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Giudiziaria

Dentista abusivo con la compiacenza di quello vero, rinviati a giudizio

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La Procura della Repubblica di Gela, guidata dal procuratore Salvatore Vella, ha disposto il rinvio a giudizio di due uomini. Si tratta di C.I.C. 60 anni di Gela e P.L. di 70 anni di Niscemi. Il primo è accusato di aver svolto abusivamente l’attività di medico odontoiatrico all’interno dello studio medico dentistico del secondo, con la compiacenza e il concorso di quest’ultimo. La prima udienza è fissata per il prossimo 9 giugno dinanzi al Tribunale di Gela. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di un paziente e sono state compiute dai carabinieri della stazione di Niscemi e dai Nas di Ragusa.

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Flash news

Stabilizzazione personale assunto con il click day: il Tar ha accolto istanza cautelare proposta dagli operatori socio sanitari dell’Asp 2

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Nel 2023 l’ASP di Caltanissetta indiceva una procedura volta alla stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari precedentemente assunti mediante il c.d. click day.Al termine dei lavori della Commissione d’esame l’ASP di Caltanissetta, con apposita delibera, approvava la graduatoria relativa al personale infermieristico; tuttavia, successivamente, in ragione di numerose segnalazioni relative a presunte anomalie nella procedura, veniva revocatala graduatoria unitamente a tutti gli atti e i provvedimenti afferenti la procedura di stabilizzazione.


In ragione di quella revoca, l’ASP di Caltanissetta indiceva una nuova procedura, per titoli e colloquio orale, sempre finalizzata alla stabilizzazione del personale precario del comparto Infermieri e OSS in servizio.A questo punto, alcuni operatori socio sanitari, utilmente collocati nella graduatoria revocata, ritenendo illegittima la delibera di revoca della detta graduatoria e la successiva delibera di indizione della nuova procedura di stabilizzazione, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della nuova procedura di stabilizzazione.


I due legali rilevavano in giudizio come la delibera di revoca/annullamento della procedura di stabilizzazione del personale precario già in servizio avrebbe dovuto ritenersi illegittima, in quanto adottata in palese violazione delle prescritte garanzie partecipative.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Gatto deducevano in giudizio che l’ASP di Caltanissetta avrebbe dovuto dare preventiva comunicazione, ai soggetti che risultavano utilmente collocati in graduatoria, dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca/annullamento degli atti della procedura di stabilizzazione, stante l’assenza, nel caso di specie, di ragioni di urgenza giustificanti la mancanza della detta comunicazione.


Inoltre, i due legali rilevano che la predetta delibera avrebbe dovuto ritenersi illegittima in quanto emanata in assenza dei presupposti previsti dalle norme della legge 241/90; infine, rilevavano a che l’annullamento di detta delibera avrebbe determinato un effetto caducante su tutti gli atti consequenziali, dunque, anche sul successivo provvedimento con cui era stata indetta la nuova procedura di stabilizzazione.


Con ordinanza del 14 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Gatto, il TAR – Palermo, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha fissato l’udienza del 14 gennaio 2025 per la trattazione del merito del ricorso.
Pertanto, in tale udienza di merito il T.A.R. dovrà pronunciarsi sulle censure proposte dagli Avv.ti Rubino e Gatto avverso la nuova procedura di stabilizzazione.

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Giudiziaria

Puo’ avere armi anche se ha parenti pregiudicati

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Il CGARS ha annullato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Palermo in ragione di parentele con soggetti gravati da pregiudizi penali per fatti di mafia.

Sin dal 1983 i G.B., di Belmonte Mezzagno (PA), di 60 anni, è stato titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi legittimato a detenere armi e munizioni. Nel 2016, a seguito della proposta formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, la Prefettura di Palermo decretava nei confronti di G.B. il divieto di detenere armi, munizioni .

Il divieto e’ stato adottato per un vincolo di parentela con soggetti pregiudicati per fatti di mafia.

Contro questo provvedimento G.B., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha avviato un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza hanno rilevato in giudizio l’illegittimità del divieto disposto dalla Prefettura di Palermo adottato esclusivamente in ragione del mero vincolo di parentela con persone pregiudicate per mafia.In particolare, a sostegno della illegittimità del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, i legali evidenziavano l’insussistenza di alcuna convivenza o diretta frequentazione tra il proprio assistito ed i soggetti pregiudicati indicati dall’Autorità di Polizia, quindi il divieto avrebbe dovuto ritenersi contrario alle norme del T.U.L.P.S., nonché adottato in difetto di una compiuta attività istruttoria ed in presenza di una carente motivazioneEd ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza, dimostravano in giudizio che il proprio assistito non risultava convivente con i soggetti pregiudicati in questione e che con gli stessi non sussisteva alcuna frequentazione, sicché il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto rappresentare un indice di una capacità di abuso delle armi.

Con sentenza del 15 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il CGARS ha osservato che: “la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l’amministrazione valutare e rapportare l’incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi” e che, nel caso di specie, peraltro, non è stata rilevata alcuna frequentazione diretta con i soggetti ritenuti pregiudicati. Pertanto, con la predetta sentenza il CGARS ha accolto il ricorso proposto da G.B. annullando il provvedimento prefettizio e, conseguentemente, G.B. potrà continuare a detenere le armi, le munizioni e gli esplodenti.

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Giudiziaria

Non c’è stalking: il Tar sospende ammonimento

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Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente A.G..

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti.Non condividendo il detto ammonimento, R.M. conferiva mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di proporre ricorso innanzi al competente T.A.R.

I legali hanno censurato il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.

Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.

A seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito dello Stalking, ed ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.

Per effetto dell’ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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