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Giudiziaria

Escluso dall’Arma perché obeso: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso

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Il giovane A.G. ventenne di Palermo, nel novembre del 2019 è stato escluso dall’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in quanto ritenuto affetto da “obesità”.

Non condividendo il giudizio di inidoneità, l’aspirante carabiniere ha conferito incarico agli avv. Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento dell’8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in ragione della presunta obesità.

I legali incaricati, insieme al ricorso proposto, hanno prodotto certificazioni sanitarie che attestavano la sussistenza dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e, pertanto, il T.A.R. del Lazio, alla luce dei principi di prova presentati dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.

A seguito degli accertamenti sanitari effettuati ed in particolare del test bio – impedenziometrico, la Commissione sanitaria preposta, condividendo le censure mosse dal ricorrente, riteneva insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei Carabinieri ed attribuiva al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale.

A questo punto, in ragione dell’esito positivo della verificazione effettuata dalla Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno il T.A.R. del Lazio: dapprima accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, successivamente, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avv.ti Rubino e Piazza afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità” accoglieva il ricorso proposto, annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannava altresì il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso la detta sentenza proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone la riforma previa sospensione.

Anche nel giudizio di appello il giovane aspirante carabiniere si costituiva sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali deducevano l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Arma, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado. Infine, con sentenza del 11 ottobre 2022, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive dei legali Rubino e Piazza e ritenendo, di contro, infondate le doglianze dell’Arma dei Carabinieri circa l’infungibilità temporale degli accertamenti fisici effettuati in sede concorsuale,  con conseguente insussistenza della lamentata violazione della par condicio competitorum, ha respinto il ricorso proposto dal Comando Generale dei Carabinieri e conseguentemente, il giovane siciliano dovrà essere arruolato nell’Arma dei Carabinieri

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Giudiziaria

Condanne definitive, due arresti

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La Polizia di Gela ha dato esecuzione a due provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettante persone condannate all’espiazione di pene definitive.

Un settantenne e è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 2 anni e 12 giorni di reclusione per i reati di atti sessuali e violenza sessuale con minorenne, commessi nel 2022; un sessantenne è stato, invece, arrestato dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e 4 mesi per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, reato commesso tra il 2019 e 2020. Dopo gli adempimenti di rito entrambi gli arrestati sono stati condotti, il primo in carcere e il secondo nel proprio domicilio, ammesso al beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare.

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Giudiziaria

Condanne definitive, 9 arresti della Polizia

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La Polizia, a Gela, Caltanissetta e a Niscemi, ha dato esecuzione a nove provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettante persone condannate all’espiazione di pene definitive in carcere. Nel capoluogo, una 70enne, è stata tratta in arresto dovendo espiare la pena definitiva a 3 anni, 4 mesi e 5 giorni per il reato di sequestro di persona e abbandono di minori. A Gela un 20enne è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 3 anni, 4 mesi e 17 giorni per tentata rapina aggravata; analogamente un 25enne di Niscemi, condannato per rapina e detenzione di armi.

Gli altri arrestati devono scontare pene definitive per essere stati condannati, a vario titolo, per violazioni di leggi urbanistiche, lesioni aggravate, indebita percezione di denaro e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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Giudiziaria

Il Tar sospende la demolizione di un parco giochi

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Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.

Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.

Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.

Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.

Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.

Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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