La Regione Siciliana ha bandito un concorso volto all’assunzione di 119 Specialisti amministrativo contabili da destinare ai centri per l’impiego
Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, ed una successiva prova scritta per la quale è stata prevista, ai fini del superamento, una soglia minima di punteggio pari a 21 punti.
Il dott. M.M., residente a Palermo di 32 anni, essendo in possesso di tutti i requisiti ed i titoli richiesti, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso in parola.
Nel mese di maggio del 2022 si sono svolte le prove della procedura concorsuale, cui prendeva parte anche il dott. M.M..
La Commissione ha assegnato al compito del suddetto concorrente un punteggio pari a 20,85, a fronte dei 21 punti richiesti per il superamento della prova scritta, e conseguentemente non lo ha inserito nell’elenco dei soggetti idonei.
Il dott. M.M., ritenendo erronea la valutazione della Commissione, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso innanzi al Giudice Amministrativo.
Con il ricorso, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevando l’erroneità dalla valutazione data dalla Commissione di concorso ad alcune risposte fornite dal candidato, hanno richiesto al Giudice l’emanazione di un provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati.
I difensori del dott. M.M. hanno, altresì, rilevato che all’esito della procedura selettiva in oggetto sono rimasti non assegnati ben 38 posti che l’Assessorato Regionale intenderebbe coprire procedendo all’indizione di una nuova procedura concorsuale.
Alla luce di tale evenienza, è stato rilevato come l’accoglimento della domanda cautelare avrebbe evitato che il posto al quale il ricorrente ambisce venisse nelle more coperto tramite un nuovo concorso.
Con ordinanza pubblicata in data 13.10.2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso in appello “assistito da sufficiente fumus boni juris”, e rilevando come l’esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe cagionare al candidato un pregiudizio grave ed irreparabile.
Pertanto, in esecuzione della superiore ordinanza, il C.G.A. ha ordinato all’Amministrazione Regionale di procedere alla valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale del candidato e di disporre l’accantonamento del posto fino alla definitiva decisione di merito (posto, che, pertanto non potrà essere destinato al nuovo concorso).