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Giudiziaria

Condannato in contumacia, ottiene la nullità

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Singolare avventura giudiziaria per un giovane gelese emigrato da anni in Canada. La sua avventura comincia nel momento in cui chiede il rinnovo del permesso di soggiorno: le autorità gli riferiscono che sussiste un fatto ostativo segnalato dalla Questura di Brindisi.

Il giovane non comprende le ragioni del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui approfondisce la vicenda rivolgendosi ad un legale il quale scopre che il problema risiede nel fatto che esiste una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi, oramai definitiva, e per la quale non è stata avanzata istanza di concessione di misure alternative alla detenzione e dunque, in caso di rientro in Italia, il giovane verrebbe immediatamente arrestato e condotto in carcere per espiare la pena di otto mesi.
A quel punto, quindi, il difensore, l’avvocato Giuseppe Smecca, consulta il fascicolo del Tribunale di Brindisi e scopre che il processo si è svolto in contumacia non per scelta del suo assistito, bensì in quanto ignaro che vi fosse un procedimento penale a suo carico poiché già in Canada ancor prima dell’inizio del processo.


Il difensore, quindi, presenta istanza di rescissione del giudicato presso la Corte di Appello di Lecce, competente per territorio, esponendo che il condannato non aveva ricevuto alcunché appunto perché all’estero, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali, sentenza inclusa, ma la Corte rigetta la richiesta, per cui il difensore propone ricorso per Cassazione la quale accoglie il ricorso avanzato appunto condividendo le motivazioni a supporto, ovvero nullità di tutti gli atti processuali, e così annulla il provvedimento di rigetto adottato dalla Corte di Appello di Lecce la quale, dunque, dovrà nuovamente pronunciarsi, in composizione diversa, sulla richiesta di rescissione del giudicato il prossimo mese di novembre.

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Giudiziaria

Il Tar sospende la demolizione di un parco giochi

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Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.

Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.

Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.

Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.

Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.

Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina

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Giudiziaria

Prosciolto ex presidente della provincia di Agrigento e amministratori

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Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento  relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo,  la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),

“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che  gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti,  hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.

I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

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Giudiziaria

Il CGA condanna la Regione per un pensionamento illegittimo

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Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio. 

Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario  dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo  del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance. 

Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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