Ania Inquilini e Casa Mia Proprietari sfatano una errata “convinzione” che punisce i cittadini nei confronti del Fisco, che disconosce le agevolazioni fiscali previste nei contratti di locazione concordati.
E’ possibile depositare gli accordi territoriali sugli affitti in tutte le città italiane interessate. Si è sviluppata negli ultimi tempi la “convinzione” che le agevolazioni fiscali previste sui contratti di locazione assistiti dalle Organizzazioni sindacali categoria non possano essere applicate in alcune città.
Questo atteggiamento ha creato una forte discriminazione nei confronti di inquilini e proprietari che pur volendo usufruire degli sconti fiscali su IMU, Cedolare Secca ed Imposta di Registro si sono visti negare questa opportunità.Quindi, dichiarano il Segr. Ania Dr. Andrea Monteleone ed il Presidente Casa Mia Dr.ssa Cetty Moscatt, diventa necessario fare chiarezza affinché non si vieti un diritto dovuto ai cittadini Italiani.
La normativa italiana consente la stipula di contratti di locazione a canone concordato con le relative agevolazioni fiscali ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo. Questa norma prevedeva la validità degli accordi territoriali ed i relativi sconti fiscali per tutti i Comuni capoluoghi di provincia e per quei Comuni inseriti nell’elenco delle città ad alta densità abitativa.
Successivamente il vincolo stringente, veniva rimodulato, ampliandolo, con la normativa che regola il deposito di detti Accordi, attraverso l’art. 1 comma 13 del D.M. Infrastrutture-Economia del 30.12.2002 come di seguito riportato: “Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni”.
‘Poi ad ulteriore chiarezza dall’art. 2, comma 2, sempre del D.M. Infrastrutture-Economia 30.12.2002 come di seguito riportato si amplia l’identificazione dei comuni interessati: “I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane (non città) di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania e Messina, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia” – dice il Presidente Nazionale Ania Andrea Monteleone –
Queste norme hanno ampliato notevolmente l’elenco dei Comuni che possono accedere, attraverso il deposito degli Accordi Territoriali, alle agevolazioni fiscali previste per chi sottoscrive un contratto di locazione “concordato”.Inoltre il Decreto-legge del 28/03/2014 n. 47 all’Art. 9 comma 2-bis prevede che l’aliquota della Cedolare Secca agevolata al 10% si può applicare anche a quei comuni che nei 5 anni precedenti sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eventi calamitosi, come bene recita il comma 2-bis di seguito riportato: “L’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
In merito a quest’ultimo ampliamento si fa presente che la Regione Siciliana dal 2018 in poi annualmente ha sempre dichiarato lo stato emergenziale per varie calamità dell’intero territorio regionale, per ultima la Deliberazione n. 100 dell’11 marzo 2024 del Presidente On. Schifani che ha dichiarato l’emergenza idrica su tutto il territorio Regionale.Infine con il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 si ampliano i criteri generali per la stipula degli accordi territoriali.Il DM consente di presentare agli accordi territoriali anche a città diverse da quelle già previste dalle precedenti normative per come recita il comma 11 dell’art.1. “Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni”.