Approvata la mozione presentata dalla consigliera Virginia Farruggia sul servizio di trasporto dedicato ai disabili. Ecco la mozione che impegna il sindaco a realizzare i servizi per la categoria debole.
La Legge Regionale – Regione Sicilia 18 aprile 1981, n. 68 “Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap” all’art. 21 cita:
“I soggetti portatori di handicap di cui alla presente legge possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’Azienda siciliana trasporti ( AST).
A tal fine l’AST rilascia ai soggetti portatori di handicap che ne facciano richiesta, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale. L’agevolazione di cui al presente articolo è estesa anche all’eventuale accompagnatore, ove necessario. ”
Che, la Legge regionale 1 ottobre 1992, n. 9, prevede che le disposizioni del precedente articolo “… si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all’articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.”
Che, la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 26 “Mobilità e trasporti collettivi” recita:
“1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, i piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo…..”
Che, negli ultimi anni della precedente consiliatura, il Consiglio Comunale si è impegnato, accanto ai disabili e alla Consulta, affinché venisse superata la grave carenza strutturale delle fermate del Trasporto Pubblico Locale, nonché venissero eliminate le barriere architettoniche presenti;
Che in data 24/09/2019 avevo presentato a questa amministrazione un’interrogazione tesa a conoscere lo stato dei luoghi delle fermate del trasporto pubblico locale e se le stesse fossero oggetto di programmazione per interventi di adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere il servizio fruibile a tutti i cittadini;
Considerato
Che in data 29/04/2021 è stato celebrato il consiglio monotematico sul trasporto disabili e che in quell’occasione sono stati consegnati a noi consiglieri comunali, delle note di seguito indicate:
- nota prot. N. 0101791/P.M. del 25/09/2019 da parte della Polizia Municipale;
- nota prot. N. 105/D.G. del 29/03/2021 da parte dell’AST.
che, il Sindaco è la massima autorità sanitaria presente sul territorio;
che, pertanto, ha il dovere di garantire pari opportunità ai propri cittadini senza che la loro condizione possa determinare una discriminate rispetto ai servizi che il Comune deve offrire loro.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta affinchè attivino tempestivamente tutte le azioni amministrative necessarie per:
- l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale;
- l’istituzione di un servizio alternativo, a pari condizioni, di trasporto pubblico previsto dalla normativa per i soggetti portatori di handicap, nelle more degli interventi di adeguamento.