Cosa Nostra continua a essere l’organizzazione mafiosa di principale riferimento, dedita al controllo dell’economia legale (soprattutto nei settori degli appalti, spesso grazie alla complicità di propri referenti inseriti negli apparati amministrativi locali, del traffico di rifiuti, dell’edilizia e dell’agricoltura), oltre che dei settori del gioco e delle scommesse, del traffico degli stupefacenti, dell’illecito sfruttamento dei siti minerari”.
Lo ha affermato, nella sua relazione, Maria Grazia Vagliasindi, presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Cosa nostra ha altresì evidenziato “straordinarie capacita’ di infiltrazione anche nei territori di altre regioni (soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte e, recentemente, nel Lazio ed in Lombardia) oltre che all’estero (ad esempio in Germania), dove risultano stabilmente radicati soggetti criminali, di origine nissena ed ennese, che mantengono organici rapporti con le famiglie mafiose.
Non meno significativo e’ il capillare reimpiego di capitali provenienti da tali illecite attività’, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti e dalle estorsioni, le forme piu’ diffuse di controllo mafioso del territorio che vedono coinvolta, oltre a Cosa Nostra anche la Stidda”.
“Grazie al procuratore Salvatore De Luca per l’impegno e la determinazione con cui sta guidando la Procura in una monumentale attività d’indagine che oggi, pur a distanza di tanto tempo, vuole fortemente far luce sugli scenari di anni e aspetti che, ancora oggi, appaiono avvolti da una nebbia malefica”. Così il Pg di Caltanissetta, Antonino Patti, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario sulle inchieste sulle stragi di via D’Amelio e Capaci. Ha poi sottolineato “lo spirito di abnegazione di tutti quei magistrati che stanno lavorando, con passione e a tempo pieno, sacrificando vita privata ed esponendosi a pericolo per la loro incolumità”.
“Ho sentito voci cominciate subito dopo la notizia dell’arresto di Messina Denaro. Non c’è stato nemmeno il tempo di ringraziare le forze dell’ordine che già sentivamo di ombre sull’ attività investigativa condotta. Ciascuno può fare i commenti che vuole ma le speculazioni devono fermarsi davanti ai fatti”. Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, che ha coordinato le indagini sull’arresto del boss, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario.
“Facciamo i processi e poi la gente potrà giudicare cosa è accaduto il 16 gennaio, quando è stato raggiunto un risultato storico, un successo che lo Stato ha il dovere di rivendicare senza dietrologie e speculazioni”, ha aggiunto. “Il mio ufficio – ha sottolineato de Lucia – continuerà comunque a impiegare solo il metodo della ricerca dei fatti. Il nostro lavoro è accertare i reati, individuare i responsabili e farli condannare a una pena giusta. Questo è il nostro compito, scritto nella Costituzione, e a noi interessa solo questo”.
“Per questo storico risultato raggiunto grazie alle forze dell’ordine, col coordinamento della Dda, voglio ringraziare in particolare gli uomini e le donne del Ros. L’indagine che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro è una indagine impeccabile svolta con strumenti tecnici e non c’è elemento di fatto che dica il contrario. Negli atti ci sono i fatti e i fatti sono duri da contrastare con le opinioni. Tutti possono esprimerne, d’altronde esistono anche i terrapiattisti, ma restano i fatti”.
“Il mondo della giustizia, a Palermo come nel resto d’Italia, riesce ad andare avanti anche grazie all’impegno e all’abnegazione del personale amministrativo che, nonostante le numerose difficoltà, contribuisce a garantire i servizi ai cittadini. Servono però nuove assunzioni a tempo indeterminato e strutture adeguate per i lavoratori e gli utenti”. Lo dice Roberto Immesi della segreteria provinciale di Palermo di Confsal-Unsa, primo sindacato del ministero della Giustizia, nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “E’ necessario – spiega Immesi –anzitutto valorizzare il personale già assunto che aspetta ancora il Fondo risorse decentrate del 2020 e del 2021, la terza tornata delle progressioni economiche, le progressioni giuridiche e il contratto integrativo, anche per contrastare l’inflazione crescente, e procedere all’assunzione a tempo indeterminato di nuove unità nei profili maggiormente scoperti. Gli addetti dell’Ufficio per il processo, assunti per due anni e sette mesi ed entrati in servizio all’inizio del 2022, hanno diritto ad avere risposte chiare sul loro futuro, specie in vista del secondo bando che dovrebbe portare al reclutamento di altre 8 mila unità. A questo si aggiunga che è ormai improcrastinabile puntare sull’informatizzazione e sull’ammodernamento degli edifici giudiziari, anche in termini di risparmio energetico”.
Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.
Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.
Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.
Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.
Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.
Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina
Palermo- Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.In particolar modo, la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta),
“….Non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico….”.A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario.Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti, hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.
I difensori hanno eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015.
I difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla “legge brunetta”.
In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.
Il pensionamento era illegittimo. Il Consiglio di giustizia amministrativo condamna la Regione. I fatti risalgono al 2008, quando il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, ha approvato una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio.
Sulla base della disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.
Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.
I difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.
Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.
Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.
Ritenendo illegittimo anche il provvedimento il Dr. F.C., lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance.
Il Cga, ieri ha accolto il ricorso ed ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..
Il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.
Per effetto della sentenza del CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.