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Giudiziaria

CGA: gli odontoiatri avranno lo stesso budget iniziale

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L’Assessorato Regionale alla Salute, tramite Decreto emesso nel giugno di quest’anno, ha previsto per il quadriennio 2020/2023 di “contrattualizzare tutte le strutture accreditate e non contrattualizzate … assegnando un budget di ingresso pari a euro 50.000”, tale decisione è stata presa allo scopo di porre fine ai numerosi contenziosi pendenti e anche per adeguarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal CGA.

L’associazione CROAT e i titolari di taluni ambulatori odontoiatrici già contrattualizzati hanno impugnato dinnanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, il suddetto Decreto, proponendo al contempo un’istanza cautelare volta alla sospensione degli effetti del medesimo.

Atteso il rischio di non vedersi assegnato il budget in questione, i titolari di numerose strutture odontoiatriche site nei comuni di Agrigento, Sciacca, Menfi, Calamonaci Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Canicattì e Ravanusa, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino, si sono opposti al ricorso.

Con atto di intervento in giudizio, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato la legittimità delle determinazioni prese dall’Assessorato della Salute, difatti la decisione di contrattualizzare le strutture odontoiatriche già accreditate risulta coerente con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ulteriormente protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito”.

Il T.A.R. Palermo, con ordinanza cautelare, ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale, affermando (tra l’altro) la legittimità della scelta dell’Assessorato della Salute di superare il criterio storico (che in passato agevolava le strutture contrattualizzate per prime). 

Atteso il rigetto dell’istanza cautelare, l’Associazione C.R.O.A.T. e i titolari degli studi odontoiatrici già contrattualizzati hanno deciso di appellare la succitata ordinanza.

Tramite ricorso in appello proposto innanzi al C.G.A., i succitati soggetti, hanno asserito che il giudice di Primo Grado abbia erroneamente ritenuto legittima la generalizzata assegnazione, disposta dall’Assessorato, di un budget pari a Euro 50.000 a tutte le strutture odontoiatriche non ancora contrattualizzate; ed inoltre, che in assenza di una decisione cautelare, la riduzione del budget per le strutture già accreditate (cioè le strutture degli appellanti) potrebbe comportare dei disservizi nell’assistenza sanitaria dai medesimi svolta.

Alla luce dell’ appello i titolari delle strutture odontoiatriche dell’agrigentino già intervenuti in primo grado, sempre difesi e rappresentati dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, hanno deciso di costituirsi anche nel giudizio di appello.

Con un’articolata memoria difensiva, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, oltre a riaffermare la legittimità delle determinazioni assunte dall’Assessorato, hanno eccepito l’insussistenza del rischio di pregiudizio irreparabile sostenuto dalla controparte, in quanto la potenziale riduzione del budget (pari al massimo al 15%) per le strutture già contrattualizzate non è idonea ad incidere sulle prestazioni erogate dalle strutture già contrattualizzate.

Infine, con Ordinanza del 08.09.2022, il C.G.A. – Presidente Rosanna De Nictolis –, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha respinto l’appello presentato dal C.R.O.A.T., ritendo infondate le tesi degli appellanti.

In conseguenza del rigetto il C.G.A. ha anche condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Per effetto della citata pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per la contrattualizzazione delle suddette strutture odontoiatriche da parte dell’A.S.P. di Agrigento

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

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Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

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Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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