Gli assessori regionali non dovranno più attendere il giuramento dinanzi al presidente della Regione e al cospetto dell’Assemblea regionale siciliana per assumere le loro funzioni, ma saranno operativi, per gli atti di ordinaria amministrazione, sin dal loro insediamento. È una delle principali novità previste dal ddl di modifica della legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26, approvato dal governo Schifani nella seduta di giunta di ieri. Il ddl dovrà adesso iniziare l’iter parlamentare attraverso la cosiddetta “proceduta rafforzata”, cioè l’approvazione con maggioranza assoluta dell’Ars e l’eventuale referendum.
«Questo disegno di legge – commenta il presidente Renato Schifani – consentirà al prossimo governo di poter lavorare sin dal suo insediamento nella sua completezza, diversamente da quanto accaduto a me che ho dovuto attendere oltre un mese per avere una giunta nel pieno delle sue funzioni. L’obiettivo è fare funzionare meglio la Regione, a partire dagli organi di vertice, eliminando criticità che possano rallentarne l’azione».
La modifica della legge si è resa necessaria perché nella sua prima applicazione, avvenuta con l’attuale governo, sono emerse criticità. La norma prevede, infatti, che gli assessori assumano le proprie funzioni solo dopo il giuramento all’Ars che può avvenire, ovviamente, solo dopo l’insediamento dell’Assemblea stessa, con tempi dilatati per l’attesa della proclamazione degli eletti e dei termini previsti dalle norme per la convocazione della prima seduta. Così, il presidente Renato Schifani, che si è insediato il 13 ottobre 2022, ha dovuto attendere il giuramento degli assessori avvenuto il 16 novembre successivo.
Il secondo articolo del ddl, invece, integra l’introduzione del silenzio-assenso, dopo 45 giorni, per quanto riguarda i pareri dell’Ars sulle norme di attuazione dello Statuto da trasmettere alla Commissione paritetica. La norma attuale prevede un termine di 30 giorni per esprimere questo parere ma non regolamenta l’eventuale silenzio. Lo strumento del silenzio-assenso è previsto già in altre norme, per esempio, in quella per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.