Palermo- Oggi il Tribunale Amministrativo regionale, sezione III, ha pubblicato l’ordinanza cautelare n. 467/2022 relativa al ricorso di Enpa, Lac, Legambiente Sicilia, Lndc Animal Protection, Lipu e Wwf Italia che avevano impugnato il Calendario Venatorio 2022-2023, emanato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura. Ne da notizia Ennio Bonfanti, Presidente di WWF Sicilia centrale, che sottolinea come il TAR Palermo abbia accolto la richiesta di misure cautelari avanzata dalle Associazioni ricorrenti, sospendendo l’anticipazione dell’apertura della caccia sin dal 1° settembre e dell’addestramento cani sin da agosto. Pertanto la caccia in Sicilia potrà aprire non prima della terza domenica di settembre (18 settembre) come previsto dalla legge nazionale sulla fauna n. 157/1992, senza nessuna deroga o anticipazione. Inoltre il Tribunale ha sospeso la caccia a Tortora e Coniglio per l’intera stagione venatoria, in quanto non sono state rispettate dalla Regione le prescrizioni stabilite per limitare il prelievo venatorio di queste due specie.
In proposito, Bonfanti precisa che l’ordinanza del Tribunale amministrativo è immediatamente esecutiva anche negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) istituiti in provincia di Caltanissetta: l’A.T.C. CL1 (zona nord) e l’A.T.C. CL2 (zona sud); già nelle prossime ore l’ufficio legale del WWF Sicilia centrale si preoccuperà di notificare il provvedimento a tutte le Amministrazioni ed Uffici che hanno compiti di vigilanza venatoria.
Nel ricorso, le Associazioni ambientaliste ed animaliste avevano denunciato l’illegittimità del Calendario Venatorio per violazione delle normative nazionali e comunitarie sulla tutela della fauna e per il mancato rispetto del parere scientifico dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). Oggi il TAR ha dato ragione alle sei organizzazioni richiamando proprio “il parere obbligatorio dell’ISPRA” che, “pur non essendo vincolate per l’Amministrazione, onera quest’ultima, laddove ritenga di discostarsene, ad un aggravio motivazionale in specie non sempre riscontrabile e/o sufficiente a superare i rilievi dell’ISPRA”. La Regione, invece, aveva utilizzato altri documenti – forniti dalle Associazioni venatorie – per contrastare le valutazioni di ISPRA ed allargare i periodi e le specie cacciabili; il TAR ha censurato tale scelta di “far ricorso a pareri resi da organismi non accreditati presso lo stesso ISPRA, unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi”.
Per quanto riguarda lo stop della caccia a Tortora e Coniglio, il Tribunale ha rilevato come il Calendario regionale “autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti” e del Coniglio selvatico “senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche al divieto di uso di pallini di piombo”, come richiesto nel parere ISPRA. Per questi motivi tali specie sono state escluse dall’elenco di quelle cacciabili in tutta la stagione venatoria!
Ennio Bonfanti esprime “profonda soddisfazione per la decisione dei Giudici amministrativi del TAR, che hanno ribadito l’importanza del parere scientifico di ISPRA, non sostituibile con pareri di soggetti non accreditati o con studi delle stesse Associazioni venatorie non contestualizzati alla Sicilia. In sede cautelare, inoltre, il TAR ha opportunamente effettuato un bilanciamento dei contrapposti interessi – fondato su argomentazioni puntuali ed ugualmente corrette sotto l’aspetto logico-giuridico – con riconoscimento prioritario dell’interesse generale alla tutela della fauna selvatica rispetto all’interesse ludico-sportivo sotteso alla caccia, in applicazione del principio di precauzione e dell’art. 9 della Costituzione, che prevede anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e della tutela degli animali tra i principi fondamentali enunciati nella Costituzione”.
Per Enpa, Lac, Legambiente Sicilia, Lndc Animal Protection, Lipu e Wwf Italia, inoltre, l’ordinanza del TAR Palermo scongiura il rischio di gravi danni e conseguenze nefaste per la fauna selvatica, soprattutto per le specie migratorie per le quali la Sicilia rappresenta un’importante area di svernamento o di passo tra l’Europa e l’Africa. Dopo la siccità, il caldo e gli incendi, la caccia finisce per danneggiare gravemente gli animali già in difficoltà nel reperire il cibo, in particolare dove gli incendi hanno parzialmente o interamente distrutto boschi e macchia mediterranea.Il TAR, infine, ha fissato al prossimo 23 novembre la data dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso delle Associazioni, in cui verranno affrontate anche le numerose ulteriori criticità del Calendario venatorio che prevede la fine della stagione di caccia il 30 gennaio 2022