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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Giudiziaria

Condanne definitive, due arresti

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La Polizia di Gela ha dato esecuzione a due provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettante persone condannate all’espiazione di pene definitive.

Un settantenne e è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 2 anni e 12 giorni di reclusione per i reati di atti sessuali e violenza sessuale con minorenne, commessi nel 2022; un sessantenne è stato, invece, arrestato dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e 4 mesi per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, reato commesso tra il 2019 e 2020. Dopo gli adempimenti di rito entrambi gli arrestati sono stati condotti, il primo in carcere e il secondo nel proprio domicilio, ammesso al beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare.

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Condanne definitive, 9 arresti della Polizia

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La Polizia, a Gela, Caltanissetta e a Niscemi, ha dato esecuzione a nove provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettante persone condannate all’espiazione di pene definitive in carcere. Nel capoluogo, una 70enne, è stata tratta in arresto dovendo espiare la pena definitiva a 3 anni, 4 mesi e 5 giorni per il reato di sequestro di persona e abbandono di minori. A Gela un 20enne è stato arrestato dovendo espiare la pena definitiva a 3 anni, 4 mesi e 17 giorni per tentata rapina aggravata; analogamente un 25enne di Niscemi, condannato per rapina e detenzione di armi.

Gli altri arrestati devono scontare pene definitive per essere stati condannati, a vario titolo, per violazioni di leggi urbanistiche, lesioni aggravate, indebita percezione di denaro e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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Giudiziaria

Il Tar sospende la demolizione di un parco giochi

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Palermo – La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.

Il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.

Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.

Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lo spettacolo viaggiante.

Il TAR Sicilia in sede cautelare, in accoglimento delle tesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.

Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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