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Giudiziaria

TAR: Illegittima la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una cava fondata sull’informativa antimafia   

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Il sig. L.L. fin dal 1995 è titolare di un’attività di cava regolarmente autorizzata e sita nel Comune di Sciacca.
Il padre del titolare della cava, nel 1996 era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Agrigento  per la durata di quattro anni dal 1996 al 2000, ma dopo tale precedente ha osservato una condotta specchiata e lontana da frequentazioni controindicate.
Nondimeno, la Prefettura di Agrigento, a seguito di una verifica disposta dal distretto minerario nei confronti dei soggetti proprietari di talune aree su cui sorge la cava del sig. L.L., ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti del padre, soggetto che, se pure comproprietario di uno dei terreni interessati dall’attività di cava, non esercita alcuna attività di impresa e non ha alcun ruolo nella gestione dell’impresa del figlio.
A seguito del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre del ricorrente, il Distretto Minerario di Caltanissetta, competente territorialmente, senza  attivare il necessario contraddittorio procedimentale ed in assenza di un provvedimento interdittivo diretto nei confronti dell’impresa del figlio, ha disposto l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cava .
A questo punto il sig. L.L. si è rivolto agli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’, al fine di proporre ricorso innanzi al TAR Palermo.
In particolare, gli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’ hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per l’assenza del preventivo contraddittorio e l’assenza dei presupposti in quanto secondo le previsioni del codice antimafia,
l’effetto interdittivo delle comunicazioni antimafia riguarda soltanto le imprese nei cui confronti sono rese, e non anche nei confronti di soggetti diversi che con esse hanno eventuali rapporti commerciali o parentali.
I legali del sig. L.L. hanno, altresì, contestato la fondatezza degli assunti posti a fondamento del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre, il quale, proprio grazie alla propria buona condotta e la presa di distanza dagli ambienti criminali, nel frattempo ha ottenuto la piena riabilitazione dalla misura di prevenzione adottato oltre vent’anni addietro.
Il TAR Palermo, Sez.I, presieduto dal dott. Salvatore Veneziano e relatore la dott.ssa Maria Cappellano, ha accolto la domanda cautelare proposta e sospeso il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava.
Il particolare, il TAR Palermo ha ritenuto che le censure dedotte dagli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’: “presentano profili di fumus boni iuris avuto riguardo, in particolare, al provvedimento di decadenza, in quanto tale provvedimento – il quale non pare costituire di per sé un atto vincolato rispetto alla comunicazione antimafia, avente come destinataria una ditta terza – è stato adottato a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione senza garantire il previo contraddittorio con il privato, pur incidendo in maniera definitiva sull’esercizio dell’attività lavorativa”.
Per effetto della pronuncia cautelare, il sig. L.L. potrà continuare ad esercitare la propria attività lavorativa nelle more della definizione del merito del giudizio ove, peraltro, verrà approfondita anche la questione dell’estensibilità degli effetti delle comunicazioni/informazioni antimafia a soggetti diversi dai diretti destinatari.

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Giudiziaria

Deteneva un fucile a canne mozze, giovane gelese dai domiciliari in carcere

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La Polizia di Gela hanno arrestato un giovane di 25 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela per il reato di detenzione di un fucile a canne mozze e ricettazione.

Il ragazzo, condannato con sentenza definitiva, deve scontare la pena residua di un anno, 6 mesi e 13 giorni di reclusione. Era già stato arrestato nell’agosto del 2023 poiché all’interno della sua abitazione deteneva illegalmente un fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, carico e pronto all’uso, provento di furto. L’arrestato, che stava scontando l’originaria pena a 2 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare, a causa di diverse violazioni – è stato segnalato per ben due volte per evasione – ha indotto il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ad emettere il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, sostituita con la detenzione in carcere.

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Giudiziaria

Incontro di maggioranza,sempre la stessa musica

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Gira e rigira gli argomenti sono sempre quelli: il bilancio stabilmente riequilibrato in primis, la Ghelas da salvare, i cantieri da aprire, i finanziamenti da non perdere, l’unione dei Comuni da far decollare. Tra i temi che non dipendono direttamente dal Comune ci sono la sanità al collasso e i musei chiusi. Anche nell’incontro di maggioranza la musica è stata questa.

Stessa musica per il rimpastino che serve a mantenere impegni presi dal sindaco in campagna elettorale. Un giorno sembra imminente, l’indomani sembra rinviato di molto e poi rinviato ma di poco. Questo – che lo nascondano o no poco importa- è segno di difficoltà politiche e problemi interno che fino ad un certo punto sindaco e maggioranza potranno dire che non esistono. L’unica certezza in tutta questa storia è che per i cittadini il 2025 sarà un anno di lacrime e sangue.

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Giudiziaria

Il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Palermo – Le Associazioni Ambientaliste contestano il calendario venatorio della Regione Siciliana 2024-2025, il TAR Palermo dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso e per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo.

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. del 17 luglio 2024 ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune Associazioni Ambientaliste, capitanate da Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana, hanno impugnato il predetto D.A. innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

Nel giudizio si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’UN.A.VE.S, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

Detti legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

Peraltro, tali difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal T.A.R. Palermo con la sentenza n. 388/2024.  

Con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuava solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, rigettava la domanda cautelare proposta dalla Associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024, le Associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente  alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del TAR ed invece insistevano sulla accoglimento del motivo di ricorso relativo asserita illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018. 

Ebbene, con sentenza del 07.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito alla apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

Mentre, in merito alla doglianza relativa all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il Giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura per cui le Associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, ed inoltre, ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’ISPRA era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli, che assentivano  all’apertura anticipata della caccia di alcune specie quali: la torta, beccaccia e cinghiale, in quanto ciò non avrebbe influito su tale popolazione faunistica regionale, per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024 -2025 avrebbe dovuto ritenersi legittime e dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

Pertanto, per effetto della pronuncia resa dal TAR-Palermo il calendario venatorio 2024-2025 della regione siciliana è stato ritenuto legittimo

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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