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Giudiziaria

Bando Sport e Periferie il progetto presentato dal Circolo del Tennis ammesso a finanziamento di 600.000 euro a seguito del pronunciamento del TAR

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L’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento ha presentato domanda per ottenere un finanziamento di 600.000 euro in relazione al Bando Sport e Periferie indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In esito alla pubblicazione della graduatoria della selezione, l’Associazione agrigentina è risultata ammessa ma con un punteggio tale che, per soli 2 punti,  non le ha consentito di risultare in posizione utile per ottenere il finanziamento richiesto.
Tuttavia, a seguito di richiesta di accesso agli atti, l’Associazione ha appreso che non le era stato attribuito il punteggio, di punti 15, previsto dal bando in relazione al livello progettuale “esecutivo” effettivamente presentato, poiché per mero errore nel modulo di domanda era stato  indicato che il livello progettuale fosse quello “definitivo”, per il quale il bando non prevede l’attribuzione di alcun punteggio.
A questo punto l’Associazione del Circolo del Tennis di Agrigento si è rivolta agli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Mario La Loggia per contestare l’erronea valutazione del proprio progetto.
Con ricorso presentato innanzi al TAR del Lazio, gli Avvocati Rubino, Airo’ e La Loggia hanno contestato l’illegittimità della graduatoria, poiché a fronte di un mero errore materiale nella compilazione del modulo di domanda informatico, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il progetto presentato dall’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento come Esecutivo, con conseguente riconoscimento dei 15 punti previsti dal bando.
Il TAR del Lazio con ordinanza interlocutoria, sulla scorta  delle censure degli avv.ti Rubino, Airo’ e La Loggia, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire chiarimenti con particolare  riferimento alle  modalità  della  valutazione  (e  attribuzione  del  punteggio)  del progetto  della   ricorrente ovvero se  tale  valutazione  fosse  stata  effettuata  soltanto avuto riguardo alla formale presentazione di un progetto “definitivo” oppure con riguardo alla  sostanza  del  progetto  stesso  che,  come  indicato  dalla  ricorrente,  era  provvisto di validazione (e, dunque, secondo la prospettazione della parte  ricorrente) riqualificabile quale progetto “esecutivo”.
Successivamente alla predetta pronuncia, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai difensori dell’Associazione agrigentina che, avendo appreso dell’errore di compilazione del modulo di domanda, aveva avviato il procedimento interno finalizzato al riesame nel merito del progetto presentato  da parte della Commissione giudicatrice.
Alla successiva udienza cautelare, il TAR del Lazio, in accoglimento della richiesta dei difensori della ricorrente, ha assegnato all’Amministrazione un termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di riesame preannunciato in precedenza.
In esecuzione della pronuncia del TAR del Lazio, il progetto presentato dall’Associazione Circolo del Tennis è stato valutato nel merito, con favorevole rideterminazione del punteggio assegnato in graduatoria e la conseguente collocazione in posizione utile per ottenere il finanziamento richiesto.
Pertanto a seguito della pubblicazione della nuova graduatoria l’Associazione Circolo del Tennis di Agrigento risulta ammessa per un finanziamento pari a 600.000 euro

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Giudiziaria

Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

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Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

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Giudiziaria

Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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