nato dalla medesima indagine – erano già state applicate, rispettivamente,
una pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione, nei confronti del primo uomo, e una di 7 mesi
di reclusione, in relazione al reato di “false comunicazioni sociali”.
Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società
responsabile, aderendo alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza in sede di
constatazione e, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento,
ha provveduto a versare in favore dell’Erario l’intera somma evasa quantificata,
comprensiva degli interessi e delle sanzioni, in circa 2,5 milioni di euro.

clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giudiziaria

Prosciolto ex presidente della provincia di Agrigento e amministratori

Pubblicato

il

Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento  relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo,  la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),

“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che  gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti,  hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.

I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

Continua a leggere

Giudiziaria

Il CGA condanna la Regione per un pensionamento illegittimo

Pubblicato

il

Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio. 

Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario  dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo  del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance. 

Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.

Continua a leggere

Giudiziaria

Demolita la tomba abusiva dopo un contenzioso di 20 anni

Pubblicato

il

Villalba – In un’Italia in cui i diritti si acquisiscono con la prassi ed i precedenti e dove la pratica sanatoria ha la meglio sui piani regolatori, un piccolo comune nisseno riesce a far valere la sua autorità ed a ottenere la demolizione di una costruzione abusiva.

Tutto comincia da quando S.L., originario di Villalba, eredito’ la tomba di famiglia sita all’interno del cimitero comunale di Villalba e scopri’ che la Sig.ra L. M. N., in violazione della concessione edilizia rilasciata, aveva edificato un manufatto abusivo, che pregiudicava la fruizione della propria tomba. 

Il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia, ordinando la demolizione del manufatto abusivo e, successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione, il Comune acquisiva al patrimonio dell’Ente l’opera abusiva in questione. 

Ne nacque un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo con cui veniva contestata l’ordinanza di demolizione, ma, nelle more del giudizio, le parti in causa definivano transattivamente il contenzioso, non demolendo il manufatto abusivo. A questo punto, il Sig. S.L., con rituale atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo, ma tale istanza rimaneva priva di riscontro. Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, S.L., proponeva ricorso innanzi al TAR- Palermo, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ente comunale sull’istanza proposta e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.

Il giudizio si concludeva innanzi al CGA, che accoglieva il ricorso proposto dall’avv. Rubino, condannando il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal proprio assistito. Nondimeno, il Comune di Villalba rigettava l’istanza proposta, assumendo l’impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, in ragione della deliberazione della Giunta Comunale, con cui era definita la transazione tra il Comune e la Sig. L.M.N.    Avverso tale provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato dal Comune in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.    

Inoltre, l’avv. Rubino rilevava altresì che la Delibera della Giunta, con la quale era stata definita la transazione, non era opponibile al proprio assistito, ed altresì, che tale atto non era idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, poiché solo il Consiglio Comunale e non la Giunta, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, per altro solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva, circostanze non sussistenti nel caso. Ebbene, con sentenza del 08.08.2023 il TAR-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, accoglieva il ricorso proposto ed annullava il provvedimento impugnato e condannava l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali.

 Infine, finalmente dopo circa venti anni, per l’effetto della pronuncia, il Comune di Villalba, in riedizione del proprio potere, ha concluso l’iter amministrativo volto alla demolizione del manufatto abusivo in questione ed ha proceduto alla sua demolizione.

Continua a leggere

Più letti

Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
Publiedit di Mangione & C. Sas - P.iva: 01492930852
Pubblicità