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Giudiziaria

Aveva il covid e ha perso il concorso: riammessa

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Una giovane laureata di anni 29 residente a Palermo ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, volto alla copertura di 1.858 posti per consulenti alla protezione sociale, bandito dall’I.N.P.S. nell’ottobre del 2020.

Il suddetto concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale finale. La Dott.ssa G.P., avendo superato la prova preselettiva, veniva ammessa alla prima delle due prove scritte, tuttavia, nel giorno immediatamente precedente alle date di svolgimento della suddetta prova, la candidata accusava dei sintomi riconducibili alla malattia del Covid-19. Ed in effetti, a seguito di un esame tramite tampone antigenico, la stessa risultava positiva al Covid-19.

Visto il proprio stato di salute, alla concorrente risultava impossibile recarsi a Roma per l’espletamento della prova d’esame in parola, pertanto, con PEC inviata all’I.N.P.S., la stessa richiedeva il differimento della propria prova scritta, allegando anche la documentazione medica comprovante la sua positività al Covid-19.

Tuttavia, l’I.N.P.S., sempre a mezzo PEC, rigettava la richiesta di differimento inviata dalla Dott.ssa G.P., informandola che “non sono previste date suppletive per le prove concorsuali in esame”.

In seguito alle determinazioni prese dall’I.N.P.S., la dott.ssa G.P. non ha potuto partecipare alla prima prova scritta, e per tale mancata partecipazione, la stessa si è vista esclusa dal concorso in parola. Alla luce di tale estromissione la concorrente, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio gli atti del suddetto ricorso. In particolare gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno dedotto l’illogicità e l’irragionevolezza della mancata previsione da parte dell’I.N.P.S. di prove suppletive idonee a garantire la partecipazione al concorso, anche per quei candidati sottoposti ad isolamento domiciliare in ragione della loro positività al Covid-19. Com’è noto infatti, i soggetti positivi al Covid-19 al fine di evitare la possibile diffusione della malattia, sono tenuti per legge a porsi in isolamento domiciliare e a rispettare specifiche condotte di prevenzione del tutto incompatibili con l’utilizzo di mezzi pubblici o con la partecipazione ad una prova concorsuale.

Il T.A.R. Lazio, ha accolto la domanda cautelare proposta dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha disatteso la tesi difensiva dell’I.N.P.S., ritenendo che la cessazione dello stato di emergenza inerente alla pandemia da Sars-Cov2, non faccia venir meno l’obbligo delle Amministrazioni di disporre delle prove suppletive per i soggetti sintomatici o accertatamente positivi al Covid-19.

Dunque, per l’effetto della succitata ordinanza, la dott.ssa G.P. potrà svolgere la prova d’esame a cui non ha potuto partecipare in ragione della propria positività al coronavirus

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Giudiziaria

Non poteva vedere il figlio ed ha subito un ammonimento: il Tar gli dà ragione

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Palermo – Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ha ammonito R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento a seguito di un dissidio tra ex conviventi, in quanto la mamma non garantiva al padre il diritto di visita al figlio minore. Non condividendo l’ammonimento, R.M. proponeva un ricorso innanzi al competente Tar assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, stante l’insussistenza dei presupposti che lo avrebbero potuto legittimare.

Il Tar Palermo disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara, poste a fondamento dell’ammonimento e, successivamente, condividendo le argomentazione degli avv.ti Rubino e Piazza ed a seguito di quanto emerso dall’adempimento dell’ordine istruttorio, sospendeva gli effetti dell’ammonimento in ragione della idoneità del provvedimento ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.Infine, con sentenza del 7 marzo scorso il Tar ha accolto il ricorso proposto dagli avv.ti Rubino e Piazza, annullando l’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento. In particolare, il Tar, come evidenziato dagli avv.ti Rubino e Piazza, ha rilevato l’insussistenza delle condotte persecutorie riferite dalla presunta vittima e che gli unici atteggiamenti asseritamente vessatori del ricorrente in danno del padre della ex convivente non concretizzavano alcuna seria offesa, né denotavano un reale atteggiamento minaccioso.

Al contempo, il Tar ha osservato che la richiesta di vedere il proprio figlio e di passare del tempo con lui, pur se non regolamentata da alcun provvedimento giudiziale, quantomeno giustificava l’atteggiamento nervoso del ricorrente. Per effetto della sentenza adesso il papà del minore potrà legittimamente vedere e passare del tempo con il figlio minore, senza temere il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

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Giudiziaria

Tar: gli studi radiologici non devono cambiare le attrezzature ogni 10 anni

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Palermo – L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con decreto n. 20 del 9 gennaio 2024 ha disposto che tutte le strutture radiologiche, sia di piccole o medie dimensioni, al fine di conseguire o mantenere l’accreditamento debbano utilizzare delle attrezzature che rispettino un requisito di anzianità di esercizio non superiore a 10 anni, calcolato dalla data di primo collaudo.

Lo standard temporale introduceva un requisito fisso, applicabile a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature, dalla concreta utilizzazione dei macchinari, senza effettuare alcuna valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura e alla branca di riferimento.

Questo requisito ha creato un grave pregiudizio nei confronti dei titolari di strutture radiologiche che si sono trovati di fronte alla possibilità di dover sostituire macchinari perfettamente funzionanti con attrezzature nuove. Attrezzature del genere, oltre ad essere non semplici da reperire, hanno un costo non indifferente per le strutture radiologiche, che di fronte ad una situazione del genere rischiavano non solo di non poter sostenere delle spese così onerose, ma di perdere l’accreditamento. A fronte di un obbligo come questo, dunque, era in gioco la sopravvivenza delle strutture stesse. 

Per queste ragioni diverse società titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, della Provincia di Agrigento e di altre Province della Sicilia, che da anni erogano prestazioni radiologiche per il SSR, hanno agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Segnatamente, con apposito ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, i suddetti difensori hanno sostenuto che il requisito di anzianità, introdotto in assenza di qualsivoglia attività istruttoria volta a determinare l’effettiva obsolescenza delle attrezzature, fosse irragionevole, non proporzionato e non adeguato.

Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso e annullato la previsione, evidenziando come dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato si evincesse che “l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili” e che qualsiasi valutazione delle apparecchiature debba tener conto di innumerevoli fattori come il tempo di utilizzo, eventuali aggiornamenti eseguiti ed essere correlata ad una valutazione dell’efficacia, cioè sulla capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte. 

Per effetto della sentenza le strutture radiologiche non saranno obbligate a sostituire le attrezzature che, pur avendo superato 10 anni di attività, risultano essere ancora perfettamente funzionanti.

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Giudiziaria

Omicidio Dezio: condanna definitiva a 12 anni e 8 mesi

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Vittoria – I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno rintracciato ed arrestato un cinquantunenne del posto, condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Giuseppe Dezio, avvenuto nel 2016.

I fatti risalgono al 2 febbraio di quell’anno, quando l’agricoltore di Vittoria Giuseppe Dezio venne ucciso da una coltellata alla gola nel corso di una lite, scoppiata in campagna per ragioni legate al passaggio lungo una strada interpoderale.

Inizialmente il padre dell’ arrestato aveva dichiarato di aver agito da solo, per difendere i suoi figli, ma i giudici, già in primo grado, non avevano ritenuto credibile la sua versione.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, avevano portato alla condanna del responsabile a 22 anni da parte della la Corte di Assise di Siracusa, pena ridotta dalla Corte di Assise di Appello di Catania a 14 anni di reclusione, con l’assoluzione del padre da subito.

Il 29 gennaio il ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione è stato rigettato, rendendo definitiva la condanna a 14 anni, e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania ha emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti del condannato.

I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, ricevuto il provvedimento giudiziario, si sono immediatamente attivati per eseguirlo e hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, per notificarlo.

Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato tradotto nella Casa Circondariale di Ragusa dove, computata la custodia cautelare cui era stato già sottoposto, dovrà scontare la pena residua di 12 anni ed 8 mesi di reclusione.

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Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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