Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale di Gela del Regolamento sul traporto disabili verso i centri di riabilitazione, della cui esistenza si è avuta notizia solo tramite gli organi di stampa a causa dell’unilaterale interruzione di ogni interlocuzione con la Consulta per i disabili da parte dell’Assessore Nadia Gnoffo, già da diversi mesi, l’ associazione rappresenta quanto segue.
” Il regolamento, a parere della Consulta – si legge in una nota – rappresenta un vero e proprio obbrobrio giuridico essendo palesemente in contrasto con principi fondamentali della Carta Costituzionale, principi già sanciti anche dalla Sentenza n. 275/2016 della stessa Corte. Vorremmo ricordare, infatti, alla promotrice del Regolamento che la legge Regionale n. 68/1981 dispone l’obbligo per i comuni di attivare gratuitamente il servizio di trasporto per le persone con handicap per la frequenza degli asili nidi, della scuola di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno…”. Tralasciando il fatto che il servizio obbligatorio di trasporto scolastico a carico del Comune da oltre due anni è sospeso, appare evidente che il servizio di trasporto gratuito a carico del Comune non è rivolto solo al centro di riabilitazione AIAS di Gela (per cui spesso viene denominato erroneamente trasporto AIAS) ma a tutti i centri di riabilitazione (ivi compreso ad esempio il Centro Autismo) oltre che alle scuole ed ai centri di formazione professionale. Pertanto il predetto Regolamento appare incompleto e carente già nella formulazione iniziale poiché andrebbe normato non il solo trasporto verso i centri di riabilitazione ma l’unica ed onnicomprensiva forma di trasporto obbligatoria e gratuita prevista dalla legge regionale ovvero quella rivolta alle scuole, ai centri di riabilitazione ed ai centri di formazione professionale.
Inoltre come ha chiarito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 275/2016 in un caso del tutto analogo a quello riguardante il contestato atto normativo, la dicitura inserita all’interno del Regolamento all’ultimo comma dell’art. 2 “ … tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili …” è incostituzionale poiché con la predetta indicazione “… l’ente pubblico ha assunto una disposizione che lascia incerto l’an e il quantum rendendo aleatoria la possibilità di programmare e gestire il servizio di trasporto senza garantirne l’effettività. L’indeterminatezza della condizione del finanziamento rende, infatti, non concreta e certa l’erogazione del trasporto che è obbligatorio e gratuito, violando la predetta disposizione principi costituzionali (artt. 32 e 38 Cost.) …”.
Anche le modalità di “organizzazione del servizio” così come indicate all’interno dell’art. 3 sono illegittime alla luce della normativa e della giurisprudenza attualmente vigente. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22839/2011 in un caso analogo a quello del presente regolamento ha chiarito che “… ai sensi della Legge Regionale n. 68 del 1981 e della Legge Regionale n. 33 del 1991 (art. 13 comma3) il servizio di trasporto deve essere qualificato come concessione di servizio pubblico e deve, quindi, essere erogato direttamente dall’Ente Comunale con propri mezzi e personale o da privati sulla base di una concessione che rispetti tutti i requisiti di legge…”. Anche l’ANAC con la Delibera n. 552 del 11.05.2016 ha chiarito che “… il servizio di trasporto disabili non rientra tra i servizi sociali di cui all’All. II B ragion per cui esso deve essere oggetto di bando da aggiudicarsi conformemente alle procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici …”. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, dedotto e rappresentato la scrivente organizzazione chiede al Presidente del Consiglio Comunale di Gela dott. Salvatore Sammito di voler convocare un incontro urgente unitamente all’intera Giunta Comunale, ai Capigruppo, ai dirigenti dei settori interessati al fine di chiarire i punti di cui sopra e correggere tutte le gravi criticità presenti all’interno del regolamento approvato dalla Giunta. Si chiede all’ANAC di voler attenzionare il Regolamento sopra indicato trasmettendo al Comune di Gela ogni necessaria ed utile valutazione in merito allo stesso. La Consulta Gelese per la Disabilità nella denegata ipotesi in cui il predetto regolamento dovesse essere approvato senza alcun correttivo si riserva di impugnare l’atto innanzi al competente tribunale amministrativo sollevando in quella sede eccezione di incostituzionalità della norma anche alla luce del precedente già definito dalla stessa Corte Costituzionale”.