Nel maggio 2027 il dott.Maurizio lCroce, Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, ha indetto la procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) relativamente al quinquenno 2017/2021.
A seguito delle varie fasi della procedura, tra cui la predisposizione di una rosa di idonei da parte di una commissione di esperti, il Dott. Croce ha nominato il Dott. Francesco Vazzana quale direttore Generale dell’ARPA Sicilia sulla base di una scelta fiduciaria ed altamente discrezionale.
Con atto di citazione in giudizio, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha contestato al Dott. Croce un asserito danno erariale, pari ad euro 462.175,04, corrispondente alle retribuzioni corrisposte al Dott. Vazzana quale Direttore Generale dell’ARPA.
Il giudizio è stato promosso dalla Procura sulla base di quanto statuito dalla sentenza con cui il Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro – aveva dichiarato illegittima la nomina del Vazzana, accogliendo il ricorso proposto da un partecipante alla procedura di selezione.
Nello specifico, la Procura Contabile ha contestato la legittimità della nomina del Vazzana in ragione dell’asserita carenza da parte dello stesso del requisito esperienziale consistente nell’aver rivestito per almeno un quinquennio il ruolo di direttore tecnico o amministrativo di “enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato dello svolgimento dell’incarico”.
Secondo il teorema accusatorio, il Dott. Croce aveva voluto sostanzialmente indirizzare la nomina del Vazzana in ragione di un pregresso legame di amicizia.
Il P.M. contabile ha quindi reputato “dannosa” per l’ente la nomina di un soggetto sprovvisto dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento dell’incarico.
Il Dott. Croce, con gli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Ester Daina, ha contestato sotto più aspetti la citazione della Procura con apposita comparsa di risposta.
In particolar modo, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Daina hanno evidenziato l’insussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave, rilevando che l’applicazione del requisito esperienziale citato dalla Procura risultava quantomeno controversa con rifermento alla nomina del Direttore Generale dell’ARPA.
Inoltre i difensori del Dott. Croce hanno evidenziato come la nomina del Vazzana non fosse stata condizionata da presunti legami amicali, ma dall’esperienza maturata dal manager nel delicato settore delle verifiche di impatto ambientale che aveva condotto l’Assessore, sulla base di una scelta altamente discrezionale e di carattere fiduciario, a conferire l’incarico allo stesso Vazzana.
I legali del Dott.re Croce hanno, altresì, precisato che le ragioni sottese alla nomina erano state puntualmente indicate nella parte motiva del decreto di conferimento dell’incarico in questione.
Da ultimo, i tre difensori hanno evidenziato che la Corte di Appello di Palermo sez. Lavoro, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto la nomina del Vazzana esente da qualsiasi profilo di illegittimità, specie sotto l’aspetto motivazionale.
La sentenza del Giudice di Appello, unitamente ad altradocumentazione, è stata prodotta in giudizio dai difensori del Dott. Croce.
Con articolata sentenza, la Corte dei Conti, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino, Impiduglia, Daina, ha assolto il Dott.re Croce dall’addebito mosso dalla Procura, rilevando l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave e condannato l’ARPA alla refusione delle spese legali
Lo stesso Giudice Contabile, inoltre, ha affermato il carattere fiduciario della nomina ed ha altresì ritenuto ampiamente e adeguatamente motivata la designazione del Dott. Vazzana.
La pronuncia del Giudice di primo grado è stata appellata dalla Procura Regionale innanzi alla Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti
L’Assessore Croce, dunque, ha conferito un nuovo mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Ester Daina e Giuseppe Impiduglia, che hanno resistito alla impugnazione del P.M. Contabile con apposita comparsa di risposta.
Il Giudice di Appello, in esito alla udienza pubblica del 23 novembre scorso , ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di primo grado evidenziando – tra gli altri – come spettasse alla Commissione di esperti, all’uopo nominata dall’Assessore, la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti dalla normativa vigente chiarendo, inoltre, che il Dott. Croce fosse tenuto a conferire l’incarico ad una delle personalità ritenute idonee sulla base di considerazioni di tipo fiduciario.
Alla luce di cio , la Sezione di Appello ha ritenuto esente il Croce da ogni responsabilità, liquidando in favore del medesimo le spese legali.