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Giudiziaria

Assolti i vertici dell’Arnas per lo spostamento della Gamma camera della Medicina Nucleare

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PALERMO- Nel 2015 l’Arnas Civico di Palermo, allora guidata dal Direttore Generale Giovanni Migliore, nell’ambito dei lavori di completamento dell’edificio noto come Nuovo Oncologico (padiglione destinato ad ospitare in un unico stabile svariati reparti destinati alla cura dei tumori), ha disposto lo spostamento del reparto di medicina nucleare all’interno del seminterrato del nuovo edificio.

La Gamma Camera è uno strumento indispensabile per l’attività diagnosi dei tumori nel campo della medicina nucleare,del valore di 352.000.00 euro.

A seguito del trasferimento della macchina, l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori falliva, con la conseguenza che i lavori non erano più ultimati.

La Procura presso la Corte dei conti invitava a dedurre il dott. Migliore, allora direttore Generale, unitamente al direttore sanitario (dott.ssa Rosalia Muré), il direttore amministrativo (dott. Vincenzo Barone), nonché il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico.

Il dott. Migliore, difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentava che il fallimento dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile, con conseguente insussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per l’evento occorso.

Anche gli altri invitati a dedurre rappresentavano le proprie considerazioni.

La Procura non ha preso in considerazione tali difese ed ha notificato un atto di citazione convenendo comunque in giudizio tutti i vertici dell’Azienda.

Si costituiva in giudizio il dott. Migliore, rappresentato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentando che l’azione erariale era prescritta, e che non poteva essere imputato ai dirigenti un evento imprevedibile come il fallimento della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Inoltre, gli avv.ti Rubino e Valenza rappresentavano che nel momento in cui si dispose lo spostamento delle attrezzature non vi era alcun elemento dal quale si potesse prevedere il successivo fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, e che se tale spostamento non fosse stato disposto vi sarebbero state comunque delle contestazioni a carico della Dirigenza, che pertanto aveva operato correttamente ed in assenza di alternative.

Si costituivano in giudizio anche i dott.ri Barone e Bono.

In data 19 ottobre 2021 è stata depositata la sentenza di primo grado con cui la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha assolto i dirigenti da ogni addebito, confermando che la mancata esecuzione dei lavori non è imputabile ai convenuti in quanto è dovuta al fallimento dell’impresa appaltatrice, che costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile.

Inoltre, il Giudice contabile ha chiarito che nel momento in cui fu adottata la decisione di disporre il trasferimento delle attrezzature i dirigenti non avevano alcuna alternativa, in quanto si trattava di un atto dovuto ai fini del sollecito completamento dei lavori.

Avverso la sentenza appena ricordata la Procura Regionale interponeva appello.

Ancora una volta il dott. Giovanni Migliore si costituiva in giudizio, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto generico, e ribadendo che lo spostamento della gamma camera era stato disposto in maniera del tutto regolare.

Con sentenza depositata oggi, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha respinto l’appello proposto dalla Procura, confermando in pieno la statuizione di primo grado.

In particolare, il Giudice d’appello ha confermato che lo spostamento della gamma camera doveva avvenire poco prima della ultimazione dei lavori, e non a lavori ultimati, e che il fallimento della ditta esecutrice dei lavori costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile che esonera il dott. Migliore da qualsiasi responsabilità.

Per l’effetto il Giudice d’appello ha confermato l’assoluzione dell’ex Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del dirigente tecnico. Pertanto, l’azione è stata dichiarata infondata e l’Arnas Civico è stata condannata a rifondere ai convenuti le spese legali relative al giudizio.

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Giudiziaria

Il Tar ferma la realizzazione di un impianto di compostaggio

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Bloccato l’impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro il TAR Palermo accoglie il ricorso del Comune di Montallegro.  

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro. 

I provvedimenti di autorizzazione furono contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.    Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021. 

I difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte  dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021  n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.

Con ordinanza del maggio 2022,  a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.

 Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025. 

A seguito della disposta verificazione il nominato  verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune  risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

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Processo direttissimo per 26 ultras gelesi

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Giudizio direttissimo per 26 tifosi gelesi, che lo scorso marzo, a seguito dell’incontro di calcio di eccellenza siciliana girone B fra Modica e Gela, furono identificati dalla Polizia con l’accusa di porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta. Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti arrestarono quattro persone (due tifosi del Gela per lancio e possesso di artifizi pirotecnici e due tifosi del Modica per porto di bombe carta, una mazza ed un coltello).

Grazie all’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad identificare i tifosi gelesi responsabili del porto abusivo di mazze, fumogeni e bombe carta che gli agenti avevano sequestrano durante il prefiltraggio degli stessi, impedendo che questo “arsenale” venisse introdotto ed usato al “Vincenzo Barone”. A seguito degli arresti e deferimenti all’autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso ben 26 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras gelesi, con durata da uno a cinque anni e alcuni con obbligo di firma convalidato dal Gip quale misura maggiormente afflittiva in considerazione dei precedesti specifici e delle condotte dei singoli.Sulla base della documentazione raccolta dagli Agenti in fase investigativa, la Procura della Repubblica di Ragusa ha citato tutti i tifosi gelesi a giudizio direttissimo, come prevede la normativa di settore in caso di reati commessi allo stadio per i quali risultano evidenti le prove a carico degli imputati.

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Cadono le accuse di maltrattamenti in famiglia

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Cadono le accuse di maltrattamenti ed un uomo viene prosciolto.

Il Gup del Tribunale di Gela ha assolto, a seguito di giudizio abbreviato, L.G.di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’uomo, di origine pugliese ma residente a Gela da molti anni, era accusato di aver tenuto condotte violente in danno della compagna, e per di più, in presenza dei figli minori.

I legali difensori Rosario Lumia e Dalila Di Dio hanno optato per il rito alternativo, ritenendo che quanto acquisito in sede di indagini non fosse sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di una condanna a due anni di reclusione, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

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