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Giudiziaria

Il Tribunale di Messina condanna l’Inail al riconoscimento della malattia professionale

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Roma – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’INAIL a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia (Me), affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare.

Il lavoratore è stato impiegato per 30 anni in attività di manutenzione, sia come artigiano che come dipendente, di ditte appaltatrici nelle centrali Enel, tra le quali quelle di San Filippo del Mela, Termini Imerese, Augusta, Priolo, Portoempedocle. La centrale ubicata nella Valle del Mela, come quello di Milazzo, è Sito di Interesse Nazionale (SIN) proprio per l’alto inquinamento, e l’uomo è stato esposto in modo diretto, perchè aveva in dotazione guanti anticalore in amianto, ed in modo indiretto per la contaminazione ambientale dovuta all’enorme utilizzo della fibra killer nelle coibentazioni e nel rivestimento degli impianti.

Nel 2018 aveva presentato domanda all’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale che gli viene negata costringendolo ad adire le vie giudiziarie assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il Tribunale, a seguito dell’accertamento medico legale che ha confermato il nesso causale della malattia con l’esposizione alla fibra killer durante l’attività lavorativa, ha condannato l’ente anche ad indennizzare l’uomo con 10mila euro per il danno biologico.

“Dopo questa condanna adesso agiremo per il risarcimento del danno e nei confronti di INPS per ottenere la maggiorazione della pensione” – annuncia Bonanni, che ricorda che “l’ONA in Sicilia, solo di mesoteliomi, e cioè la patologia sentinella, ha censito circa 1.850 casi dal 1998 a oggi e che l’indice di mortalità di questa neoplasia è pari al 93% nei primi cinque anni con circa 1.720 decessi, a cui vanno aggiunti 3.500 per tumore del polmone e ulteriori 1000 per le altre malattie asbesto correlate, per un totale di oltre 6.200 morti.

Numeri drammatici, che si ripetono ogni anno, senza che si riesca a far fronte al problema”.Tra i territori siciliani più esposti al fenomeno, c’è sicuramente Biancavilla, in provincia di Catania, legato alla una miniera in cui è presente la fluoro-edenite, tra i minerali di amianto che, essendo stata recentemente classificata a livello geologico, non è ancora stata annoverata nelle liste Inail e non è stata inserita nella definizione che la legge italiana dà ai minerali di amianto. L’esposizione dannosa a questo minerale della popolazione locale ha causato mesoteliomi, asbestosi e altre malattie. Tra le altre zone ad alto rischio ambientale in Sicilia ci sono quelle di Augusta-Priolo, nella provincia di Siracusa, Gela nella provincia di Caltanissetta, e Milazzo nella provincia di Messina, dove sono presenti importanti poli industriali operanti principalmente nel settore petrolchimico.

In particolare a Gela si sono verificati casi di tumore del sangue al colon, asbestosi da amianto e malformazioni alla nascita per cui negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di monitoraggio dello stato di salute e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.

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Giudiziaria

Bancarotta fraudolenta, gelese condannato

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La Polizia di Gela ha arrestato un cinquantenne in esecuzione di un ordine di cattura per espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta, a seguito di sentenza definitiva della locale Corte d’Appello. L’uomo deve scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta.

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Giudiziaria

Cassazione: il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, non dovrà restituire somme

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Roma – Il Direttore originario di Campobello di Licata non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso in cassazione e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Nel 2018 l’Agenzia delle Entrate notificava al dipendente L.R.G. un provvedimento di ingiunzione per il recupero delle somme, allo stesso già corrisposte, a titolo di retribuzione di risultato per l’annualità 2013, sulla base dell’asserita valutazione negativa dell’attività svolta in qualità di Direttore dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente il Dott. L.R.G., originario di Campobello di Licata, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, impugnava il provvedimento di ingiunzione innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro.

L’azione veniva avversata dall’Agenzia delle Entrate che in giudizio sosteneva la legittimità del provvedimento recuperatorio delle somme. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Palermo dichiarava nullo il provvedimento di ingiunzione di pagamento e, inoltre, rilevava come nessuna pretesa restitutoria avanzata dall’Amministrazione poteva ritenersi fondata.

Avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, chiedendone la riforma oltre alla condanna del lavoratore al pagamento della somma ingiunta.

Per resistere all’azione legale si costituiva nel giudizio di appello il Dott. L.R.G., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e La Loggia, che eccepivano sotto vari profili l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Gli Avv.ti Rubino e La Loggia, rilevavano in giudizio l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, poiché posto in violazione dell’art. 7 del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’allora Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate si sarebbe dovuto astenere dal valutare, nel 2016, l’operato del Dott. L.R.G., in ragione delle accertate acredini sorte, in precedenza tra i due.

I legali, evidenziavano che il Giudice di primo grado aveva correttamente basato il proprio convincimento in forza di un precedente giudizio (celebratosi innanzi al Tribunale di Enna), che aveva accertato la natura vessatoria e manifestatamente mobbizzante di alcuni provvedimenti emanati dall’ex Direttore Regione dell’Agenzia delle Entrate in danno dell’appellato e, dunque, come lo stesso si sarebbe dovuto correttamente astenere dal procedere alla valutazione delle performances del Dott. L.R.G., in applicazione dell’art. 7 del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, i predetti difensori deducevano in giudizio l’illegittimità della valutazione operata dal Direttore Regionale per carenza assoluta di legittimazione, in quanto la valutazione negativa relativa all’anno 2013 emanata nei confronti del Dott. L.R.G. non era stata compiuta entro l’anno 2014, bensì era stata predisposta solamente nel 2016 e, quando l’allora ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate risultava già in quiescenza, dunque tale provvedimento avrebbe dovuto considerarsi viziato da carenza di potere.

All’esito dell’udienza di discussione tenutasi nel settembre 2023, la Corte di Appello di Palermo, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia dichiarava infondato l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate e confermava la sentenza di primo grado, oltre a condannare detta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore del Dott. L.R.G.

La pronuncia è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in Cassazione. Al fine di resistere all’azione, con controricorso in Cassazione si costituiva in giudizio il Dott. L.G.R., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e La Loggia. I difensori oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, ne eccepivano in primo luogo l’inammissibilità dello stesso, in quanto detta Agenzia non aveva impugnato anche il capo della sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di ingiunzione per carenza assoluta di potere in Capo all’ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, in relazione a tale capo della sentenza si sarebbe dovuto ritenere formato il giudicato, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse a ricorrere.

La Corte Suprema di Cassazione, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e La Loggia e rilevata l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. una proposta di definizione del giudizio che è stata comunicata alle parti. Ebbene, con decreto del 06.11.2024, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che risultava decorso il termine di 40 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto chiedere la decisione del ricorso, per cui a norma dell’articolo 380 bis co. II c.p.c. è stata dichiarata l’estinzione del predetto giudizio in cassazione ed inoltre, è stata condannata l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. L.R.G. Per l’effetto, della sentenza, cha ha confermato l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, il Dott. L.R.G. non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate.

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Giudiziaria

Sentenza storica sull’obbligo vaccinale del giudice Vaccaro

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Arriva un sentenza storica sul tema obbligo vaccinale e porta la firma del giudice Veronica Vaccaro che per 12 anni ha prestato servizio al Tribunale di Gela ed adesso opera a Velletri.

Il giudice ha creato un precedente ed ha smantellato il teorema del “non ti vaccini, fai morire” dell’allora premier Draghi che impose il green pass. La sentenza n. 1493 del 24 ottobre 2024 della Dr.ssa Veronica Vaccaro,  giudice del Tribunale di Velletri ha annullato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una dipendente del settore sanitario per non essersi sottoposta al vaccino Covid in violazione degli artt. 32 e 4 Cost, degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, condannando il datore di lavoro alla restituzione delle retribuzioni per tutto il periodo di sospensione.

La donna asseriva che la normativa introdotta nel 2021 fosse sostanzialmente incostituzionale.

 Questa la decisione del giudice Veronica Vaccaro che ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha evidenziato alcuni elementi che non passano inosservati, come il fatto che il “siero” sia “inefficace”.

L’analisi tecnico-scientifica seguita dal Tribunale è nata dalla distinzione tra prevenzione della malattia e prevenzione dell’infezione, ricordando come “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2. In questo caso si sono adottati vaccini specifici autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2”.

A tale risultato si è giunti attraverso l’analisi dei documenti ufficiali di EMA, di AIFA e delle schede tecniche dei vaccini (ove non si prevede tra le indicazioni terapeutiche la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2), in base ai quali essi potevano -e possono- essere utilizzati a carico del SSN per la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non per la prevenzione della trasmissione del virus Sars Cov-2.

Ed infatti ad oggi nel nostro paese non esistono  medicinali/vaccini con indicazioni in scheda tecnica che prevedano la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2, per cui l’utilizzo di tali farmaci per la prevenzione del virus è stato fatto OFF LABEL (ossia l’impiego di medicinali per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata in scheda tecnica), ma senza alcuna autorizzazione preventiva a tale tipo di utilizzo.

Inoltre, i vaccini “non potevano essere somministrati sui guariti”, poiché questi ultimi non venivano mai citati nelle relative schede tecniche come possibili destinatari della vaccinazione. Ragion per cui la sospensione è illegittima, in quanto la norma del 2021, il cosiddetto obbligo vaccinale esteso progressivamente a tutte le categorie, si basava su “finalità che sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per l’inefficacia dei vaccini a prevenire la trasmissione dell’infezione”.

L’azienda è adesso obbligata a risarcire la sanitaria perché la sospensione è avvenuta in base a una normativa in contrasto con gli articoli 4 e 32 della Costituzione, con gli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e con l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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